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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33605/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] CALABRIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:CHIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento dell'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato la misura in relazione ai capi 1 (associazione a delinquere di stampo mafioso denominata ‘ndrangheta, con il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore dell'organizzazione, con specifica ancorché non esclusiva competenza nel territorio della frazione di Melia), 5 e 19 (concorso in estorsioni aggravate anche ex art.416- bis.1 cod. pen.), annullando il provvedimento impugnato limitatamente al capo 17.

2. Avverso l'ordinanza collegiale ricorre il difensore del Vizzari sulla base di tre motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge (artt. 273 cod. proc. pen., artt. 629, 628 cod. pen.) e vizi di motivazione, ritenuta mancante rispetto ai rilievi difensivi, e illogica, circa la conferma del giudizio di gravità indiziarla per i capi 1, 5 e 19 dell'incolpazione provvisoria; in particolare, per quanto riguarda gli episodi estorsivi, l'identificazione nel ricorrente del Rocco, menzionato nei dialoghi oggetto di captazione, era arbitraria e priva di riscontri.

Per il capo 5 (estorsione in danno dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA]), ingiustificatamente era stato attribuito all'indagato l'appellativo di [OSCURATO:PERSONA], al quale due indagati avevano fatto riferimento durante la conversazione intercettata del 26 giugno 2021, con inverosimile attribuzione di tangenti; inoltre, la difesa aveva contestato - contrariamente a quanto riportato nell'ordinanza impugnata - che l'interlocutore del Fulco nella conversazione incriminata fosse il Vizzari in persona.

Per il capo 19 (estorsione in danno della ditta Sirianni), era stata attribuita l'identità di [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente, per il solo fatto che trattavasi del cognome della moglie, senza altri elementi di riscontro, con l'arbitraria conclusione che i vari appellativi intercettati - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], don Rocco e [OSCURATO:PERSONA] - si riferissero tutti alla stessa persona; anche il termine "salire", indicato dai colloquianti, ben poteva riferirsi ad altra località rispetto a Melia, comune di residenza del Vizzari, ossia a Sinopoli, sede di altra consorteria.

Quanto all'aggravante del secondo comma dell'art. 629 cod. pen. non era stato accertato il numero delle persone coinvolte contestualmente nella realizzazione delle minacce.

2.2. Con il secondo motivo la violazione di legge e i vizi di motivazioni sono eccepiti in relazione al capo 1, circa la partecipazione al delitto associativo, reputandosi inconsistenti gli indizi a tal fine riportati (la difesa del giovane Corsaro dalla tracotanza del Fulco era riconducibile ad un intervento del buon padre di famiglia e non alla risoluzione di conflitti interni; il tono reverenziale enfatizzato per l'uso del «voi» in una conversazione era smentito da altro più diretto e colloquiale fra gli stessi interlocutori; l'attribuzione di un diverso cognome - Gioffrè anziché Vizzari - da parte di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto esponente di rilievo della consorteria, confermava l'estraneità del ricorrente al reato in contestazione; la mancanza di qualsiasi riferimento all'indagato in numerose vicende attinenti ad altre estorsioni e alle decisioni della cosca mal si conciliava con il ritenuto ruolo apicale).

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, incentrate sulla doppia presunzione di legge, in base al titolo di reato, senza alcun approfondimento individualizzante. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi attinenti al merito cautelare, non consentiti in sede di legittimità (primo e secondo), oltre che reiterativi, senza adeguato confronto critico con le argomentazioni del provvedimento impugnato (terzo motivo).

2. Con specifico riferimento al primo motivo di ricorso, la diversa lettura delle risultanze investigative - incentrate sulle conversazioni intercettate, riportate nell'ordinanza impugnata - risulta estranea al circoscritto ambito del giudizio riservato alla Corte.

È appena il caso di ribadire, infatti, che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

Ne consegue che: a) l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato; b) il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che - come nel caso di specie - pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400).

In particolare, e con specifica attinenza al ricorso in esame, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (da ultimo, sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).

2.1. Ciò premesso in linea di principio, le argomentazioni a base dell'ordinanza impugnata risultano immuni da vizi logici nei termini evidenziati.

Il tribunale, infatti, prima di vagliare gli elementi a base della partecipazione dell'indagato al sodalizio di 'ndrangheta, attivo sul territorio della frazione di Melia, articolazione di Scilla, riconducibile alla cosca Nasone - Gaietti, ha esaminato i singoli reati fine per delineare il ruolo del Vizzari ed il suo coinvolgimento nelle attività criminose della consorteria.

In relazione al delitto di cui al capo 5, ai fogli da 9 a 14, sono riportate le conversazioni ed i riscontri investigativi (riprese audiovisive) circa l'individuazione della vittima e degli autori dell'azione estorsiva, indicandosi i plurimi elementi attraverso i quali si perviene, in termini plausibili, alla conclusione secondo cui il Vizzari sia il Rocco che interloquisce con il Fulcro in merito all'estorsione dell'imprenditore Chinnì, provvedendo in seguito alla consegna del denaro estorto a [OSCURATO:PERSONA].

Anche per il delitto di cui al capo 19, l'ordinanza riporta i punti salienti delle conversazioni intercettate che attestano l'estorsione in danno di un altro imprenditore della zona, in un'area di confine, rivendicata da contrapposte consorterie (fogli da 14 a 52); vicenda sviluppatasi in un arco temporale di oltre quattro mesi, oggetto di contestazione difensiva non tanto in ordine all'estorsione in sé ed alle modalità dell'azione delittuosa quanto alla individuazione del ricorrente quale concorrente nel reato, in una lettura alternativa e frammentaria di dati certi (i riferimenti a don Rocco di Melia di Scilla, luogo ove effettivamente il Vizzari abitava; la trasferta in tale località degli altri indagati per disquisire con il ricorrente in merito all'estorsione; l'alterità identitaria tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ben presente nel ragionamento del tribunale).

Il rilievo sull'aggravante, estraneo ai motivi di riesame, circa l'assenza di consapevolezza in merito al numero delle persone coinvolte nell'estorsione (pag.19 del ricorso), è aspecifico e contrasta con la ricostruzione della vicenda concorsuale effettuata dai giudici della cautela.

3. Le censure in ordine al capo 1 (secondo motivo di ricorso) risultano generiche, consistendo nel richiamo a principi di diritto - in ordine alla affectio societatis - e nella confutazione delle evidenze investigative così come apprezzate dai giudici del merito cautelare.

I reati fine sono stati ritenuti emblematici del soggiogamento da parte della cosca delle attività economiche nella zona; se l'esistenza del clan Nasone - Gaietti costituisce un dato giudizialmente accertato da varie pronunce definitive, l'operatività in epoca attuale del sodalizio ed il ruolo del Vizzari sono stati motivati in termini tutt'altro incongrui, ancorati a precisi dati investigativi (il contenuto delle conversazioni intercettate e le affermazioni del Fulco; le dinamiche interne e i rapporti con le altre articolazioni così come restituite dai numerosi dialoghi oggetto di captazione ambientale; il ruolo preminente del Vizzari, capace di dirimere contrasti fra i sodali e di decidere in ordine alla spartizione delle somme estorte - fogli da 56 a 58).

4. L'ultimo motivo riguarda le esigenze cautelari, esaminate dal giudice del riesame nel rispetto delle linee normative di riferimento.

In relazione al reato di associazione mafiosa, la cd. doppia presunzione di adeguatezza, relativa quanto alle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria, non risulta superata da significativi elementi di segno contrario, peraltro estranei alla stessa prospettazione difensiva (non è emerso, in particolare, che il Vizzari abbia stabilmente rescisso in suoi legami con l'organizzazione criminosa).

5. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro duemila a titolo di sanzione pecuniaria.

Poiché dalla presente decisione non cons,egue la rimessione in libertà, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo

94. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] CALABRIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:CHIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento dell'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato la misura in relazione ai capi 1 (associazione a delinquere di stampo mafioso denominata ‘ndrangheta, con il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore dell'organizzazione, con specifica ancorché non esclusiva competenza nel territorio della frazione di Melia), 5 e 19 (concorso in estorsioni aggravate anche ex art.416- bis.1 cod. pen.), annullando il provvedimento impugnato limitatamente al capo 17. 2. Avverso l'ordinanza collegiale ricorre il difensore del Vizzari sulla base di tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge (artt. 273 cod. proc. pen., artt. 629, 628 cod. pen.) e vizi di motivazione, ritenuta mancante rispetto ai rilievi difensivi, e illogica, circa la conferma del giudizio di gravità indiziarla per i capi 1, 5 e 19 dell'incolpazione provvisoria; in particolare, per quanto riguarda gli episodi estorsivi, l'identificazione nel ricorrente del Rocco, menzionato nei dialoghi oggetto di captazione, era arbitraria e priva di riscontri. Per il capo 5 (estorsione in danno dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA]), ingiustificatamente era stato attribuito all'indagato l'appellativo di [OSCURATO:PERSONA], al quale due indagati avevano fatto riferimento durante la conversazione intercettata del 26 giugno 2021, con inverosimile attribuzione di tangenti; inoltre, la difesa aveva contestato - contrariamente a quanto riportato nell'ordinanza impugnata - che l'interlocutore del Fulco nella conversazione incriminata fosse il Vizzari in persona. Per il capo 19 (estorsione in danno della ditta Sirianni), era stata attribuita l'identità di [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente, per il solo fatto che trattavasi del cognome della moglie, senza altri elementi di riscontro, con l'arbitraria conclusione che i vari appellativi intercettati - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], don Rocco e [OSCURATO:PERSONA] - si riferissero tutti alla stessa persona; anche il termine "salire", indicato dai colloquianti, ben poteva riferirsi ad altra località rispetto a Melia, comune di residenza del Vizzari, ossia a Sinopoli, sede di altra consorteria. Quanto all'aggravante del secondo comma dell'art. 629 cod. pen. non era stato accertato il numero delle persone coinvolte contestualmente nella realizzazione delle minacce. 2.2. Con il secondo motivo la violazione di legge e i vizi di motivazioni sono eccepiti in relazione al capo 1, circa la partecipazione al delitto associativo, reputandosi inconsistenti gli indizi a tal fine riportati (la difesa del giovane Corsaro dalla tracotanza del Fulco era riconducibile ad un intervento del buon padre di famiglia e non alla risoluzione di conflitti interni; il tono reverenziale enfatizzato per l'uso del «voi» in una conversazione era smentito da altro più diretto e colloquiale fra gli stessi interlocutori; l'attribuzione di un diverso cognome - Gioffrè anziché Vizzari - da parte di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto esponente di rilievo della consorteria, confermava l'estraneità del ricorrente al reato in contestazione; la mancanza di qualsiasi riferimento all'indagato in numerose vicende attinenti ad altre estorsioni e alle decisioni della cosca mal si conciliava con il ritenuto ruolo apicale). 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, incentrate sulla doppia presunzione di legge, in base al titolo di reato, senza alcun approfondimento individualizzante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi attinenti al merito cautelare, non consentiti in sede di legittimità (primo e secondo), oltre che reiterativi, senza adeguato confronto critico con le argomentazioni del provvedimento impugnato (terzo motivo). 2. Con specifico riferimento al primo motivo di ricorso, la diversa lettura delle risultanze investigative - incentrate sulle conversazioni intercettate, riportate nell'ordinanza impugnata - risulta estranea al circoscritto ambito del giudizio riservato alla Corte. È appena il caso di ribadire, infatti, che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Ne consegue che: a) l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato; b) il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che - come nel caso di specie - pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). In particolare, e con specifica attinenza al ricorso in esame, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (da ultimo, sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). 2.1. Ciò premesso in linea di principio, le argomentazioni a base dell'ordinanza impugnata risultano immuni da vizi logici nei termini evidenziati. Il tribunale, infatti, prima di vagliare gli elementi a base della partecipazione dell'indagato al sodalizio di 'ndrangheta, attivo sul territorio della frazione di Melia, articolazione di Scilla, riconducibile alla cosca Nasone - Gaietti, ha esaminato i singoli reati fine per delineare il ruolo del Vizzari ed il suo coinvolgimento nelle attività criminose della consorteria. In relazione al delitto di cui al capo 5, ai fogli da 9 a 14, sono riportate le conversazioni ed i riscontri investigativi (riprese audiovisive) circa l'individuazione della vittima e degli autori dell'azione estorsiva, indicandosi i plurimi elementi attraverso i quali si perviene, in termini plausibili, alla conclusione secondo cui il Vizzari sia il Rocco che interloquisce con il Fulcro in merito all'estorsione dell'imprenditore Chinnì, provvedendo in seguito alla consegna del denaro estorto a [OSCURATO:PERSONA]. Anche per il delitto di cui al capo 19, l'ordinanza riporta i punti salienti delle conversazioni intercettate che attestano l'estorsione in danno di un altro imprenditore della zona, in un'area di confine, rivendicata da contrapposte consorterie (fogli da 14 a 52); vicenda sviluppatasi in un arco temporale di oltre quattro mesi, oggetto di contestazione difensiva non tanto in ordine all'estorsione in sé ed alle modalità dell'azione delittuosa quanto alla individuazione del ricorrente quale concorrente nel reato, in una lettura alternativa e frammentaria di dati certi (i riferimenti a don Rocco di Melia di Scilla, luogo ove effettivamente il Vizzari abitava; la trasferta in tale località degli altri indagati per disquisire con il ricorrente in merito all'estorsione; l'alterità identitaria tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ben presente nel ragionamento del tribunale). Il rilievo sull'aggravante, estraneo ai motivi di riesame, circa l'assenza di consapevolezza in merito al numero delle persone coinvolte nell'estorsione (pag.19 del ricorso), è aspecifico e contrasta con la ricostruzione della vicenda concorsuale effettuata dai giudici della cautela. 3. Le censure in ordine al capo 1 (secondo motivo di ricorso) risultano generiche, consistendo nel richiamo a principi di diritto - in ordine alla affectio societatis - e nella confutazione delle evidenze investigative così come apprezzate dai giudici del merito cautelare. I reati fine sono stati ritenuti emblematici del soggiogamento da parte della cosca delle attività economiche nella zona; se l'esistenza del clan Nasone - Gaietti costituisce un dato giudizialmente accertato da varie pronunce definitive, l'operatività in epoca attuale del sodalizio ed il ruolo del Vizzari sono stati motivati in termini tutt'altro incongrui, ancorati a precisi dati investigativi (il contenuto delle conversazioni intercettate e le affermazioni del Fulco; le dinamiche interne e i rapporti con le altre articolazioni così come restituite dai numerosi dialoghi oggetto di captazione ambientale; il ruolo preminente del Vizzari, capace di dirimere contrasti fra i sodali e di decidere in ordine alla spartizione delle somme estorte - fogli da 56 a 58). 4. L'ultimo motivo riguarda le esigenze cautelari, esaminate dal giudice del riesame nel rispetto delle linee normative di riferimento. In relazione al reato di associazione mafiosa, la cd. doppia presunzione di adeguatezza, relativa quanto alle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria, non risulta superata da significativi elementi di segno contrario, peraltro estranei alla stessa prospettazione difensiva (non è emerso, in particolare, che il Vizzari abbia stabilmente rescisso in suoi legami con l'organizzazione criminosa). 5. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro duemila a titolo di sanzione pecuniaria. Poiché dalla presente decisione non cons,egue la rimessione in libertà, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria p
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