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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 14925/2026

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l’indirizzo PEC delproprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 399/2025 depositata il10/06/2025;Letti gli atti del ricordo in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/04/26;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 17303/2025Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 14925/2026Data pubblicazione 19/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 16/05/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’indirizzo PEC delproprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 399/2025 depositata il10/06/2025;Letti gli atti del ricordo in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/04/26;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 17303/2025Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 14925/2026Data pubblicazione 19/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 16/05/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14925/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris