CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02932/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4423/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -altri ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ; - c ontroricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1966/2020 , pubblicata il 9 luglio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 novembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: è impugnata con due distinti ricorsi per cassazione la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1966/2020, che ha conferma to la sentenza n. 1082/2012 del Tribunale di Ravenna, con cui è stata rigettata la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dalle altre ricorrenti indicate in epigrafe nei confronti della Fondazione “Istituzioni di [OSCURATO:PERSONA], Mons. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]”; - le attrici avevano agito in giudizio per chiedere l’accertamento della propria qualità di eredi del [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 26.7.1867, essendosi avverata la condizion e risolutiva e/o quella sospensiva previste dal testamento del de cuius del 13.6.1864, pubblicato il 29.7.1867, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione dei beni ereditari o del corrispondente valore economico ed al risarcimento dei danni; in subordine, le attrici avevano chiesto la risoluzione del testamento ex art. 648 c.c. per inadempimento del modus , costituente motivo determinante ed essenziale della disposizione testamentaria; il [OSCURATO:PERSONA] aveva istituito erede universale, con usufrutto vita natural durante, la moglie e, alla sua morte, l’[OSCURATO:PERSONA], destinato alle orfane , da erigersi in Ravenna, prevedendo, a garanzia dell’effettivo perseguimento dello scopo benefico, che il mancato rispetto delle norme e delle modalità in esso previste costituiva condizione risolutiva dell’istituzione di erede universale dell’Orfanotrofio; in tale ipotesi, l’eredità avrebbe dovuto cessare di appartenere all’Orfanotrofio e i beni avrebbero dovuto essere devoluti, pienamente liberi, e divisi in parti uguali “a tutte le alunne che a tale epoca, o al verificarsi di tal caso si troveranno nel Conservatorio”; - le attrici avevano lamenta to che l’orfanotrofio, costituito con R.D. 5.4.1877, non aveva adempiuto al modus, compiendo, sin dal 1947, reiterate violazioni consistite nell’alienazione di beni immobili, in violazione delle disposizioni testamentarie, in forme di maltrattamento nei confronti delle alunne che soggiornavano nell’orfanatrofio, fino alla sua definitiva chiusura ed all’allontanamento coattivo delle alunne, per essere poi trasformato in ospizio e, successivamente, in albergo di lusso; - la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con distinti controricorsi; il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] , ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi; Ritenuto che: appare opportuno sottoporre alle parti, come sollecitato anche nel corso della pubblica udienza, la questione relativa alla capacità a succedere delle ricorrenti, ai sensi dell’art. 724 del codice civile del 1865 e dell’art. 462, comma terzo, del codice civilevigente, norme che prevedono ipotesi tassative di incapacità giuridica assoluta; si tratta di questione di fatto mista a diritto rilevante al fine della verifica dell’efficacia della disposizione testamentaria in favore dell’ulteriore chiamato, che deve essere considerato erede fino dal momento dell'apertura della successione, dovendo, già a tale data, possedere la capacità di succedere (cfr. Cass. civ. n.28221/2023); considerato che il su indicato Presidente del collegio è stato collocato in quiescenza a decorrere dal 1° gennaio 2026, ragion per cui si rende necessario rinviare la causa a nuovo ruolo per la rifissazione della pubblica udienza, onde rendere possibile – a seguito della nuova composizione collegiale - alle parti di avvalersi del termine per depositare le rispettive osservazioni sulla predetta questione rilevata d’ufficio, prima della decisione sui ricorsi proposti; P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione,