Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023

Cassazione n. 08397/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia, che parzialmente riformando per avere ridotto la durata della sanzione amministrativa accessoria, ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Vicenza per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimeni:o del beneficio della sospensione condizionale della pena) è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici (f. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia, che parzialmente riformando per avere ridotto la durata della sanzione amministrativa accessoria, ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Vicenza per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimeni:o del beneficio della sospensione condizionale della pena) è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici (f. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08397/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris