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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 40795/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) MINISTERO DELLA DIFESA, quale Responsabile Civile parti civili: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAdato atto che si è proceduto alla discussione orale in presenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio; udito il difensore: - avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; deposita conclusioni e nota spese; - avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] e, quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] G., in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; deposita conclusioni scritte e nota spese anche per la parte che oggi sostituisce; - avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, in difesa del MINISTERO DELLA DIFESA, che si riporta ai motivi del ricorso e si associa alle richieste del Procuratore Generale; - avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'annullamento con rinvio e in via subordinata l'annullamento senza rinvio per prescrizione; - avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi del ricorso e si associa alle richieste del Procuratore Generale; - avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si richiama ai motivi del ricorso e si associa alle richieste del Procuratore Generale;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Genova, giudicando in sede di rinvio disposto con sentenza Sez. 5, n. 32655 del 24 maggio 2018, ha riformato, sull'appello del Pubblico Ministero, del Procuratore generale e delle parti civili, la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova in data 3 aprile 2015 che aveva assolto gli imputati dagli addebiti di arresto illegale, falso in atto pubblico, falsa testimonianza e calunnia, e così dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Enrico per il reato di falsa testimonianza aggravata (capo C), previa declaratoria di prescrizione dei restanti delitti, condannandoli, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ciascuno e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, in solido con il responsabile civile Ministero della Difesa, nonché al pagamento di una provvisionale di euro 10.000 cadauno.

1.1. La vicenda è relativa all'intervento di due pattuglie del [OSCURATO:PERSONA] del Comando provinciale dei Carabinieri di Genova: l'una, formata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Enrico a bordo delle motociclette di servizio con i colori di istituto, e l'altra formata dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Courtelary (giudicati separatamente) a bordo dell'autovettura di servizio con i colori di istituto.

I quattro Carabinieri avevano proceduto all'arresto di cinque cittadini sudamericani attestando, nel verbale di arresto redatto il 12 agosto 2011, che i prevenuti erano coinvolti in una rissa ed in tal senso avevano anche reso testimonianza innanzi al Tribunale di Genova nel corso del processo per direttissima a carico degli arrestati.

Secondo l'accusa, tale ricostruzione dei fatti era falsa (il Tribunale, con sentenza in data 23 novembre 2012, divenuta irrevocabile in data 12 febbraio 2013, aveva assolto i cinque arrestati per insussistenza del fatto), così dando luogo all'accertamento dei reati contestati agli odierni imputati, in quanto nella zona in cui erano intervenuti i Carabinieri si erano piuttosto verificate due distinti liti sfociate in lesioni patite da alcuni soltanto degli antagonisti (soltanto quattro degli arrestati erano in realtà venuti alle mani e avevano riportato ferite): - in [OSCURATO:PERSONA], ove erano giunti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non si era verificata alcuna rissa, come invece attestato nel verbale, ma vi era stata, peraltro nell'attiguo vicolo, una violenta lite soltanto fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - all'incrocio fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ad una distanza di circa 200 metri da [OSCURATO:PERSONA], vi era stato un altro violento alterco fra [OSCURATO:PERSONA] e A , - [OSCURATO:PERSONA] nel quale era intervenuto in veste di paciere, senza usare violenza o minaccia, [OSCURATO:PERSONA]; questi ultimi tre sudamericani erano stati arrestati dalla pattuglia formata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Essendosi proceduto separatamente a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (poi assolti dalle relative accuse), il Tribunale di Genova, con la sentenza in data 3 aprile 2015 , aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la situazione che si era presentata agli occhi degli imputati, vale a dire la presenza dei ragazzi sanguinanti e la "fluidità" degli eventi, avesse potuto legittimamente far pensare che si fosse consumato un violento alterco coinvolgente tutti e cinque i sudamericani che avevano, quindi, dato luogo a una rissa (fatto dal quale i cinque sudamericani erano però stati assolti definitivamente ben prima della pronuncia in discorso).

1.2. Avverso tale pronuncia assolutoria avevano presentato appello, sia gli uffici di primo e secondo grado del pubblico ministero, sia le parti civili.

I giudici di appello, esclusa la necessità di procedere alla rinnovazione del dibattimento, avevano riformato la sentenza di assoluzione, ritenendo che gli elementi sui cui fondare il giudizio di responsabilità fossero già presenti negli atti e fossero stati, nel loro complesso, non valutati adeguatamente dal primo giudice.

La sentenza di condanna in appello, pronunciata in data 20 dicembre 2016, veniva impugnata dagli imputati e dal responsabile civile.

1.3. Come si è detto, la Corte di cassazione ha annullato la (prima) sentenza d'appello, rilevando: - che la Corte di secondo grado aveva erroneamente riformato la sentenza assolutoria basandosi in modo determinante su una diversa valutazione delle fonti dichiarative, senza rinnovarne l'assunzione, violando in tal modo i principi contenuti negli artt. 111 Cost. e 6 CEDU; - che la sentenza della Corte di appello non aveva confutato specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della sentenza di primo grado, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato, segnalando i seguenti vuoti motivazionali: a) la rilevanza dei tabulati telefonici, non ritenuti significativi dal Tribunale perché non sarebbe certo che le utenze fossero in uso alle cinque parti offese in i quel lasso di tempo (essendo intestate ad altri e risultando attive anche nei momenti in cui i cinque sudamericani erano stati tratti in arresto e privati dei telefoni); tabulati che, invece, secondo la sentenza annullata, fornirebbero una scansione temporale certa, perché in uso alle odierne persone offese; b) la confutazione di altri argomenti che il Tribunale ha evidenziato per dubitare della ricostruzione dei fatti proposta dall'Accusa; in particolare: b1) l'impossibilità pratica per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giunti in [OSCURATO:PERSONA] dalla direzione opposta rispetto a via Fillak, di sapere che altre persone erano fuggite verso via Fillak e di segnalarle ai colleghi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], se non le avessero effettivamente viste fuggire da [OSCURATO:PERSONA] verso via Fillak; b2) l'illogicità della richiesta di rinforzi (la sopraggiunta pattuglia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], se, come sostiene l'Accusa, la lite in [OSCURATO:PERSONA] avesse coinvolto due sole persone e fosse già cessata al momento del loro arrivo in quella piazza; b3) la scarsa attendibilità delle dichiarazioni delle parti offese di non conoscersi fra di loro, vista l'esistenza di una telefonata fra l'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] e quella in uso a [OSCURATO:PERSONA] una settimana prima dei fatti; b4) la presenza di gravi lesioni su tutti e cinque gli arrestati per rissa, compreso [OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo la tesi dell'Accusa, sarebbe rimasto estraneo a qualunque aggressione e avrebbe svolto il ruolo di paciere tra Hidalgo e Rios.

1.4. Il giudizio di rinvio si è articolato in numerose udienze nel corso delle quali si è proceduto all'acquisizione delle seguenti prove: - testimonianza del brigadiere [OSCURATO:PERSONA], addetto alla [OSCURATO:PERSONA], che ricevette la segnalazione della colluttazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e inviò in [OSCURATO:PERSONA] i motociclisti odierni imputati (testimone non sentito in primo grado); - testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] che per prima segnalò al 113 la colluttazione tra i due giovani verificatasi nel vicolo di [OSCURATO:PERSONA] (testimonianza già assunta nel giudizio per rissa a carico delle odierne persone offese e nel primo grado del giudizio a carico degli odierni imputati); - testimonianze dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella abitazione dei quali si trovava [OSCURATO:PERSONA] immediatamente prima di scendere nel sottostante vicolo di [OSCURATO:PERSONA] dove si verificò la colluttazione con [OSCURATO:PERSONA] (la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] era stata assunta nel processo per rissa e I nel primo grado del giudizio a carico degli odierni imputati; la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] era stata assunta nel primo grado del giudizio a carico degli odierni imputati); - testimonianza della guardia giurata [OSCURATO:PERSONA], abitante nel vicolo di [OSCURATO:PERSONA], ove egli scorse la colluttazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (testimonianza assunta nel primo grado del giudizio a carico degli odierni imputati); - esame delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si picchiarono reciprocamente nel vicolo di [OSCURATO:PERSONA] (nel processo per rissa a loro carico rilasciarono dichiarazioni in qualità di imputati; furono esaminati anche nel primo grado del giudizio a carico degli odierni imputati); - esame della persona offesa, costituitasi parte civile, Hidalgo (già esaminata anche nel giudizio di primo grado); - esame della persona offesa, non costituitasi parte civile, [OSCURATO:PERSONA] (già esaminata nel giudizio di primo grado); - testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti titolare della sala giochi situata alla confluenza tra via Joh e la sua prosecuzione in via Fillak, relativamente alla colluttazione alla quale assistette nei pressi del proprio esercizio (già esaminato nel giudizio di primo grado); - testimonianza «assistita» di [OSCURATO:PERSONA] componente, insieme a [OSCURATO:PERSONA], della autopattuglia che coadiuvò gli imputati nell'arresto delle persone offese (testimonianza non assunta nel primo grado del giudizio); - testimonianza «assistita» di [OSCURATO:PERSONA] componente, insieme a [OSCURATO:PERSONA], dell'autopattuglia che coadiuvò gli imputati nell'arresto delle persone offese (già esaminato nel primo grado del giudizio).

Nel corso del giudizio di rinvio: - sono state proiettate le immagini dei luoghi in cui avvennero i fatti; ascoltate le registrazioni delle telefonate che la [OSCURATO:PERSONA] ricevette ed effettuò in relazione alla segnalata colluttazione tra due giovani in [OSCURATO:PERSONA]; - sono stati acquisiti vari documenti (fotografie del vicolo di [OSCURATO:PERSONA] sulle quali i testimoni hanno contrassegnato la posizione dei soggetti ai quali hanno fatto riferimento nel corso della loro deposizione; planimetria della zona [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; scheda contenente l'indicazione delle utenze telefoniche intestate o in uso alle cinque persone offese, ai quattro pubblici ufficiali, alle [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri e della Polizia e a [OSCURATO:PERSONA], fratello della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]; scheda che riporta in ordine cronologico le telefonate e i messaggi sms che intercorsero tra le 14:42:23 e le 15:39:57 del 12 agosto 2011, riassuntiva dei tabulati telefonici; quattro articoli di giornale, pubblicati il 13 e il 14 agosto 2011, che riportano la notizia della rissa, indicano il nome degli arrestati e attribuendo il fatto a uno scontro fra bande di sudamericani; verbali redatti a carico delle odierne persone offese attestanti la loro ubriachezza, ma non sottoscritti dai medesimi; l'esito negativo delle indagini rivolte alla Questura di Genova per ottenere il testo delle telefonate giunte al 113 in relazione ai fatti; schede del [OSCURATO:PERSONA] di Identità predisposte nei confronti dei cinque arrestati subito dopo l'arresto, rilevanti per accertare se tutti gli arrestati avessero riportato lesioni; documentazione attestante il passaggio di proprietà in data 3 agosto 2011 di un motoveicolo da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], a riscontro delle dichiarazioni dei testimoni Hidalgo e Parrales circa il motivo del loro incontro avvenuto immediatamente prima dei fatti; messaggi intercorsi su Facebook tra Rios e Hidalgo, a riscontro del loro preesistente dissidio; verbale dell'udienza tenutasi il 2 aprile 2015 nel primo grado del giudizio dal quale risulta che le parti acconsentirono, rendendole pienamente utilizzabili, all'acquisizione della sentenza e delle trascrizioni complete relative al procedimento per il reato di rissa nei confronti delle odierne persone offese, nonché dei verbali di interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; atti attestanti la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai quali risultano il numero delle utenze telefoniche restituite dall'amministrazione penitenziaria, con allegati i tabulati del traffico telefonico pertinenti ai fatti; ulteriore documentazione riguardante il periodo di detenzione e la scarcerazione di Hidalgo; tre fotografie della via Fillak che riportano indicazioni di luoghi e posizioni desunte dalle dichiarazioni rese da Rios, Hidalgo, Rojas in questo giudizio e in quello per rissa.

La Corte di appello ha anche preso atto della presenza agli atti delle trascrizioni delle testimonianze rese nel processo per rissa e delle dichiarazioni degli odierni «testimoni assistiti» [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rese nel processo a loro carico: dopo l'apertura del dibattimento, il giudice di primo grado aveva ammesso tutte le prove richieste dalle parti, compresa la «acquisizione della documentazione già in atti nel fascicolo processuale» richiesta dal pubblico ministero, senza opposizione delle altre parti.

La Corte ha anche acquisito, senza opposizione delle parti, la produzione effettuata dal pubblico ministero concernente il verbale di nuove ricerche effettuate e la copia della testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA] (pertinente all'incontro con [OSCURATO:PERSONA] poco prima dei fatti occorsi in via Fillak) e dell'esame dell'allora imputato [OSCURATO:PERSONA] (del quale è stato acquisito il verbale di vane ricerche), resi nel corso del processo per il reato di rissa e che già facevano parte del fascicolo del presente giudizio.

Con ordinanza allegata al verbale di udienza, la Corte ha rigettato la richiesta di integrazione probatoria formulata dalle difese degli imputati, escludendo che le prove richieste fossero assolutamente necessarie per la decisione; in particolare, per la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], presente nell'abitazione dei fratelli Gualducci al momento dei fatti, è stato rilevato che, anche nella prospettazione difensiva, non risultava che egli avesse osservato dalla finestra quanto stava accadendo nel sottostante vicolo di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte ha ritenuto altresì irrilevante l'acquisizione della testimonianza del medico dott. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle modalità di accoglimento dei pazienti al [OSCURATO:PERSONA] e di redazione dei referti, osservando che tali documenti sono destinati a provare la diagnosi e la prognosi, ma non assumono una valenza decisiva con riferimento alle dichiarazioni in essi contenute circa l'origine delle lesioni e il luogo ove si sarebbero verificate.

La Corte di secondo grado, infine, ha ritenuto irrilevante accertare quale equipaggio avesse accompagnato gli arrestati al [OSCURATO:PERSONA] poiché sul punto aveva già reso dichiarazioni il capo pattuglia [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'appello non ha ritenuto assolutamente necessaria la testimonianza dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla circostanza che egli avesse recuperato le chiavi del motociclo di [OSCURATO:PERSONA], che a causa dell'arresto di quest'ultimo erano state affidate a [OSCURATO:PERSONA], il cui negozio era prospiciente al luogo in cui era stato parcheggiato il motoveicolo, proprio in ragione delle conformi dichiarazioni della testimone che è stata nuovamente escussa.

La Corte di secondo grado ha piuttosto disposto la rinnovazione della citazione della teste [OSCURATO:PERSONA], procedendone all'esame dibattimentale, e, preso atto che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] .Josue è risultata irreperibile, ha ritenuto assolutamente necessario assumere la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], fratello del suddetto, risultando che entrambi rimasero reciprocamente in contatto telefonico dalle ore 15:10 alle 15:23 del 12 agosto 2011 proprio in concomitanza con i fatti in esame.

La Corte di appello, accogliendo la richiesta del pubblico ministero e delle difese, ha disposto l'ispezione dei luoghi d'interesse processuale ([OSCURATO:PERSONA], via Fillak e vie adiacenti).

2. Hanno proposto ricorso, con separati atti, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed Enrico [OSCURATO:PERSONA] nonché il Ministero della Difesa, quale responsabile civile, tramite l'Avvocatura dello Stato di Genova che lo rappresenta ex lege.

2.1. Enrico [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due ricorsi: uno a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e un secondo ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

3. I ricorsi redatti dagli avv.ti Golda e Marino nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] possono essere illustrati congiuntamente perché sono sostanzialmente identici.

Essi sviluppano tre motivi.

3.1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, in relazione alle fattispecie incriminatrici e degli artt. 192, 627, 628 e 533 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione, anche in relazione a quanto risulta della sentenza di annullamento con rinvio.

La sentenza sarebbe munita di una motivazione monodirezionale e non rispettosa del principio del ragionevole dubbio, là dove ha valutato irrilevanti o ininfluenti le osservazioni e argomentazioni della difesa che invece erano state accolte dal primo giudice, nonché irrilevanti le discordanze e contraddizioni emerse dalle dichiarazioni dei testimoni rispetto a quelle minime rinvenibili nelle dichiarazioni degli imputati.

Si fa rilevare che «la meticolosa ricostruzione degli spostamenti e delle comunicazioni intercorse non ha risolto i dubbi proposti dalla Corte di cassazione, mancando, del resto, una motivazione rafforzata, anche per quello che riguarda il mandato attribuito dalla Corte di legittimità, poiché le motivazioni del primo giudice sono state accantonate con argomentazioni generiche».In proposito il ricorso segnala i seguenti errori di valutazione e motivazionali: - per i fatti di piazza Petrella, si segnalano le contraddizioni (anche rispetto alle dichiarazioni rese al pubblico ministero) in cui è incorso il teste [OSCURATO:PERSONA] nel riferire ciò che era accaduto, con particolare riguardo ai pregressi rapporti (documentati da un contatto telefonico) con [OSCURATO:PERSONA]; si tratta di un teste non attendibile anche con riguardo al contrasto tra il referto di pronto soccorso e le conseguenze delle lesioni che egli ha minimizzato.

Si segnalano inoltre le contraddizioni del teste [OSCURATO:PERSONA] che (anche rispetto alle dichiarazioni rese al pubblico ministero) ha cambiato versione.

Del resto, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] divergono da quelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] circa gli orari e le modalità del primo contatto con il carabiniere.

Si stigmatizza l'accresciuta precisione del teste Gobetti che, nonostante il tempo trascorso, ricorda incredibilmente molti dettagli dell'episodio.

Anche il teste Massidda è contraddittorio; - per i fatti di via Fillak, si segnala l'inattendibilità del teste Rojas che, per la posizione assunta e l'uso del casco, non poteva vedere e udire l'intera scena e che modifica la propria versione; egli, del resto, è smentito dai tabulati quando riferisce da dove provenivano i carabinieri.

Si segnalano, inoltre, le contraddizioni del teste [OSCURATO:PERSONA], anche rispetto a quelle di Rojas, circa la tempistica e la presenza dei militari.

Si stigmatizza l'accresciuta precisione del teste [OSCURATO:PERSONA] che, nonostante il tempo trascorso, ricorda incredibilmente molti dettagli dell'episodio, ma è smentito dai tabulati che dimostrano la conoscenza, dallo stesso sempre smentita, con [OSCURATO:PERSONA], mentre dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] emerge che il di lui fratello [OSCURATO:PERSONA] conosceva un altro dei protagonisti della vicenda.

Si stigmatizza l'accresciuta precisione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] che, nonostante il tempo trascorso, ricorda incredibilmente molti dettagli dell'episodio, ma che è smentito dai tabulati circa la sua posizione al momento dei fatti.

Si segnala la genericità del racconto della teste Borgo che la Corte ha invece voluto colmare con proprie illazioni, pure contrastanti con gli elementi tecnici acquisiti.

Del resto, «la ricostruzione dei fatti operata in sede di rinvio ..., certamente suggestiva nella sua precisione anche cronometrica, ma smentita dai dati tecnici ricostruiti con la perizia TIM in merito alla direzione di provenienza dei motociclisti, non scioglie minimamente questo quesito fondamentale»: quale testimone è in grado di smentire che i motociclisti arrivarono in piazza Petrella alle ore 15:15, come dagli stessi attestato negli atti ? La Corte ribalta le valutazioni compiute dal primo giudice senza fornire una motivazione rafforzata.

Del resto, se fosse vero quanto riferito dai testi che la Corte ha valorizzato, tutti avrebbero riferito di avere assistito ai medesimi fatti, mentre il racconto dei singoli è frammentario, tanto che il primo giudice non lo aveva ritenuto sufficiente a fondare la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio.

L'esame dei tabulati, d'altra parte, conforta la versione degli imputati circa gli spostamenti e la dinamica dei fatti, anche perché le celle telefoniche che coprono piazza Petrella e via Fillak sono le stesse, sicché da esse non si può trarre alcun argomento contrastante con quanto affermato dai carabinieri, mentre la datazione dei messaggi sms non è dimostrativa della localizzazione degli apparati.

«La sentenza è viziata tutte le volte che, non essendosi raggiunta una versione sufficientemente chiara dei ricordi dei testimoni, la Corte genovese finisce per trincerarsi dietro una credibilità presunta di quanto detto dai testimoni negli anni precedenti»; ciò ha portato al travisamento dei fatti.

3.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, in relazione agli artt. 2700 cod. civ. e 192 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riferimenti all'efficacia probatoria dei referti di pronto soccorso, anche con riguardo alla valenza privilegiata (Sez. 3 civ., n. 18869 del 24/09/2015) delle dichiarazioni delle persone offese che hanno indicato al pubblico ufficiale il luogo nel quale si sono verificate le lesioni (piazza Petrella), in contrasto con quanto successivamente dichiarato.

3.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge processuale per la mancata assunzione di una prova decisiva (esame dott. [OSCURATO:PERSONA]) e il vizio della motivazione, poiché il medico ha raccolto le dichiarazioni delle persone offese circa il luogo in cui si sono verificate le lesioni, come risulta dal certificato di pronto soccorso dallo stesso sottoscritto.

4. Il ricorso redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di Enrico [OSCURATO:PERSONA] sviluppa un solo motivo che denuncia il vizio della motivazione, proponendo critiche e censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle del primo motivo dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di cui si è detto al paragrafo precedente.

5. Il ricorso proposto dall'Avvocatura dello Stato di Genova per il Ministero della Difesa, quale responsabile civile, sviluppa sei motivi.

5.1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, in relazione agli artt. 627, 628 e 533 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione, anche in relazione a quanto risulta della sentenza di annullamento con rinvio.

La sentenza sarebbe munita di una motivazione monodirezionale e non rispettosa del principio del ragionevole dubbio, là dove ha valutato irrilevanti o ininfluenti le osservazioni e argomentazioni della difesa che invece erano stati accolti dal primo giudice, nonché irrilevanti le discordanze e contraddizioni emerse dalle dichiarazioni dei testimoni rispetto a quelle minime rinvenibili nelle dichiarazioni degli imputati.

Del resto, la motivazione è apparente con riguardo al documentato contatto, dimostrativo di una pregressa conoscenza, intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che inficia l'attendibilità delle dichiarazioni, come pure l'accertata conoscenza (in ragione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]) da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un altro dei rissanti.

Non è, d'altra parte, risolutiva del ragionevole dubbio l'apodittica affermazione che allo scontro verificatosi nel vicolo adiacente piazza Petrella avessero partecipato soltanto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché non affronta il tema della pregressa conoscenza tra i vari rissanti.

È, del pari, carente e apodittica la motivazione nella parte in cui sbrigativamente affronta il tema dell'accertata presenza di lesioni su tutti e cinque i rissanti, come risulta dagli atti di polizia giudiziaria e dalle dichiarazioni degli operanti.

5.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla valutazione frazionata delle dichiarazioni dei testimoni.

5.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, in relazione agli artt. 2700 cod. civ. e 192 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla valenza probatoria dei referti di pronto soccorso.

5.4. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, in relazione agli artt. 28 Cost., 2049 cod. civ., 1 e 16

I. n. 121 del 1981, e il vizio della motivazione con riguardo al difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa poiché i militari agivano nell'espletamento di funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze del Ministero dell'Interno.

Del resto, la responsabilità dell'amministrazione si fonda non tanto sulla dipendenza di servizio o sull'incardinamento organico, ma piuttosto sulla dipendenza funzionale che, senza dubbio, è in capo al Ministero dell'Interno.

5.5. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, in relazione agli artt. 28 Cost. e 2049 cod. civ., e il vizio della motivazione con riguardo alla riferibilità all'amministrazione di appartenenza della condotta di falsa testimonianza penalmente sanzionata; si tratta, cioè, di una condotta che, ove sussistente, esorbita dai compiti di servizio e dal rapporto organico o funzionale.

Manca, cioè, il nesso di occasionalità necessaria (Sez.

Lav., n. 22343 del 18/10/2006; Sez. civ. 3, n. 20986 del 8/10/2007; Sez. civ.

U, n. 13246 del 16/05/2019); l'attività di testimoniare non costituisce «estrinsecazione dei poteri o funzioni od attribuzioni conferiti» e, comunque, non può ritenersi che l'amministrazione possa raffigurarsi la condotta «come sviluppo non anomalo dell'estrinsecazione delle funzioni».

5.6. Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, in relazione agli artt. 40, 41, 185 cod. pen., 1218, 2056 e 2059 cod. civ. e 539 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo all'assenza di pregiudizio da reato in quanto le parti civili si erano costituite per il ristoro dei danni derivanti dall'arresto illegale e conseguente carcerazione, sicché non vi è relazione con la falsa testimonianza.

Anche la provvisionale non poteva essere concessa perché, in ogni caso, manca qualunque indicazione della porzione di danno accertata.

6. Pur essendosi proceduto alla fissazione dei ricorsi in udienza pubblica e con trattazione orale in presenza, il Procuratore generale ha depositato in data 17 settembre 2021 le proprie conclusioni scritte alle quali, nel corso della discussione orale svoltasi all'udienza dell'8 ottobre 2021, si è comunque riportato, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

7. Le difese delle parti civili hanno, a loro volta, depositato memorie e hanno conclusivamente prospettato la reiezione dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati, versati in fatto, generici, assertivi e reiterativi di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata.

1.1. La rilevata inammissibilità preclude qualunque questione ex art. 129 cod. proc. pen. attinente, tra l'altro, ad una causa di giustificazione o di esclusione della colpevolezza, per come affacciata nelle conclusioni scritte del Procuratore generale, da considerare quali note di udienza o memoria.

È importante sottolineare che, conformemente alla costante ed autorevole giurisprudenza di legittimità, l'inammissibilità dei ricorsi impedisce l'instaurazione del rapporto processuale del giudizio di legittimità, sicché la decisione impugnata risulta sostanzialmente già passata in giudicato e non è suscettibile di emenda, neppure ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164: «l'inammissibilità del ricorso per cassazione, nella specie, per assoluta genericità delle doglianze, preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice»; Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266: «l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.

Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso»), salvi i casi — estranei al presente giudizio — di successione di leggi nel tempo (Sez.

U, n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265111: «in tema di successione di leggi nel tempo, la Corte di cassazione può, anche d'ufficio, ritenere applicabile il nuovo e più favorevole trattamento sanzionatorio per l'imputato, anche in presenza di un ricorso inammissibile, disponendo, ai sensi dell'art. 609 cod. proc. pen., l'annullamento sul punto della sentenza impugnata pronunciata prima delle modifiche normative in melius») e di remissione della querela quando il ricorso, pur inammissibile, sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv.227681: «la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto»).

1.2. Come il Procuratore generale ha correttamente rilevato nelle proprie note scritte: «i ricorsi sono specifici e fondati sulla lettura di parte degli atti processuali che vengono specificamente allegati o riportati, e tuttavia inammissibili in sede di legittimità, costituendo appunta una richiesta di rivalutazione di circostanze o già esaminate, e confutate nelle oltre 240 pagine della motivazione della Corte di Appello di Genova, che si è pronunciata in sede di rinvio procedendo alla rinnovazione istruttoria disposta con la sentenza del 24.5.2018 della V" sezione di codesta Corte, o comportanti una necessaria rivalutazione nel merito del medesimo materiale istruttorio.

Operazione preclusa in sede di legittimità».

1.3. Da ciò discende che non possono essere esaminate, perché non prospettate dalle parti con i relativi atti di ricorso, né rilevabili di ufficio al cospetto di ricorsi inammissibili, le questioni, che pure il Procuratore generale richiama nel proprio scritto, relative al proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

In dette note, richiamate in sede di discussione orale, si fa riferimento: - alla scriminante ex art. 51 cod. pen., sotto il profilo del principio ne tenetur se detegere, come ravvisato da una parte della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 6458 del 04/12/2006 - dep. 2007, Giordano, Rv. 236048: « È illegittima la decisione con cui il giudice di appello afferma la responsabilità di militari appartenenti all'Arma dei carabinieri, in ordine al reato di falso ideologico in atto pubblico - per avere falsamente descritto le circostanze in cui avevano provveduto al sequestro di alcuni beni, onde coprire il fatto che non avevano proceduto all'identificazione e all'arresto degli autori del reato per ottenere notizie utili alla cattura di un pericoloso latitante - considerato che la descrizione, in tale verbale, del reale svolgimento dei fatti sarebbe equivalsa ad una formale confessione di un reato già commesso (nella specie il reato di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen.), con la conseguenza che essa costituisce una condotta inesigibile, in virtù del principio "nemo tenetur se detegere", il quale ha efficacia scriminante, ex art. 51 cod. pen., in tutti i casi in cui l'astenersi dal commettere un dato reato comporti necessariamente la formale confessione di altro reato già commesso»); - alla causa di non punibilità (ovvero di esclusione della colpevolezza) di cui all'art. 384, primo comma, cod. pen., che deve essere rilevata d'ufficio, come ritenuto da una parte della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 9806 del 11/02/2021, Darpetti, Rv. 280577: «la questione concernente l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., che configura una causa di esclusione della colpevolezza, può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità trattandosi di questione rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 129 comma 1 e 609 comma 2 cod. proc. pen.»)

1.4. È bene sottolineare che il principio del rilievo officioso della causa di esclusione della colpevolezza, che sovente si trova espresso le decisioni di questa Corte Suprema, si pone realmente soltanto una volta che il ricorso sia giudicato ammissibile, perché diversamente opera la preclusione cui si è fatto ampio riferimento all'inizio del paragrafo per mezzo del richiamo delle varie pronunce delle Sezioni Unite che hanno trattato il tema dell'inammissibilità e dei rapporti con l'art. 129 cod. proc. pen.

A ben guardare, del resto, la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 384, primo comma, cod. pen. — in disparte la questione, pure rilevantissima sotto il profilo del giudizio di legittimità, concernente l'accertamento di fatto richiesto per l'operare della causa di esclusione della colpevolezza che sembra precluderne la declaratoria in Cassazione (Sez. 6, n. 34777 del 23/09/2020, Nitti, Rv. 280148: «In tema di favoreggiamento personale, l'art. 384 cod. pen. integra una causa di esclusione della colpevolezza e non di esclusione della antigiuridicità della condotta, sicchè opera solo nel caso in cui, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, valutate secondo il parametro della massima diligenza esigibile, si presenti all'agente come l'unica in grado di evitare all'agente un grave pregiudizio per la libertà o per l'onore proprio o altrui») — in tutti i casi in cui ha consentito la deduzione della questione per la prima volta con l'atto di ricorso, ancorché extra devolutum (Sez. 6, n. 2623 del 12/11/1980 - dep. 1981, Iodice, Rv. 151429; Sez. 6, n. 9727 del 18/02/2014, Grieco, Rv. 259110), ovvero ne ha ammesso il rilievo ufficioso ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 9806 del 11/02/2021, Darpetti, Rv. 280577), aveva però giudicato ammissibile l'impugnazione di legittimità (analogamente Sez. 6, n. 17880 del 9/02/2021, Tatangelo, non massimata).

In questo medesimo ambito si colloca Sez. 6, n. 52200 del 16/10/2018, Nardella, Rv. 274812, secondo la quale «la questione concernente l'applicazione di una causa di non punibilità, in applicazione dell'art. 129 cod. proc. peri., è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sicché deve essere esaminata dal giudice che procede anche se dedotta tardivamente in sede di appello»).

La decisione — in disparte il riferimento a SU Tushaj (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593) che attiene al diverso fenomeno del rilievo ufficioso in sede di legittimità dello jus superveniens — oltre a richiamare consolidati precedenti (Sez. 6, Grieco, cit, Sez. 2, n. 41461 del 11/11/2010, Franzi, Rv. 248927), precisa piuttosto che l'obbligo di cui all'ad 129 cod. proc. pen. sta in capo al giudice di merito il quale è tenuto a pronunciare la relativa declaratoria d'ufficio anche quando l'applicazione dell'art. 384 cod. pen. sia stata tardivamente invocata dall'imputato, non trattandosi, appunto, di una questione che soffre il limite del devolutum; la Corte di legittimità ha ravvisato in tale mancato rilievo ufficioso da parte del giudice di merito, investito della decisione della controversia mediante una impugnazione ammissibile, l'errore di diritto fondatamente denunciato dall'imputato con il ricorso per cassazione.

1.5. Deve, quindi, essere affermato il seguente principio di diritto: «l'inammissibilità del ricorso per cassazione, nella specie, per assoluta genericità delle doglianze, preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., la causa di esclusione della colpevolezza di cui all'art. 384, secondo comma, cod. pen. che non sia stata dedotta né rilevata dal giudice di merito, cui spetta, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, valutate secondo il parametro della massima diligenza esigibile, la valutazione di merito che la condotta illecita si presenti all'agente come l'unica in grado di evitare all'agente un grave pregiudizio per la libertà o per l'onore proprio o altrui».

2. Passando a esaminare i motivi di ricorso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove, va premesso che la disposta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, oltre a fornire la necessaria immediatezza e l'approfondimento delle prove assunte dal primo giudice, ha ampliato significativamente il quadro probatorio preesistente.

Mediante l'assunzione delle nuove prove sopra evidenziate, tra le quali la ispezione dei luoghi, che la Corte di appello ha effettuato per superare le obiezioni secondo le quali le fotografie non avrebbero documentato fedelmente la profondità di campo e gli angoli prospettici dei luoghi in esse raffigurati, è stato significativamente ampliato, nel contraddittorio delle parti, il substrato conoscitivo su cui si basava la sentenza di primo grado, potendosi così raggiungere una maggiore e più approfondita conoscenza degli accadimenti, in forza della quale, oltre ad essere state colmate le lacune e le incertezze rilevate dal primo giudice, è apparso evidente l'errore metodologico i cui esso era incorso e la sostanziale assertività della decisione di primo grado.

È indubbio, inoltre, che le prove assunte direttamente dalla Corte di appello possono costituire la chiave di lettura delle prove già raccolte in primo grado che devono essere criticamente valutate attraverso quelle acquisite con immediatezza, anche perché, diversamente da quanto era avvenuto nel giudizio di primo grado, l'esame dei testimoni presenti ai fatti si è svolto con l'ausilio della proiezione delle immagini dei luoghi, che ha migliorato la precisione delle testimonianze, anche mediante l'acquisizione di fotogrammi sui quali i testimoni hanno indicato i luoghi oggetto delle loro dichiarazioni.

Del resto, il bagaglio probatorio preesistente non è costituito soltanto dalle prove direttamente acquisite dal primo giudice, ma anche dalle trascrizioni delle dichiarazioni rese nel processo per il reato di rissa, acquisite nel fascicolo con il consenso delle parti.

Sulla valenza e attendibilità delle prove acquisite in appello, la sentenza impugnata sviluppa ampie e logiche considerazioni che i ricorsi omettono di criticare, così già mostrando da subito la rilevata genericità dell'impugnazione.

2.1. Allo scopo di individuare compiutamente gli elementi di prova rilevanti per ricostruire la vicenda e sciogliere i dubbi segnalati dalla Corte di cassazione, la Corte di secondo grado ha preliminarmente valutato la valenza dei tabulati telefonici, che il Tribunale aveva ritenuto irrilevanti perché non sarebbe stato certo se le utenze fossero in uso alle cinque parti offese.

L'individuazione delle utenze e la disponibilità di esse da parte delle persone offese, nonché da parte degli imputati, non è contestata dai ricorsi, sicché, ferma 727 restando l'impossibilità di individuare l'esatta localizzazione degli apparati quando una stessa cella fornisce copertura a due distinte zone, restano non contestate le conclusioni alle quali è giunta la sentenza sulla pertinenza, disponibilità e localizzazione degli apparati radiomobili dei protagonisti.

Tali conclusioni, del resto, dimostrano, come logicamente evidenziato dal giudice di appello con una motivazione che non viene criticata, l'infondatezza del dubbio espresso dal primo giudice sulla riferibilità delle utenze agli arrestati, odierne persone offese, originato da una non approfondita valutazione delle prove acquisite e che anche la sentenza di legittimità aveva già giudicato ampiamente superate dalla decisione annullata.

2.2. L'apparato motivazionale, che non viene contestato specificamente dai ricorsi, che si poggia sull'analisi dei tabulati ha portato il giudice di appello a escludere rilevanza e decisività al rilevato contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle ore 23:58 del 5 agosto 2011 perché, se anche fosse provato che [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto un contatto telefonico con [OSCURATO:PERSONA], circostanza che la Corte di appello ritiene improbabile sulla base dell'uso non esclusivo dell'utenza che i ricorsi non contestano specificamente, le consistenti e convergenti prove, delle quali la sentenza da' separato conto, dimostrano che nel vicolo di piazza Petrella litigarono soltanto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che, in quel frangente, [OSCURATO:PERSONA] si trovava in luoghi incompatibili con la sua presenza in [OSCURATO:PERSONA], sicché non rileva una precedente eventuale conoscenza tra i due conversanti che nessun testimone riferisce di avere visto insieme nell'occasione della presunta rissa; del resto, gli atti di polizia giudiziaria non riferiscono di un eventuale contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in piazza Petrella o vie limitrofe.

Il giudice di secondo grado ha fornito anche risposta alla questione indicata dalla Corte di legittimità che ha investito il giudice di rinvio del punto riguardante «la scarsa attendibilità delle dichiarazioni delle parti offese di non conoscersi fra di loro, vista l'esistenza di una telefonata fra l'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] e quella in uso a Lucera una settimana prima dei fatti», evidenziando, senza essere criticato specificamente dai ricorsi, che non è possibile affermare con certezza che [OSCURATO:PERSONA] sia l'autore della telefonata poiché è risultato titolare di altre due utenze delle quali non aveva la effettiva disponibilità (n. 3457957839, che aveva cessato ogni traffico il 4/8/2011; n. 345/7957840, certamente utilizzata da un altro soggetto per i frequentissimi contatti proprio con l'utenza 345/2713982 intestata a [OSCURATO:PERSONA], ma utilizzata da [OSCURATO:PERSONA]), sicché non è affatto implausibile, come riferisce il teste, che l'unico e breve contatto telefonico del 5 agosto 2011 possa essere stato effettuato da un altro soggetto, tenuto anche conto della rilevata disinvoltura nell'utilizzazione di telefoni intestati ad altri e della concreta possibilità che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], abitando nella medesima zona di Genova (Certosa) ed essendo entrambi originari dell'Ecuador, avessero amici in comune senza esserne consapevoli, come genuinamente [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di avere riscontrato dopo avere conosciuto [OSCURATO:PERSONA] a causa dell'arresto.

Se, per un verso, i ricorsi censurano genericamente la sopra richiamata non illogica motivazione, per altro verso non si confrontano con la decisiva considerazione, non contraddittoriamente sviluppata dalla Corte d'appello, secondo la quale non è possibile dubitare che alla lite nel vicolo di piazza Petrella abbiano partecipato esclusivamente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre certamente [OSCURATO:PERSONA] in quel frangente non solo non è stato scorto da alcuno in quei luoghi, ma anzi, sulla base dell'analisi delle celle telefoniche agganciate dal telefono allo stesso in uso (come il ricorso non contesta), risulta che egli era altrove e che, soltanto in seguito, egli intervenne per sedare la diversa colluttazione fra Rios e Hidalgo verificatasi in via Fillak.

Del resto, la presunta conferma della conoscenza tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la difesa vorrebbe desumere da una generica frase di [OSCURATO:PERSONA] (il quale ha riferito che il fratello Denis conosceva un altro tra i protagonisti della vicenda) non è mai stata posta nel giudizio di merito e introduce una valutazione di fatto che non può essere sollecitata in questa sede, fermo restando che il teste non ha indicato [OSCURATO:PERSONA], ma si è piuttosto limitato a riferire di una conoscenza «di vista» tra suo fratello e un altro degli arrestati, che il primo avrebbe però riscontrato solo dopo l'intervento dei carabinieri.

2.3. I ricorsi sulla questione della lite in piazza Petrella si limitano a contestare genericamente e in fatto le convergenti dichiarazioni di numerosi testimoni che semmai fosse necessario, ma di certo non lo è (ex multis Sez. 1, n. 7898 del 12/12/2019 - dep. 2020, Hamil, Rv. 278499 - 03), hanno pure trovato conforto nell'analisi del traffico telefonico e delle conversazioni effettuate ai numeri di emergenza da parte dei due cittadini che hanno assistito ai fatti.

I testimoni, peraltro del tutto indifferenti rispetto ai protagonisti e ai fatti per i quali si procede, dei quali hanno preso diretta cognizione da diversi punti di vista (da un negozio; rincasando dal lato opposto della strada; da un balcone), forniscono dichiarazioni che, sulla base di un giudizio di fatto che è contestato soltanto assertivamente e in modo generico, trovano reciproca perfetta conferma e integrazione nonché specifico conforto nell'analisi delle telefonate fatte alla centrale operativa (112 e 113) e nel traffico telefonico degli apparati radiomobili in uso ai protagonisti della vicenda.

La Corte di rinvio ha conclusivamente evidenziato, senza ricevere alcuna critica specifica, che tutti i testimoni nonché le specifiche segnalazioni pervenute al numero unico di emergenza e da questo trasmesse alla pattuglia composta dagli imputati, non facevano riferimento a una rissa, ma piuttosto a una colluttazione tra due uomini nel vicolo adiacente a [OSCURATO:PERSONA], colluttazione, d'altra parte, che si era conclusa immediatamente durante la chiamata e comunque ben prima dell'arrivo dei carabinieri, sicché risulta generica e non decisiva la censura che ostinatamente ripropone l'ipotesi che i testimoni non abbiano scorto la rissa, invece vista soltanto dai due imputati i quali, però, erano intervenuti soltanto a seguito della segnalata lite, rinvenendo i due uomini insieme e in atteggiamento pacifico.

Del resto, ogni questione che tende a mettere in dubbio, in modo generico e assertivo, la attendibilità e credibilità delle dichiarazioni testimoniali, solo perché si sarebbero arricchite di dettagli e ulteriori precisi elementi a carico degli imputati, è inammissibile anche perché non critica il complesso degli elementi probatori acquisiti nel giudizio di rinvio che si sono giovati del supporto cartografico e visuale dello stato dei luoghi e delle documentate prospettive visive dei dichiaranti i quali, come accertato con giudizio di fatto logicamente motivato e neppure criticato, hanno avuto la possibilità di scorgere sia il vicolo sia l'adiacente piazza Petrella e perciò escludere la presenza e la partecipazione di altre persone al violento alterco.

D'altra parte, è insindacabile, perché logicamente e ampiamente motivato, a fronte di una critica generica e frammentaria, il percorso logico valutativo che ha portato i giudici di secondo grado a valorizzare, quando le più recenti dichiarazioni testimoniali sono risultate segnate dal tempo trascorso (come alcuni testi hanno espressamente dichiarato), quelle rese in contraddittorio in un periodo molto più prossimo all'accadimento dei fatti.

2.4. Analoghe considerazioni valgono per le inammissibili censure relative alla valutazione delle testimonianze relative ai fatti di via Fillak, sia perché dedotte in fatto e per mezzo della sollecitazione alla Corte di legittimità di compiere una diversa valutazione del compendio probatorio senza denunciare uno specifico travisamento, sia perché è stravagante la doglianza concernente la presunta inaffidabilità del teste Rojas che ha indicato la provenienza dei carabinieri, peraltro in senso conforme agli accertamenti compiuti dalla Corte di rinvio.

2.5. È solo il caso di ricordare che le conclusioni cui è giunto il giudice di rinvio, che i ricorsi omettono di criticare in modo specifico, si fondano sulla indiscussa ricostruzione degli spostamenti, incentrata sull'analisi dei tabulati e dei contatti con la centrale operativa nonché sulle convergenti dichiarazioni dei testi oculari, essendosi quindi sviluppata, in modo non specificamente contestato dalle difese, la decisiva considerazione che l'iniziativa assunta dalle due pattuglie dei carabinieri era il frutto di una decisione autonoma, in quanto non determinata dal superiore comando, e dei documentati ancorché informali contatti esistenti tra i quattro militari che, preso a pretesto l'accertamento delle due liti poste in essere in luoghi e momenti diversi dai cittadini sudamericani (si noti che il paciere [OSCURATO:PERSONA] non ha subito lesioni, come si è desunto dall'assenza di un certificato medico che lo riguarda e dall'esame delle fotografie scattate al momento dell'arresto), hanno costruito «a tavolino» una lunare vicenda di reciproche e violente aggressioni poste in essere da cinque individui datisi alla fuga alla vista dei militari.

3. È inammissibile, perché manifestamente infondato e generico, il motivo di ricorso relativo alla valenza probatoria «privilegiata» dei certificati medici perché pretende erroneamente di attribuire il valore di prova legale a quanto riportato in ordine alle presunte dichiarazioni dell'ammalato circa il luogo e l'orario in cui egli avrebbe patito le lesioni oggetto di cura.

3.1. Il certificato medico in questione prova, come correttamente evidenziato dalla Corte di secondo grado, soltanto l'accesso al nosocomio, le rilevate condizioni obiettive, gli interventi, le cure prestate e la iniziale prognosi, ma non certo la situazione circostanziale, neppure relativa alla anamnesi riferita 22 lì dal paziente, che è del tutto estranea rispetto dalle funzioni certificative dell'atto redatto dal pubblico ufficiale.

Si è, infatti, da tempo chiarito che «integra il reato di falso materiale in atto pubblico la condotta di colui che formi un falso certificato medico attestante una falsa diagnosi asseritamente caduta nella sfera conoscitiva del redigente apparente, poiché gli atti pubblici documentano un'attività compiuta dal pubblico ufficiale che lo redige e fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti» (Sez. 5, n. 32446 del 14/03/2013, Messina, Rv. 256946), non certo la veridicità di quanto riportato (Sez. 2, n. 14369 del 04/03/2021, Zeppola, Rv. 281100) e neppure la prova che tali dichiarazioni, in quanto estranee al contenuto certificativo, siano state effettivamente rese perché è necessario che la dichiarazione del privato sia rilevante in relazione alla funzione o al servizio esercitato dal destinatario dell'informazione (Sez. 5, n. 16725 del 30/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266707).

È, infatti, indubitabile, né i ricorsi contestano tale conclusione, che le presunte dichiarazioni relative al contesto sono estranee ed irrilevanti rispetto alla funzione del medico e al servizio prestato sicché non sono dotate della particolare valenza probatoria che la legge affida all'atto pubblico. 3.2.

Del resto, il ricorso omette di confrontarsi con la decisiva considerazione, ampiamente e logicamente sviluppata nella motivazione, secondo la quale la descrizione del contesto, identica per tutti i certificati medici redatti nell'occasione, è piuttosto il frutto di una tralatizia ricopiatura di un testo preformato, verosimilmente insufflato dalla pattuglia dei carabinieri, che non attiene, del resto, al contenuto tipico dell'atto avente natura di atto pubblico alla quale, dunque, non può essere attribuita la valenza di fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ.

4. Anche il motivo di ricorso sulla prova decisiva è inammissibile.

Premesso che la prova in questione ricade nella previsione dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e cioè nell'ipotesi della prova disposta d'ufficio dal giudice di secondo grado, il motivo di ricorso è manifestamente infondato là dove deduce la violazione di legge, poiché la prova non era stata richiesta dalla parte, nonché generico nella parte in cui si limita a contestare la motivazione che ha respinto la sollecitazione difensiva di procedere all'esame del teste senza confrontarsi con la logica considerazione che sulla dedotta circostanza aveva già testimoniato altro soggetto.

5. Sono inammissibili anche il quarto e il quinto motivo del responsabile civile.

5.1. In premessa, va rilevato che il quarto motivo, è precluso poiché non risulta che la relativa questione sia stata tempestivamente proposta, ed è comunque manifestamente infondato.

5.1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «nell'ipotesi di vocatio in ius di un Ministero diverso da quello istituzionalmente competente, allorché l'Avvocatura dello Stato - pur ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260 - non si avvalga, nella prima udienza, della facoltà di eccepire l'erronea identificazione della controparte pubblica, provvedendo alla contemporanea indicazione di quella realmente competente, resta preclusa la possibilità di far valere, in seguito, l'irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale, non ponendosi, in senso proprio, una questione di difetto di legittimazione passiva, ferma restando la facoltà per il reale destinatario della domanda di intervenire in giudizio e di essere rimesso in termini» (Sez. Civ. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626902 - 01).

5.1.2. Il ricorso volutamente confonde il rapporto organico, funzionale e di servizio, indubbiamente instaurato dai due carabinieri con il Ministero della Difesa dal quale dipendono, con i poteri di coordinamento attribuiti al Ministero dell'Interno quando le forze di polizia svolgono funzioni di polizia giudiziaria o di ordine pubblico, sicché è manifestamente infondato perché dimentica che il Ministro dell'interno ha soltanto «l'alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina in materia i compiti e le attività delle forze di polizia» (art. 1,

I. n. 121 del 1981) le quali conservano piena autonomia nei rispettivi ordinamenti e anche con riguardo alle proprie «dipendenze» (art. 16

I. cit.).

Del resto, la giurisprudenza civile di legittimità è da tempo orientata ad affermare che «nel giudizio per il risarcimento dei danni cagionati al responsabile di un furto in strada da un carabiniere durante l'espletamento dell'attività istituzionale di difesa della proprietà individuale, legittimato passivo è, alla stregua degli artt. 1, 2 e 24 del r.d. 14 giugno 1934, n. 1169, modificato dal d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, il Ministero della Difesa e non il Ministero dell'Interno, in quanto il rapporto tra l'Arma dei carabinieri e quest'ultimo concerne i soli aspetti logistico-operativi dei servizi e l'efficienza numerica degli organici, ma non incide sull'imputazione degli atti compiuti dai carabinieri nei propri interventi, a nulla rilevando, a tali effetti, neppure la distinzione delle funzioni dell'Arma stessa in militari e civili» (Sez. 3, Sentenza n. 26169 del 12/12/2014, Rv. 633613).

5.2. Il ricorso è manifestamente infondato anche con riguardo alla questione della «riferibilità» all'Amministrazione della Difesa della condotta delittuosa dei due militari che ad essa appartengono.

La giurisprudenza di legittimità, sia civile che penale, è assolutamente conforme nell'affermare che «lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purché lasua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi - non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo» (Sez.

U civ., Sentenza n. 13246 del 16/05/2019, Rv. 654026; Sez. 6, n. 44760 del 04/06/2015, Cantoro, Rv. 265356, aveva già chiarito che «la responsabilità civile della P.A. per il reato commesso dal dipendente presuppone tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate un rapporto di occasionalità necessaria, che ricorre quando il soggetto compie l'illecito sfruttando comunque i compiti svolti, anche se ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti, dovendo essere escluso detto rapporto solo quando il dipendente, nello svolgimento delle mansioni affidategli, commette un illecito penale per finalità di carattere personale, di fatto sostituite a quelle dell'ente pubblico di appartenenza ed, anzi, in contrasto con queste ultime»; in precedenza Sez. 1, n. 21195 del 18/01/2011, Pillera, Rv. 250207).

Il ricorso neppure deduce che i militari abbiano agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della 25 Iv amministrazione di appartenenza, sicché non si comprende in cosa consisterebbe la dedotta violazione di legge, essendosi il giudice di rinvio rigidamente attenuto ai richiamati principi.

5.3. Del resto, lo statuto processuale del testimone, che sia anche l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria che riferisce dell'attività compiuta nel corso del servizio o a causa e nell'esercizio delle sue funzioni, chiarisce una volta per tutte l'esistenza dell'occasionalità necessaria tra servizio e reato di falsa testimonianza.

La polizia giudiziaria ha, tra l'altro, l'obbligo di riferire la notizia di reato e assicurare le fonti di prova (artt. 347 e 348 cod. proc. pen.), di identificare la persona sottoposta alle indagini (art. 349 cod. proc. pen.), di assumere sommarie informazioni da essa e dalle persone in grado di riferire (artt. 350 e 351 cod. proc. pen.) e di svolgere tutte le altre attività necessarie a consentire l'accertamento dei fatti nel dibattimento, nel corso del quale, in particolare, è chiamata a rendere testimonianza delle indagini svolte, senza peraltro potere deporre in modo indiretto (art. 195, comma 4, cod. proc. pen.), tanto che si reca nell'aula di udienza per adempiere ai propri doveri dell'ufficio e nell'ambito del rapporto di servizio (le spese e i costi della partecipazione al dibattimento sono sostenuti dalle amministrazioni di appartenenza).

Si comprende, quindi, la manifesta infondatezza della deduzione che pretende di escludere il nesso di occasionalità necessaria tra falsa testimonianza dell'appartenente alle forze dell'ordine e il servizio cui è preposto.

6. È inammissibile anche il sesto motivo del responsabile civile.

6.1. Anzitutto il ricorso non contesta la circostanza che la restrizione della libertà subìta dalle persone offese è dipesa, non solo dall'arresto illegale, dalla calunnia e dal falso ideologico commessi dai pubblici ufficiali (poi prosciolti in appello per prescrizione dei relativi delitti), ma anche dalla falsa testimonianza resa nel corso del giudizio per rissa nel quale essi hanno patito la restrizione della libertà, le sofferenze che ne derivano e il disonore derivante dalla pubblicizzazione della vicenda quale «rissa tra sudamericani» che è stata architettata, propalata e mantenuta dagli imputati, anche mediante la falsa testimonianza.Ciò rende definitivamente ragione del manifestamente infondato motivo che nega il nesso di causa tra falsa testimonianza e danno subìto.

6.2. È inammissibile anche il motivo sulla provvisionale.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02) Del resto, il giudice di rinvio ha limitato il risarcimento al solo danno morale, sicché si è attenuto al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che ammette, anche in questo caso, la concessione della provvisionale (Sez. 4, n. 27576 del 18/09/2020, Belmonte, Rv. 280048).

7. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

7.1. Tale condanna deve essere inflitta anche al responsabile civile, Ministero della Difesa, poiché ricorrente quale parte privata chiamata a risarcire il danno da reato dei propri dipendenti.

Non si applica, in effetti, il principio espresso da Sez.

U, Sentenza n. 3775 del 21/12/2017 - dep. 2018, M. Giustizia in proc.

Tuttolomondo, Rv. 271650, secondo cui «il Ministero della Giustizia, ricorrente per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza emesso ai sensi degli artt. 35-bis e 35-ter ord. pen., non deve essere condannato, nel caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende», poiché lo speciale procedimento del rimedio riparatorio vede l'amministrazione quale parte necessaria che esercita pubblici poteri autoritativi, mentre la pubblica amministrazione che agisce quale responsabile civile opera a tutela dei propri interessi patrimoniali privatistici, resistendo a una domanda di analoga natura.

Si deve, piuttosto, fare applicazione del principio espresso da Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, Min.

Tesoro in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222265, secondo il quale «nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, qualora il ricorso per cassazione da esso proposto avverso l'ordinanza della Corte d'appello sia rigettato o dichiarato inammissibile», poiché identica è la natura del giudizio risarcitorio azionato in questo processo.

7.2. Segue la condanna degli imputati e del responsabile civile alla rifusione in solido delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) MINISTERO DELLA DIFESA, quale Responsabile Civile parti civili: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAdato atto che si è proceduto alla discussione orale in presenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio; udito il difensore: - avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; deposita conclusioni e nota spese; - avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] e, quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] G., in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; deposita conclusioni scritte e nota spese anche per la parte che oggi sostituisce; - avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, in difesa del MINISTERO DELLA DIFESA, che si riporta ai motivi del ricorso e si associa alle richieste del Procuratore Generale; - avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'annullamento con rinvio e in via subordinata l'annullamento senza rinvio per prescrizione; - avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi del ricorso e si associa alle richieste del Procuratore Generale; - avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si richiama ai motivi del ricorso e si associa alle richieste del Procuratore Generale;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Genova, giudicando in sede di rinvio disposto con sentenza Sez. 5, n. 32655 del 24 maggio 2018, ha riformato, sull'appello del Pubblico Ministero, del Procuratore generale e delle parti civili, la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova in data 3 aprile 2015 che aveva assolto gli imputati dagli addebiti di arresto illegale, falso in atto pubblico, falsa testimonianza e calunnia, e così dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Enrico per il reato di falsa testimonianza aggravata (capo C), previa declaratoria di prescrizione dei restanti delitti, condannandoli, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ciascuno e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, in solido con il responsabile civile Ministero della Difesa, nonché al pagamento di una provvisionale di euro 10.000 cadauno. 1.1. La vicenda è relativa all'intervento di due pattuglie del [OSCURATO:PERSONA] del Comando provinciale dei Carabinieri di Genova: l'una, formata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Enrico a bordo delle motociclette di servizio con i colori di istituto, e l'altra formata dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Courtelary (giudicati separatamente) a bordo dell'autovettura di servizio con i colori di istituto. I quattro Carabinieri avevano proceduto all'arresto di cinque cittadini sudamericani attestando, nel verbale di arresto redatto il 12 agosto 2011, che i prevenuti erano coinvolti in una rissa ed in tal senso avevano anche reso testimonianza innanzi al Tribunale di Genova nel corso del processo per direttissima a carico degli arrestati. Secondo l'accusa, tale ricostruzione dei fatti era falsa (il Tribunale, con sentenza in data 23 novembre 2012, divenuta irrevocabile in data 12 febbraio 2013, aveva assolto i cinque arrestati per insussistenza del fatto), così dando luogo all'accertamento dei reati contestati agli odierni imputati, in quanto nella zona in cui erano intervenuti i Carabinieri si erano piuttosto verificate due distinti liti sfociate in lesioni patite da alcuni soltanto degli antagonisti (soltanto quattro degli arrestati erano in realtà venuti alle mani e avevano riportato ferite): - in [OSCURATO:PERSONA], ove erano giunti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non si era verificata alcuna rissa, come invece attestato nel verbale, ma vi era stata, peraltro nell'attiguo vicolo, una violenta lite soltanto fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - all'incrocio fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ad una distanza di circa 200 metri da [OSCURATO:PERSONA], vi era stato un altro violento alterco fra [OSCURATO:PERSONA] e A , - [OSCURATO:PERSONA] nel quale era intervenuto in veste di paciere, senza usare violenza o minaccia, [OSCURATO:PERSONA]; questi ultimi tre sudamericani erano stati arrestati dalla pattuglia formata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Essendosi proceduto separatamente a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (poi assolti dalle relative accuse), il Tribunale di Genova, con la sentenza in data 3 aprile 2015 , aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la situazione che si era presentata agli occhi degli imputati, vale a dire la presenza dei ragazzi sanguinanti e la "fluidità" degli eventi, avesse potuto legittimamente far pensare che si fosse consumato un violento alterco coinvolgente tutti e cinque i sudamericani che avevano, quindi, dato luogo a una rissa (fatto dal quale i cinque sudamericani erano però stati assolti definitivamente ben prima della pronuncia in discorso). 1.2. Avverso tale pronuncia assolutoria avevano presentato appello, sia gli uffici di primo e secondo grado del pubblico ministero, sia le parti civili. I giudici di appello, esclusa la necessità di procedere alla rinnovazione del dibattimento, avevano riformato la sentenza di assoluzione, ritenendo che gli elementi sui cui fondare il giudizio di responsabilità fossero già presenti negli atti e fossero stati, nel loro complesso, non valutati adeguatamente dal primo giudice. La sentenza di condanna in appello, pronunciata in data 20 dicembre 2016, veniva impugnata dagli imputati e dal responsabile civile. 1.3. Come si è detto, la Corte di cassazione ha annullato la (prima) sentenza d'appello, rilevando: - che la Corte di secondo grado aveva erroneamente riformato la sentenza assolutoria basandosi in modo determinante su una diversa valutazione delle fonti dichiarative, senza rinnovarne l'assunzione, violando in tal modo i principi contenuti negli artt. 111 Cost. e 6 CEDU; - che la sentenza della Corte di appello non aveva confutato specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della sentenza di primo grado, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato, segnalando i seguenti vuoti motivazionali: a) la rilevanza dei tabulati telefonici, non ritenuti significativi dal Tribunale perché non sarebbe certo che le utenze fossero in uso alle cinque parti offese in i quel lasso di tempo (essendo intestate ad altri e risultando attive anche nei momenti in cui i cinque sudamericani erano stati tratti in arresto e privati dei telefoni); tabulati che, invece, secondo la sentenza annullata, fornirebbero una scansione temporale certa, perché in uso alle odierne persone offese; b) la confutazione di altri argomenti che il Tribunale ha evidenziato per dubitare della ricostruzione dei fatti proposta dall'Accusa; in particolare: b1) l'impossibilità pratica per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giunti in [OSCURATO:PERSONA] dalla direzione opposta rispetto a via Fillak, di sapere che altre persone erano fuggite verso via Fillak e di segnalarle ai colleghi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], se non le avessero effettivamente viste fuggire da [OSCURATO:PERSONA] verso via Fillak; b2) l'illogicità della richiesta di rinforzi (la sopraggiunta pattuglia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], se, come sostiene l'Accusa, la lite in [OSCURATO:PERSONA] avesse coinvolto due sole persone e fosse già cessata al momento del loro arrivo in quella piazza; b3) la scarsa attendibilità delle dichiarazioni delle parti offese di non conoscersi fra di loro, vista l'esistenza di una telefonata fra l'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] e quella in uso a [OSCURATO:PERSONA] una settimana prima dei fatti; b4) la presenza di gravi lesioni su tutti e cinque gli arrestati per rissa, compreso [OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo la tesi dell'Accusa, sarebbe rimasto estraneo a qualunque aggressione e avrebbe svolto il ruolo di paciere tra Hidalgo e Rios. 1.4. Il giudizio di rinvio si è articolato in numerose udienze nel corso delle quali si è proceduto all'acquisizione delle seguenti prove: - testimonianza del brigadiere [OSCURATO:PERSONA], addetto alla [OSCURATO:PERSONA], che ricevette la segnalazione della colluttazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e inviò in [OSCURATO:PERSONA] i motociclisti odierni imputati (testimone non sentito in primo grado); - testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] che per prima segnalò al 113 la colluttazione tra i due giovani verificatasi nel vicolo di [OSCURATO:PERSONA] (testimonianza già assunta nel giudizio per rissa a carico delle odierne persone offese e nel primo grado del giudizio a carico degli odierni imputati); - testimonianze dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella abitazione dei quali si trovava [OSCURATO:PERSONA] immediatamente prima di scendere nel sottostante vicolo di [OSCURATO:PERSONA] dove si verificò la colluttazione con [OSCURATO:PERSONA] (la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] era stata assunta nel processo per rissa e I nel primo grado del giudizio a carico degli odierni imputati; la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] era stata assunta nel primo grado del giudizio a carico degli odierni imputati); - testimonianza della guardia giurata [OSCURATO:PERSONA], abitante nel vicolo di [OSCURATO:PERSONA], ove egli scorse la colluttazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (testimonianza assunta nel primo grado del giudizio a carico degli odierni imputati); - esame delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si picchiarono reciprocamente nel vicolo di [OSCURATO:PERSONA] (nel processo per rissa a loro carico rilasciarono dichiarazioni in qualità di imputati; furono esaminati anche nel primo grado del giudizio a carico degli odierni imputati); - esame della persona offesa, costituitasi parte civile, Hidalgo (già esaminata anche nel giudizio di primo grado); - esame della persona offesa, non costituitasi parte civile, [OSCURATO:PERSONA] (già esaminata nel giudizio di primo grado); - testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti titolare della sala giochi situata alla confluenza tra via Joh e la sua prosecuzione in via Fillak, relativamente alla colluttazione alla quale assistette nei pressi del proprio esercizio (già esaminato nel giudizio di primo grado); - testimonianza «assistita» di [OSCURATO:PERSONA] componente, insieme a [OSCURATO:PERSONA], della autopattuglia che coadiuvò gli imputati nell'arresto delle persone offese (testimonianza non assunta nel primo grado del giudizio); - testimonianza «assistita» di [OSCURATO:PERSONA] componente, insieme a [OSCURATO:PERSONA], dell'autopattuglia che coadiuvò gli imputati nell'arresto delle persone offese (già esaminato nel primo grado del giudizio). Nel corso del giudizio di rinvio: - sono state proiettate le immagini dei luoghi in cui avvennero i fatti; ascoltate le registrazioni delle telefonate che la [OSCURATO:PERSONA] ricevette ed effettuò in relazione alla segnalata colluttazione tra due giovani in [OSCURATO:PERSONA]; - sono stati acquisiti vari documenti (fotografie del vicolo di [OSCURATO:PERSONA] sulle quali i testimoni hanno contrassegnato la posizione dei soggetti ai quali hanno fatto riferimento nel corso della loro deposizione; planimetria della zona [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; scheda contenente l'indicazione delle utenze telefoniche intestate o in uso alle cinque persone offese, ai quattro pubblici ufficiali, alle [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri e della Polizia e a [OSCURATO:PERSONA], fratello della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]; scheda che riporta in ordine cronologico le telefonate e i messaggi sms che intercorsero tra le 14:42:23 e le 15:39:57 del 12 agosto 2011, riassuntiva dei tabulati telefonici; quattro articoli di giornale, pubblicati il 13 e il 14 agosto 2011, che riportano la notizia della rissa, indicano il nome degli arrestati e attribuendo il fatto a uno scontro fra bande di sudamericani; verbali redatti a carico delle odierne persone offese attestanti la loro ubriachezza, ma non sottoscritti dai medesimi; l'esito negativo delle indagini rivolte alla Questura di Genova per ottenere il testo delle telefonate giunte al 113 in relazione ai fatti; schede del [OSCURATO:PERSONA] di Identità predisposte nei confronti dei cinque arrestati subito dopo l'arresto, rilevanti per accertare se tutti gli arrestati avessero riportato lesioni; documentazione attestante il passaggio di proprietà in data 3 agosto 2011 di un motoveicolo da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], a riscontro delle dichiarazioni dei testimoni Hidalgo e Parrales circa il motivo del loro incontro avvenuto immediatamente prima dei fatti; messaggi intercorsi su Facebook tra Rios e Hidalgo, a riscontro del loro preesistente dissidio; verbale dell'udienza tenutasi il 2 aprile 2015 nel primo grado del giudizio dal quale risulta che le parti acconsentirono, rendendole pienamente utilizzabili, all'acquisizione della sentenza e delle trascrizioni complete relative al procedimento per il reato di rissa nei confronti delle odierne persone offese, nonché dei verbali di interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; atti attestanti la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai quali risultano il numero delle utenze telefoniche restituite dall'amministrazione penitenziaria, con allegati i tabulati del traffico telefonico pertinenti ai fatti; ulteriore documentazione riguardante il periodo di detenzione e la scarcerazione di Hidalgo; tre fotografie della via Fillak che riportano indicazioni di luoghi e posizioni desunte dalle dichiarazioni rese da Rios, Hidalgo, Rojas in questo giudizio e in quello per rissa. La Corte di appello ha anche preso atto della presenza agli atti delle trascrizioni delle testimonianze rese nel processo per rissa e delle dichiarazioni degli odierni «testimoni assistiti» [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rese nel processo a loro carico: dopo l'apertura del dibattimento, il giudice di primo grado aveva ammesso tutte le prove richieste dalle parti, compresa la «acquisizione della documentazione già in atti nel fascicolo processuale» richiesta dal pubblico ministero, senza opposizione delle altre parti. La Corte ha anche acquisito, senza opposizione delle parti, la produzione effettuata dal pubblico ministero concernente il verbale di nuove ricerche effettuate e la copia della testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA] (pertinente all'incontro con [OSCURATO:PERSONA] poco prima dei fatti occorsi in via Fillak) e dell'esame dell'allora imputato [OSCURATO:PERSONA] (del quale è stato acquisito il verbale di vane ricerche), resi nel corso del processo per il reato di rissa e che già facevano parte del fascicolo del presente giudizio. Con ordinanza allegata al verbale di udienza, la Corte ha rigettato la richiesta di integrazione probatoria formulata dalle difese degli imputati, escludendo che le prove richieste fossero assolutamente necessarie per la decisione; in particolare, per la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], presente nell'abitazione dei fratelli Gualducci al momento dei fatti, è stato rilevato che, anche nella prospettazione difensiva, non risultava che egli avesse osservato dalla finestra quanto stava accadendo nel sottostante vicolo di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha ritenuto altresì irrilevante l'acquisizione della testimonianza del medico dott. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle modalità di accoglimento dei pazienti al [OSCURATO:PERSONA] e di redazione dei referti, osservando che tali documenti sono destinati a provare la diagnosi e la prognosi, ma non assumono una valenza decisiva con riferimento alle dichiarazioni in essi contenute circa l'origine delle lesioni e il luogo ove si sarebbero verificate. La Corte di secondo grado, infine, ha ritenuto irrilevante accertare quale equipaggio avesse accompagnato gli arrestati al [OSCURATO:PERSONA] poiché sul punto aveva già reso dichiarazioni il capo pattuglia [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello non ha ritenuto assolutamente necessaria la testimonianza dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla circostanza che egli avesse recuperato le chiavi del motociclo di [OSCURATO:PERSONA], che a causa dell'arresto di quest'ultimo erano state affidate a [OSCURATO:PERSONA], il cui negozio era prospiciente al luogo in cui era stato parcheggiato il motoveicolo, proprio in ragione delle conformi dichiarazioni della testimone che è stata nuovamente escussa. La Corte di secondo grado ha piuttosto disposto la rinnovazione della citazione della teste [OSCURATO:PERSONA], procedendone all'esame dibattimentale, e, preso atto che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] .Josue è risultata irreperibile, ha ritenuto assolutamente necessario assumere la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], fratello del suddetto, risultando che entrambi rimasero reciprocamente in contatto telefonico dalle ore 15:10 alle 15:23 del 12 agosto 2011 proprio in concomitanza con i fatti in esame. La Corte di appello, accogliendo la richiesta del pubblico ministero e delle difese, ha disposto l'ispezione dei luoghi d'interesse processuale ([OSCURATO:PERSONA], via Fillak e vie adiacenti). 2. Hanno proposto ricorso, con separati atti, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed Enrico [OSCURATO:PERSONA] nonché il Ministero della Difesa, quale responsabile civile, tramite l'Avvocatura dello Stato di Genova che lo rappresenta ex lege. 2.1. Enrico [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due ricorsi: uno a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e un secondo ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. I ricorsi redatti dagli avv.ti Golda e Marino nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] possono essere illustrati congiuntamente perché sono sostanzialmente identici. Essi sviluppano tre motivi. 3.1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, in relazione alle fattispecie incriminatrici e degli artt. 192, 627, 628 e 533 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione, anche in relazione a quanto risulta della sentenza di annullamento con rinvio. La sentenza sarebbe munita di una motivazione monodirezionale e non rispettosa del principio del ragionevole dubbio, là dove ha valutato irrilevanti o ininfluenti le osservazioni e argomentazioni della difesa che invece erano state accolte dal primo giudice, nonché irrilevanti le discordanze e contraddizioni emerse dalle dichiarazioni dei testimoni rispetto a quelle minime rinvenibili nelle dichiarazioni degli imputati. Si fa rilevare che «la meticolosa ricostruzione degli spostamenti e delle comunicazioni intercorse non ha risolto i dubbi proposti dalla Corte di cassazione, mancando, del resto, una motivazione rafforzata, anche per quello che riguarda il mandato attribuito dalla Corte di legittimità, poiché le motivazioni del primo giudice sono state accantonate con argomentazioni generiche».In proposito il ricorso segnala i seguenti errori di valutazione e motivazionali: - per i fatti di piazza Petrella, si segnalano le contraddizioni (anche rispetto alle dichiarazioni rese al pubblico ministero) in cui è incorso il teste [OSCURATO:PERSONA] nel riferire ciò che era accaduto, con particolare riguardo ai pregressi rapporti (documentati da un contatto telefonico) con [OSCURATO:PERSONA]; si tratta di un teste non attendibile anche con riguardo al contrasto tra il referto di pronto soccorso e le conseguenze delle lesioni che egli ha minimizzato. Si segnalano inoltre le contraddizioni del teste [OSCURATO:PERSONA] che (anche rispetto alle dichiarazioni rese al pubblico ministero) ha cambiato versione. Del resto, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] divergono da quelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] circa gli orari e le modalità del primo contatto con il carabiniere. Si stigmatizza l'accresciuta precisione del teste Gobetti che, nonostante il tempo trascorso, ricorda incredibilmente molti dettagli dell'episodio. Anche il teste Massidda è contraddittorio; - per i fatti di via Fillak, si segnala l'inattendibilità del teste Rojas che, per la posizione assunta e l'uso del casco, non poteva vedere e udire l'intera scena e che modifica la propria versione; egli, del resto, è smentito dai tabulati quando riferisce da dove provenivano i carabinieri. Si segnalano, inoltre, le contraddizioni del teste [OSCURATO:PERSONA], anche rispetto a quelle di Rojas, circa la tempistica e la presenza dei militari. Si stigmatizza l'accresciuta precisione del teste [OSCURATO:PERSONA] che, nonostante il tempo trascorso, ricorda incredibilmente molti dettagli dell'episodio, ma è smentito dai tabulati che dimostrano la conoscenza, dallo stesso sempre smentita, con [OSCURATO:PERSONA], mentre dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] emerge che il di lui fratello [OSCURATO:PERSONA] conosceva un altro dei protagonisti della vicenda. Si stigmatizza l'accresciuta precisione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] che, nonostante il tempo trascorso, ricorda incredibilmente molti dettagli dell'episodio, ma che è smentito dai tabulati circa la sua posizione al momento dei fatti. Si segnala la genericità del racconto della teste Borgo che la Corte ha invece voluto colmare con proprie illazioni, pure contrastanti con gli elementi tecnici acquisiti. Del resto, «la ricostruzione dei fatti operata in sede di rinvio ..., certamente suggestiva nella sua precisione anche cronometrica, ma smentita dai dati tecnici ricostruiti con la perizia TIM in merito alla direzione di provenienza dei motociclisti, non scioglie minimamente questo quesito fondamentale»: quale testimone è in grado di smentire che i motociclisti arrivarono in piazza Petrella alle ore 15:15, come dagli stessi attestato negli atti ? La Corte ribalta le valutazioni compiute dal primo giudice senza fornire una motivazione rafforzata. Del resto, se fosse vero quanto riferito dai testi che la Corte ha valorizzato, tutti avrebbero riferito di avere assistito ai medesimi fatti, mentre il racconto dei singoli è frammentario, tanto che il primo giudice non lo aveva ritenuto sufficiente a fondare la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. L'esame dei tabulati, d'altra parte, conforta la versione degli imputati circa gli spostamenti e la dinamica dei fatti, anche perché le celle telefoniche che coprono piazza Petrella e via Fillak sono le stesse, sicché da esse non si può trarre alcun argomento contrastante con quanto affermato dai carabinieri, mentre la datazione dei messaggi sms non è dimostrativa della localizzazione degli apparati. «La sentenza è viziata tutte le volte che, non essendosi raggiunta una versione sufficientemente chiara dei ricordi dei testimoni, la Corte genovese finisce per trincerarsi dietro una credibilità presunta di quanto detto dai testimoni negli anni precedenti»; ciò ha portato al travisamento dei fatti. 3.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, in relazione agli artt. 2700 cod. civ. e 192 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riferimenti all'efficacia probatoria dei referti di pronto soccorso, anche con riguardo alla valenza privilegiata (Sez. 3 civ., n. 18869 del 24/09/2015) delle dichiarazioni delle persone offese che hanno indicato al pubblico ufficiale il luogo nel quale si sono verificate le lesioni (piazza Petrella), in contrasto con quanto successivamente dichiarato. 3.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge processuale per la mancata assunzione di una prova decisiva (esame dott. [OSCURATO:PERSONA]) e il vizio della motivazione, poiché il medico ha raccolto le dichiarazioni delle persone offese circa il luogo in cui si sono verificate le lesioni, come risulta dal certificato di pronto soccorso dallo stesso sottoscritto. 4. Il ricorso redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di Enrico [OSCURATO:PERSONA] sviluppa un solo motivo che denuncia il vizio della motivazione, proponendo critiche e censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle del primo motivo dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di cui si è detto al paragrafo precedente. 5. Il ricorso proposto dall'Avvocatura dello Stato di Genova per il Ministero della Difesa, quale responsabile civile, sviluppa sei motivi. 5.1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, in relazione agli artt. 627, 628 e 533 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione, anche in relazione a quanto risulta della sentenza di annullamento con rinvio. La sentenza sarebbe munita di una motivazione monodirezionale e non rispettosa del principio del ragionevole dubbio, là dove ha valutato irrilevanti o ininfluenti le osservazioni e argomentazioni della difesa che invece erano stati accolti dal primo giudice, nonché irrilevanti le discordanze e contraddizioni emerse dalle dichiarazioni dei testimoni rispetto a quelle minime rinvenibili nelle dichiarazioni degli imputati. Del resto, la motivazione è apparente con riguardo al documentato contatto, dimostrativo di una pregressa conoscenza, intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che inficia l'attendibilità delle dichiarazioni, come pure l'accertata conoscenza (in ragione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]) da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un altro dei rissanti. Non è, d'altra parte, risolutiva del ragionevole dubbio l'apodittica affermazione che allo scontro verificatosi nel vicolo adiacente piazza Petrella avessero partecipato soltanto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché non affronta il tema della pregressa conoscenza tra i vari rissanti. È, del pari, carente e apodittica la motivazione nella parte in cui sbrigativamente affronta il tema dell'accertata presenza di lesioni su tutti e cinque i rissanti, come risulta dagli atti di polizia giudiziaria e dalle dichiarazioni degli operanti. 5.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla valutazione frazionata delle dichiarazioni dei testimoni. 5.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, in relazione agli artt. 2700 cod. civ. e 192 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla valenza probatoria dei referti di pronto soccorso. 5.4. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, in relazione agli artt. 28 Cost., 2049 cod. civ., 1 e 16 I. n. 121 del 1981, e il vizio della motivazione con riguardo al difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa poiché i militari agivano nell'espletamento di funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze del Ministero dell'Interno. Del resto, la responsabilità dell'amministrazione si fonda non tanto sulla dipendenza di servizio o sull'incardinamento organico, ma piuttosto sulla dipendenza funzionale che, senza dubbio, è in capo al Ministero dell'Interno. 5.5. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, in relazione agli artt. 28 Cost. e 2049 cod. civ., e il vizio della motivazione con riguardo alla riferibilità all'amministrazione di appartenenza della condotta di falsa testimonianza penalmente sanzionata; si tratta, cioè, di una condotta che, ove sussistente, esorbita dai compiti di servizio e dal rapporto organico o funzionale. Manca, cioè, il nesso di occasionalità necessaria (Sez. Lav., n. 22343 del 18/10/2006; Sez. civ. 3, n. 20986 del 8/10/2007; Sez. civ. U, n. 13246 del 16/05/2019); l'attività di testimoniare non costituisce «estrinsecazione dei poteri o funzioni od attribuzioni conferiti» e, comunque, non può ritenersi che l'amministrazione possa raffigurarsi la condotta «come sviluppo non anomalo dell'estrinsecazione delle funzioni». 5.6. Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, in relazione agli artt. 40, 41, 185 cod. pen., 1218, 2056 e 2059 cod. civ. e 539 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo all'assenza di pregiudizio da reato in quanto le parti civili si erano costituite per il ristoro dei danni derivanti dall'arresto illegale e conseguente carcerazione, sicché non vi è relazione con la falsa testimonianza. Anche la provvisionale non poteva essere concessa perché, in ogni caso, manca qualunque indicazione della porzione di danno accertata. 6. Pur essendosi proceduto alla fissazione dei ricorsi in udienza pubblica e con trattazione orale in presenza, il Procuratore generale ha depositato in data 17 settembre 2021 le proprie conclusioni scritte alle quali, nel corso della discussione orale svoltasi all'udienza dell'8 ottobre 2021, si è comunque riportato, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 7. Le difese delle parti civili hanno, a loro volta, depositato memorie e hanno conclusivamente prospettato la reiezione dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati, versati in fatto, generici, assertivi e reiterativi di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata. 1.1. La rilevata inammissibilità preclude qualunque questione ex art. 129 cod. proc. pen. attinente, tra l'altro, ad una causa di giustificazione o di esclusione della colpevolezza, per come affacciata nelle conclusioni scritte del Procuratore generale, da considerare quali note di udienza o memoria. È importante sottolineare che, conformemente alla costante ed autorevole giurisprudenza di legittimità, l'inammissibilità dei ricorsi impedisce l'instaurazione del rapporto processuale del giudizio di legittimità, sicché la decisione impugnata risulta sostanzialmente già passata in giudicato e non è suscettibile di emenda, neppure ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164: «l'inammissibilità del ricorso per cassazione, nella specie, per assoluta genericità delle doglianze, preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice»; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266: «l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso»), salvi i casi — estranei al presente giudizio — di successione di leggi nel tempo (Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265111: «in tema di successione di leggi nel tempo, la Corte di cassazione può, anche d'ufficio, ritenere applicabile il nuovo e più favorevole trattamento sanzionatorio per l'imputato, anche in presenza di un ricorso inammissibile, disponendo, ai sensi dell'art. 609 cod. proc. pen., l'annullamento sul punto della sentenza impugnata pronunciata prima delle modifiche normative in melius») e di remissione della querela quando il ricorso, pur inammissibile, sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv.227681: «la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto»). 1.2. Come il Procuratore generale ha correttamente rilevato nelle proprie note scritte: «i ricorsi sono specifici e fondati sulla lettura di parte degli atti processuali che vengono specificamente allegati o riportati, e tuttavia inammissibili in sede di legittimità, costituendo appunta una richiesta di rivalutazione di circostanze o già esaminate, e confutate nelle oltre 240 pagine della motivazione della Corte di Appello di Genova, che si è pronunciata in sede di rinvio procedendo alla rinnovazione istruttoria disposta con la sentenza del 24.5.2018 della V" sezione di codesta Corte, o comportanti una necessaria rivalutazione nel merito del medesimo materiale istruttorio. Operazione preclusa in sede di legittimità». 1.3. Da ciò discende che non possono essere esaminate, perché non prospettate dalle parti con i relativi atti di ricorso, né rilevabili di ufficio al cospetto di ricorsi inammissibili, le questioni, che pure il Procuratore generale richiama nel proprio scritto, relative al proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. In dette note, richiamate in sede di discussione orale, si fa riferimento: - alla scriminante ex art. 51 cod. pen., sotto il profilo del principio ne tenetur se detegere, come ravvisato da una parte della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 6458 del 04/12/2006 - dep. 2007, Giordano, Rv. 236048: « È illegittima la decisione con cui il giudice di appello afferma la responsabilità di militari appartenenti all'Arma dei carabinieri, in ordine al reato di falso ideologico in atto pubblico - per avere falsamente descritto le circostanze in cui avevano provveduto al sequestro di alcuni beni, onde coprire il fatto che non avevano proceduto all'identificazione e all'arresto degli autori del reato per ottenere notizie utili alla cattura di un pericoloso latitante - considerato che la descrizione, in tale verbale, del reale svolgimento dei fatti sarebbe equivalsa ad una formale confessione di un reato già commesso (nella specie il reato di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen.), con la conseguenza che essa costituisce una condotta inesigibile, in virtù del principio "nemo tenetur se detegere", il quale ha efficacia scriminante, ex art. 51 cod. pen., in tutti i casi in cui l'astenersi dal commettere un dato reato comporti necessariamente la formale confessione di altro reato già commesso»); - alla causa di non punibilità (ovvero di esclusione della colpevolezza) di cui all'art. 384, primo comma, cod. pen., che deve essere rilevata d'ufficio, come ritenuto da una parte della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 9806 del 11/02/2021, Darpetti, Rv. 280577: «la questione concernente l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., che configura una causa di esclusione della colpevolezza, può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità trattandosi di questione rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 129 comma 1 e 609 comma 2 cod. proc. pen.») 1.4. È bene sottolineare che il principio del rilievo officioso della causa di esclusione della colpevolezza, che sovente si trova espresso le decisioni di questa Corte Suprema, si pone realmente soltanto una volta che il ricorso sia giudicato ammissibile, perché diversamente opera la preclusione cui si è fatto ampio riferimento all'inizio del paragrafo per mezzo del richiamo delle varie pronunce delle Sezioni Unite che hanno trattato il tema dell'inammissibilità e dei rapporti con l'art. 129 cod. proc. pen. A ben guardare, del resto, la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 384, primo comma, cod. pen. — in disparte la questione, pure rilevantissima sotto il profilo del giudizio di legittimità, concernente l'accertamento di fatto richiesto per l'operare della causa di esclusione della colpevolezza che sembra precluderne la declaratoria in Cassazione (Sez. 6, n. 34777 del 23/09/2020, Nitti, Rv. 280148: «In tema di favoreggiamento personale, l'art. 384 cod. pen. integra una causa di esclusione della colpevolezza e non di esclusione della antigiuridicità della condotta, sicchè opera solo nel caso in cui, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, valutate secondo il parametro della massima diligenza esigibile, si presenti all'agente come l'unica in grado di evitare all'agente un grave pregiudizio per la libertà o per l'onore proprio o altrui») — in tutti i casi in cui ha consentito la deduzione della questione per la prima volta con l'atto di ricorso, ancorché extra devolutum (Sez. 6, n. 2623 del 12/11/1980 - dep. 1981, Iodice, Rv. 151429; Sez. 6, n. 9727 del 18/02/2014, Grieco, Rv. 259110), ovvero ne ha ammesso il rilievo ufficioso ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 9806 del 11/02/2021, Darpetti, Rv. 280577), aveva però giudicato ammissibile l'impugnazione di legittimità (analogamente Sez. 6, n. 17880 del 9/02/2021, Tatangelo, non massimata). In questo medesimo ambito si colloca Sez. 6, n. 52200 del 16/10/2018, Nardella, Rv. 274812, secondo la quale «la questione concernente l'applicazione di una causa di non punibilità, in applicazione dell'art. 129 cod. proc. peri., è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sicché deve essere esaminata dal giudice che procede anche se dedotta tardivamente in sede di appello»). La decisione — in disparte il riferimento a SU Tushaj (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593) che attiene al diverso fenomeno del rilievo ufficioso in sede di legittimità dello jus superveniens — oltre a richiamare consolidati precedenti (Sez. 6, Grieco, cit, Sez. 2, n. 41461 del 11/11/2010, Franzi, Rv. 248927), precisa piuttosto che l'obbligo di cui all'ad 129 cod. proc. pen. sta in capo al giudice di merito il quale è tenuto a pronunciare la relativa declaratoria d'ufficio anche quando l'applicazione dell'art. 384 cod. pen. sia stata tardivamente invocata dall'imputato, non trattandosi, appunto, di una questione che soffre il limite del devolutum; la Corte di legittimità ha ravvisato in tale mancato rilievo ufficioso da parte del giudice di merito, investito della decisione della controversia mediante una impugnazione ammissibile, l'errore di diritto fondatamente denunciato dall'imputato con il ricorso per cassazione. 1.5. Deve, quindi, essere affermato il seguente principio di diritto: «l'inammissibilità del ricorso per cassazione, nella specie, per assoluta genericità delle doglianze, preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., la causa di esclusione della colpevolezza di cui all'art. 384, secondo comma, cod. pen. che non sia stata dedotta né rilevata dal giudice di merito, cui spetta, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, valutate secondo il parametro della massima diligenza esigibile, la valutazione di merito che la condotta illecita si presenti all'agente come l'unica in grado di evitare all'agente un grave pregiudizio per la libertà o per l'onore proprio o altrui». 2. Passando a esaminare i motivi di ricorso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove, va premesso che la disposta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, oltre a fornire la necessaria immediatezza e l'approfondimento delle prove assunte dal primo giudice, ha ampliato significativamente il quadro probatorio preesistente. Mediante l'assunzione delle nuove prove sopra evidenziate, tra le quali la ispezione dei luoghi, che la Corte di appello ha effettuato per superare le obiezioni secondo le quali le fotografie non avrebbero documentato fedelmente la profondità di campo e gli angoli prospettici dei luoghi in esse raffigurati, è stato significativamente ampliato, nel contraddittorio delle parti, il substrato conoscitivo su cui si basava la sentenza di primo grado, potendosi così raggiungere una maggiore e più approfondita conoscenza degli accadimenti, in forza della quale, oltre ad essere state colmate le lacune e le incertezze rilevate dal primo giudice, è apparso evidente l'errore metodologico i cui esso era incorso e la sostanziale assertività della decisione di primo grado. È indubbio, inoltre, che le prove assunte direttamente dalla Corte di appello possono costituire la chiave di lettura delle prove già raccolte in primo grado che devono essere criticamente valutate attraverso quelle acquisite con immediatezza, anche perché, diversamente da quanto era avvenuto nel giudizio di primo grado, l'esame dei testimoni presenti ai fatti si è svolto con l'ausilio della proiezione delle immagini dei luoghi, che ha migliorato la precisione delle testimonianze, anche mediante l'acquisizione di fotogrammi sui quali i testimoni hanno indicato i luoghi oggetto delle loro dichiarazioni. Del resto, il bagaglio probatorio preesistente non è costituito soltanto dalle prove direttamente acquisite dal primo giudice, ma anche dalle trascrizioni delle dichiarazioni rese nel processo per il reato di rissa, acquisite nel fascicolo con il consenso delle parti. Sulla valenza e attendibilità delle prove acquisite in appello, la sentenza impugnata sviluppa ampie e logiche considerazioni che i ricorsi omettono di criticare, così già mostrando da subito la rilevata genericità dell'impugnazione. 2.1. Allo scopo di individuare compiutamente gli elementi di prova rilevanti per ricostruire la vicenda e sciogliere i dubbi segnalati dalla Corte di cassazione, la Corte di secondo grado ha preliminarmente valutato la valenza dei tabulati telefonici, che il Tribunale aveva ritenuto irrilevanti perché non sarebbe stato certo se le utenze fossero in uso alle cinque parti offese. L'individuazione delle utenze e la disponibilità di esse da parte delle persone offese, nonché da parte degli imputati, non è contestata dai ricorsi, sicché, ferma 727 restando l'impossibilità di individuare l'esatta localizzazione degli apparati quando una stessa cella fornisce copertura a due distinte zone, restano non contestate le conclusioni alle quali è giunta la sentenza sulla pertinenza, disponibilità e localizzazione degli apparati radiomobili dei protagonisti. Tali conclusioni, del resto, dimostrano, come logicamente evidenziato dal giudice di appello con una motivazione che non viene criticata, l'infondatezza del dubbio espresso dal primo giudice sulla riferibilità delle utenze agli arrestati, odierne persone offese, originato da una non approfondita valutazione delle prove acquisite e che anche la sentenza di legittimità aveva già giudicato ampiamente superate dalla decisione annullata. 2.2. L'apparato motivazionale, che non viene contestato specificamente dai ricorsi, che si poggia sull'analisi dei tabulati ha portato il giudice di appello a escludere rilevanza e decisività al rilevato contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle ore 23:58 del 5 agosto 2011 perché, se anche fosse provato che [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto un contatto telefonico con [OSCURATO:PERSONA], circostanza che la Corte di appello ritiene improbabile sulla base dell'uso non esclusivo dell'utenza che i ricorsi non contestano specificamente, le consistenti e convergenti prove, delle quali la sentenza da' separato conto, dimostrano che nel vicolo di piazza Petrella litigarono soltanto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che, in quel frangente, [OSCURATO:PERSONA] si trovava in luoghi incompatibili con la sua presenza in [OSCURATO:PERSONA], sicché non rileva una precedente eventuale conoscenza tra i due conversanti che nessun testimone riferisce di avere visto insieme nell'occasione della presunta rissa; del resto, gli atti di polizia giudiziaria non riferiscono di un eventuale contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in piazza Petrella o vie limitrofe. Il giudice di secondo grado ha fornito anche risposta alla questione indicata dalla Corte di legittimità che ha investito il giudice di rinvio del punto riguardante «la scarsa attendibilità delle dichiarazioni delle parti offese di non conoscersi fra di loro, vista l'esistenza di una telefonata fra l'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] e quella in uso a Lucera una settimana prima dei fatti», evidenziando, senza essere criticato specificamente dai ricorsi, che non è possibile affermare con certezza che [OSCURATO:PERSONA] sia l'autore della telefonata poiché è risultato titolare di altre due utenze delle quali non aveva la effettiva disponibilità (n. 3457957839, che aveva cessato ogni traffico il 4/8/2011; n. 345/7957840, certamente utilizzata da un altro soggetto per i frequentissimi contatti proprio con l'utenza 345/2713982 intestata a [OSCURATO:PERSONA], ma utilizzata da [OSCURATO:PERSONA]), sicché non è affatto implausibile, come riferisce il teste, che l'unico e breve contatto telefonico del 5 agosto 2011 possa essere stato effettuato da un altro soggetto, tenuto anche conto della rilevata disinvoltura nell'utilizzazione di telefoni intestati ad altri e della concreta possibilità che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], abitando nella medesima zona di Genova (Certosa) ed essendo entrambi originari dell'Ecuador, avessero amici in comune senza esserne consapevoli, come genuinamente [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di avere riscontrato dopo avere conosciuto [OSCURATO:PERSONA] a causa dell'arresto. Se, per un verso, i ricorsi censurano genericamente la sopra richiamata non illogica motivazione, per altro verso non si confrontano con la decisiva considerazione, non contraddittoriamente sviluppata dalla Corte d'appello, secondo la quale non è possibile dubitare che alla lite nel vicolo di piazza Petrella abbiano partecipato esclusivamente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre certamente [OSCURATO:PERSONA] in quel frangente non solo non è stato scorto da alcuno in quei luoghi, ma anzi, sulla base dell'analisi delle celle telefoniche agganciate dal telefono allo stesso in uso (come il ricorso non contesta), risulta che egli era altrove e che, soltanto in seguito, egli intervenne per sedare la diversa colluttazione fra Rios e Hidalgo verificatasi in via Fillak. Del resto, la presunta conferma della conoscenza tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la difesa vorrebbe desumere da una generica frase di [OSCURATO:PERSONA] (il quale ha riferito che il fratello Denis conosceva un altro tra i protagonisti della vicenda) non è mai stata posta nel giudizio di merito e introduce una valutazione di fatto che non può essere sollecitata in questa sede, fermo restando che il teste non ha indicato [OSCURATO:PERSONA], ma si è piuttosto limitato a riferire di una conoscenza «di vista» tra suo fratello e un altro degli arrestati, che il primo avrebbe però riscontrato solo dopo l'intervento dei carabinieri. 2.3. I ricorsi sulla questione della lite in piazza Petrella si limitano a contestare genericamente e in fatto le convergenti dichiarazioni di numerosi testimoni che semmai fosse necessario, ma di certo non lo è (ex multis Sez. 1, n. 7898 del 12/12/2019 - dep. 2020, Hamil, Rv. 278499 - 03), hanno pure trovato conforto nell'analisi del traffico telefonico e delle conversazioni effettuate ai numeri di emergenza da parte dei due cittadini che hanno assistito ai fatti. I testimoni, peraltro del tutto indifferenti rispetto ai protagonisti e ai fatti per i quali si procede, dei quali hanno preso diretta cognizione da diversi punti di vista (da un negozio; rincasando dal lato opposto della strada; da un balcone), forniscono dichiarazioni che, sulla base di un giudizio di fatto che è contestato soltanto assertivamente e in modo generico, trovano reciproca perfetta conferma e integrazione nonché specifico conforto nell'analisi delle telefonate fatte alla centrale operativa (112 e 113) e nel traffico telefonico degli apparati radiomobili in uso ai protagonisti della vicenda. La Corte di rinvio ha conclusivamente evidenziato, senza ricevere alcuna critica specifica, che tutti i testimoni nonché le specifiche segnalazioni pervenute al numero unico di emergenza e da questo trasmesse alla pattuglia composta dagli imputati, non facevano riferimento a una rissa, ma piuttosto a una colluttazione tra due uomini nel vicolo adiacente a [OSCURATO:PERSONA], colluttazione, d'altra parte, che si era conclusa immediatamente durante la chiamata e comunque ben prima dell'arrivo dei carabinieri, sicché risulta generica e non decisiva la censura che ostinatamente ripropone l'ipotesi che i testimoni non abbiano scorto la rissa, invece vista soltanto dai due imputati i quali, però, erano intervenuti soltanto a seguito della segnalata lite, rinvenendo i due uomini insieme e in atteggiamento pacifico. Del resto, ogni questione che tende a mettere in dubbio, in modo generico e assertivo, la attendibilità e credibilità delle dichiarazioni testimoniali, solo perché si sarebbero arricchite di dettagli e ulteriori precisi elementi a carico degli imputati, è inammissibile anche perché non critica il complesso degli elementi probatori acquisiti nel giudizio di rinvio che si sono giovati del supporto cartografico e visuale dello stato dei luoghi e delle documentate prospettive visive dei dichiaranti i quali, come accertato con giudizio di fatto logicamente motivato e neppure criticato, hanno avuto la possibilità di scorgere sia il vicolo sia l'adiacente piazza Petrella e perciò escludere la presenza e la partecipazione di altre persone al violento alterco. D'altra parte, è insindacabile, perché logicamente e ampiamente motivato, a fronte di una critica generica e frammentaria, il percorso logico valutativo che ha portato i giudici di secondo grado a valorizzare, quando le più recenti dichiarazioni testimoniali sono risultate segnate dal tempo trascorso (come alcuni testi hanno espressamente dichiarato), quelle rese in contraddittorio in un periodo molto più prossimo all'accadimento dei fatti. 2.4. Analoghe considerazioni valgono per le inammissibili censure relative alla valutazione delle testimonianze relative ai fatti di via Fillak, sia perché dedotte in fatto e per mezzo della sollecitazione alla Corte di legittimità di compiere una diversa valutazione del compendio probatorio senza denunciare uno specifico travisamento, sia perché è stravagante la doglianza concernente la presunta inaffidabilità del teste Rojas che ha indicato la provenienza dei carabinieri, peraltro in senso conforme agli accertamenti compiuti dalla Corte di rinvio. 2.5. È solo il caso di ricordare che le conclusioni cui è giunto il giudice di rinvio, che i ricorsi omettono di criticare in modo specifico, si fondano sulla indiscussa ricostruzione degli spostamenti, incentrata sull'analisi dei tabulati e dei contatti con la centrale operativa nonché sulle convergenti dichiarazioni dei testi oculari, essendosi quindi sviluppata, in modo non specificamente contestato dalle difese, la decisiva considerazione che l'iniziativa assunta dalle due pattuglie dei carabinieri era il frutto di una decisione autonoma, in quanto non determinata dal superiore comando, e dei documentati ancorché informali contatti esistenti tra i quattro militari che, preso a pretesto l'accertamento delle due liti poste in essere in luoghi e momenti diversi dai cittadini sudamericani (si noti che il paciere [OSCURATO:PERSONA] non ha subito lesioni, come si è desunto dall'assenza di un certificato medico che lo riguarda e dall'esame delle fotografie scattate al momento dell'arresto), hanno costruito «a tavolino» una lunare vicenda di reciproche e violente aggressioni poste in essere da cinque individui datisi alla fuga alla vista dei militari. 3. È inammissibile, perché manifestamente infondato e generico, il motivo di ricorso relativo alla valenza probatoria «privilegiata» dei certificati medici perché pretende erroneamente di attribuire il valore di prova legale a quanto riportato in ordine alle presunte dichiarazioni dell'ammalato circa il luogo e l'orario in cui egli avrebbe patito le lesioni oggetto di cura. 3.1. Il certificato medico in questione prova, come correttamente evidenziato dalla Corte di secondo grado, soltanto l'accesso al nosocomio, le rilevate condizioni obiettive, gli interventi, le cure prestate e la iniziale prognosi, ma non certo la situazione circostanziale, neppure relativa alla anamnesi riferita 22 lì dal paziente, che è del tutto estranea rispetto dalle funzioni certificative dell'atto redatto dal pubblico ufficiale. Si è, infatti, da tempo chiarito che «integra il reato di falso materiale in atto pubblico la condotta di colui che formi un falso certificato medico attestante una falsa diagnosi asseritamente caduta nella sfera conoscitiva del redigente apparente, poiché gli atti pubblici documentano un'attività compiuta dal pubblico ufficiale che lo redige e fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti» (Sez. 5, n. 32446 del 14/03/2013, Messina, Rv. 256946), non certo la veridicità di quanto riportato (Sez. 2, n. 14369 del 04/03/2021, Zeppola, Rv. 281100) e neppure la prova che tali dichiarazioni, in quanto estranee al contenuto certificativo, siano state effettivamente rese perché è necessario che la dichiarazione del privato sia rilevante in relazione alla funzione o al servizio esercitato dal destinatario dell'informazione (Sez. 5, n. 16725 del 30/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266707). È, infatti, indubitabile, né i ricorsi contestano tale conclusione, che le presunte dichiarazioni relative al contesto sono estranee ed irrilevanti rispetto alla funzione del medico e al servizio prestato sicché non sono dotate della particolare valenza probatoria che la legge affida all'atto pubblico. 3.2. Del resto, il ricorso omette di confrontarsi con la decisiva considerazione, ampiamente e logicamente sviluppata nella motivazione, secondo la quale la descrizione del contesto, identica per tutti i certificati medici redatti nell'occasione, è piuttosto il frutto di una tralatizia ricopiatura di un testo preformato, verosimilmente insufflato dalla pattuglia dei carabinieri, che non attiene, del resto, al contenuto tipico dell'atto avente natura di atto pubblico alla quale, dunque, non può essere attribuita la valenza di fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. 4. Anche il motivo di ricorso sulla prova decisiva è inammissibile. Premesso che la prova in questione ricade nella previsione dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e cioè nell'ipotesi della prova disposta d'ufficio dal giudice di secondo grado, il motivo di ricorso è manifestamente infondato là dove deduce la violazione di legge, poiché la prova non era stata richiesta dalla parte, nonché generico nella parte in cui si limita a contestare la motivazione che ha respinto la sollecitazione difensiva di procedere all'esame del teste senza confrontarsi con la logica considerazione che sulla dedotta circostanza aveva già testimoniato altro soggetto. 5. Sono inammissibili anche il quarto e il quinto motivo del responsabile civile. 5.1. In premessa, va rilevato che il quarto motivo, è precluso poiché non risulta che la relativa questione sia stata tempestivamente proposta, ed è comunque manifestamente infondato. 5.1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «nell'ipotesi di vocatio in ius di un Ministero diverso da quello istituzionalmente competente, allorché l'Avvocatura dello Stato - pur ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260 - non si avvalga, nella prima udienza, della facoltà di eccepire l'erronea identificazione della controparte pubblica, provvedendo alla contemporanea indicazione di quella realmente competente, resta preclusa la possibilità di far valere, in seguito, l'irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale, non ponendosi, in senso proprio, una questione di difetto di legittimazione passiva, ferma restando la facoltà per il reale destinatario della domanda di intervenire in giudizio e di essere rimesso in termini» (Sez. Civ. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626902 - 01). 5.1.2. Il ricorso volutamente confonde il rapporto organico, funzionale e di servizio, indubbiamente instaurato dai due carabinieri con il Ministero della Difesa dal quale dipendono, con i poteri di coordinamento attribuiti al Ministero dell'Interno quando le forze di polizia svolgono funzioni di polizia giudiziaria o di ordine pubblico, sicché è manifestamente infondato perché dimentica che il Ministro dell'interno ha soltanto «l'alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina in materia i compiti e le attività delle forze di polizia» (art. 1, I. n. 121 del 1981) le quali conservano piena autonomia nei rispettivi ordinamenti e anche con riguardo alle proprie «dipendenze» (art. 16 I. cit.). Del resto, la giurisprudenza civile di legittimità è da tempo orientata ad affermare che «nel giudizio per il risarcimento dei danni cagionati al responsabile di un furto in strada da un carabiniere durante l'espletamento dell'attività istituzionale di difesa della proprietà individuale, legittimato passivo è, alla stregua degli artt. 1, 2 e 24 del r.d. 14 giugno 1934, n. 1169, modificato dal d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, il Ministero della Difesa e non il Ministero dell'Interno, in quanto il rapporto tra l'Arma dei carabinieri e quest'ultimo concerne i soli aspetti logistico-operativi dei servizi e l'efficienza numerica degli organici, ma non incide sull'imputazione degli atti compiuti dai carabinieri nei propri interventi, a nulla rilevando, a tali effetti, neppure la distinzione delle funzioni dell'Arma stessa in militari e civili» (Sez. 3, Sentenza n. 26169 del 12/12/2014, Rv. 633613). 5.2. Il ricorso è manifestamente infondato anche con riguardo alla questione della «riferibilità» all'Amministrazione della Difesa della condotta delittuosa dei due militari che ad essa appartengono. La giurisprudenza di legittimità, sia civile che penale, è assolutamente conforme nell'affermare che «lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purché lasua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi - non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo» (Sez. U civ., Sentenza n. 13246 del 16/05/2019, Rv. 654026; Sez. 6, n. 44760 del 04/06/2015, Cantoro, Rv. 265356, aveva già chiarito che «la responsabilità civile della P.A. per il reato commesso dal dipendente presuppone tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate un rapporto di occasionalità necessaria, che ricorre quando il soggetto compie l'illecito sfruttando comunque i compiti svolti, anche se ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti, dovendo essere escluso detto rapporto solo quando il dipendente, nello svolgimento delle mansioni affidategli, commette un illecito penale per finalità di carattere personale, di fatto sostituite a quelle dell'ente pubblico di appartenenza ed, anzi, in contrasto con queste ultime»; in precedenza Sez. 1, n. 21195 del 18/01/2011, Pillera, Rv. 250207). Il ricorso neppure deduce che i militari abbiano agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della 25 Iv amministrazione di appartenenza, sicché non si comprende in cosa consisterebbe la dedotta violazione di legge, essendosi il giudice di rinvio rigidamente attenuto ai richiamati principi. 5.3. Del resto, lo statuto processuale del testimone, che sia anche l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria che riferisce dell'attività compiuta nel corso del servizio o a causa e nell'esercizio delle sue funzioni, chiarisce una volta per tutte l'esistenza dell'occasionalità necessaria tra servizio e reato di falsa testimonianza. La polizia giudiziaria ha, tra l'altro, l'obbligo di riferire la notizia di reato e assicurare le fonti di prova (artt. 347 e 348 cod. proc. pen.), di identificare la persona sottoposta alle indagini (art. 349 cod. proc. pen.), di assumere sommarie informazioni da essa e dalle persone in grado di riferire (artt. 350 e 351 cod. proc. pen.) e di svolgere tutte le altre attività necessarie a consentire l'accertamento dei fatti nel dibattimento, nel corso del quale, in particolare, è chiamata a rendere testimonianza delle indagini svolte, senza peraltro potere deporre in modo indiretto (art. 195, comma 4, cod. proc. pen.), tanto che si reca nell'aula di udienza per adempiere ai propri doveri dell'ufficio e nell'ambito del rapporto di servizio (le spese e i costi della partecipazione al dibattimento sono sostenuti dalle amministrazioni di appartenenza). Si comprende, quindi, la manifesta infondatezza della deduzione che pretende di escludere il nesso di occasionalità necessaria tra falsa testimonianza dell'appartenente alle forze dell'ordine e il servizio cui è preposto. 6. È inammissibile anche il sesto motivo del responsabile civile. 6.1. Anzitutto il ricorso non contesta la circostanza che la restrizione della libertà subìta dalle persone offese è dipesa, non solo dall'arresto illegale, dalla calunnia e dal falso ideologico commessi dai pubblici ufficiali (poi prosciolti in appello per prescrizione dei relativi delitti), ma anche dalla falsa testimonianza resa nel corso del giudizio per rissa nel quale essi hanno patito la restrizione della libertà, le sofferenze che ne derivano e il disonore derivante dalla pubblicizzazione della vicenda quale «rissa tra sudamericani» che è stata architettata, propalata e mantenuta dagli imputati, anche mediante la falsa testimonianza.Ciò rende definitivamente ragione del manifestamente infondato motivo che nega il nesso di causa tra falsa testimonianza e danno subìto. 6.2. È inammissibile anche il motivo sulla provvisionale. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02) Del resto, il giudice di rinvio ha limitato il risarcimento al solo danno morale, sicché si è attenuto al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che ammette, anche in questo caso, la concessione della provvisionale (Sez. 4, n. 27576 del 18/09/2020, Belmonte, Rv. 280048). 7. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. 7.1. Tale condanna deve essere inflitta anche al responsabile civile, Ministero della Difesa, poiché ricorrente quale parte privata chiamata a risarcire il danno da reato dei propri dipendenti. Non si applica, in effetti, il principio espresso da Sez. U, Sentenza n. 3775 del 21/12/2017 - dep. 2018, M. Giustizia in proc. Tuttolomondo, Rv. 271650, secondo cui «il Ministero della Giustizia, ricorrente per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza emesso ai sensi degli artt. 35-bis e 35-ter ord. pen., non deve essere condannato, nel caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende», poiché lo speciale procedimento del rimedio riparatorio vede l'amministrazione quale parte necessaria che esercita pubblici poteri autoritativi, mentre la pubblica amministrazione che agisce quale responsabile civile opera a tutela dei propri interessi patrimoniali privatistici, resistendo a una domanda di analoga natura. Si deve, piuttosto, fare applicazione del principio espresso da Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Min. Tesoro in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222265, secondo il quale «nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, qualora il ricorso per cassazione da esso proposto avverso l'ordinanza della Corte d'appello sia rigettato o dichiarato inammissibile», poiché identica è la natura del giudizio risarcitorio azionato in questo processo. 7.2. Segue la condanna degli imputati e del responsabile civile alla rifusione in solido delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che,
Sentenza Cassazione n. 40795/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris