CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27018/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della Corte di Appello di Palermo. Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso, la comparsa conclusionale depositata dal difensore della parte civile. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale del difensore della parte civile Eleonora [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per il rigetto del ricorso ed ha depositato comparsa conclusionale e nota spese. Udite le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Giuseppe GIACALONE, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Palermo, in data 15 dicembre 2020, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Marsala, in data 15 maggio 2019, lo ha condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui all'art. 646 cod. pen.2. Il ricorrente lamenta, con 'il primo motivo di impugnazione, l'erronea applicazione degli artt. 646 cod. pen. e 237 cod. proc. pen. nonché il difetto di motivazione in ordine al reato di appropriazione indebita ed alla valutazione del contenuto dei documenti prodotti nel corso del giudizio. 2.1. La Corte territoriale avrebbe ritenuto provata la sussistenza del reato esclusivamente in considerazione delle dichiarazioni delle persone offese, in mancanza di una precisa individuazione dei beni preziosi che sarebbero stati consegnati al GIACALONE. La Corte di merito non avrebbe argomentato in ordine al motivo di appello con cui il ricorrente aveva eccepito la genericità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa Antonia AMODEO in ordine al contenuto della ricevuta consegnatale dal GIACALONE e l'inattendibilità delle asserzioni della persona offesa Eleonora [OSCURATO:PERSONA], la quale non è stata in grado di riconoscere la ricevuta che le è stata esibita nel corso dell'esame dibattimentale. 2.2. I giudici di appello avrebbero acquisito ed attribuito valore probatorio alle ricevute di consegna nonostante siano prive delle generalità e della sottoscrizione del soggetto ricevente, della data prevista per la restituzione e della tipologia dei beni consegnati con conseguente violazione dell'art. 237 cod. proc. pen. non essendo indicati dalla Corte di merito gli elementi da cui desumere la provenienza dall'imputato di tali documenti. 2.3. I giudici di appello avrebbero ritenuto che il furto denunciato dal GIACALONE sarebbe avvenuto in data anteriore alla ricezione dei beni di cui si ipotizza l'appropriazione indebita esclusivamente sulla base delle generiche dichiarazioni delle persone offese; secondo la difesa, invece, il GIACALONE non avrebbe restituito quanto consegnatogli solo perché tali beni sarebbero stati trafugati in occasione del furto subito dall'imputato. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, l'erronea applicazione dell'art. 124 cod. pen. nonché la mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla eccepita tardività della querela sporta da Eleonora [OSCURATO:PERSONA] ed in ordine all'individuazione del dies a quo da cui è stato fatto decorrere il termine per la presentazione della querela. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto la tempestività delle querele, affermando che il termine per proporle è stato individuato nel momento in cui le persone offese hanno avuto piena cognizione dei fatti, senza però specificare sulla base di quali elementi sarebbe stata accertata la data di tale completa conoscenza.4. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, l'erronea applicazione dell'art. 165 cod. pen. nonché la mancanza della motivazione in ordine alla quantificazione della somma liquidata a titolo di risarcimento. La Corte di merito avrebbe erroneamente affermato che l'individuazione del valore del monile di proprietà della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato oggetto di contestazione da parte del ricorrente con conseguente aspecificità della doglianza; tale affermazione troverebbe smentita nel contenuto del motivo di appello con il quale il ricorrente avrebbe eccepito la violazione dell'art. 165 cod. pen. nella parte in cui stabilisce che il risarcimento deve esser assegnato sull'ammontare del danno. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1. Il primo motivo di ricorso è aspecifico e manifestamente infondato. Il ricorrente, senza confrontarsi con la motivazione, reitera le medesime censure in fatto già espresse in sede di appello ed affrontate dalla Corte territoriale, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze probatorie, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità. 1.1. La versione dei fatti offerta dalle persone offese risulta essere stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalle vittime né alcun interesse all'accusa da parte della MANGOGNA e della [OSCURATO:PERSONA] (vedi pagine 2 e 3 della sentenza impugnata). 1.2. In relazione alla doglianza con la quale la difesa lamenta l'utilizzazione delle ricevute in atti, questo Collegio intende dare continuità al principio fissato da questa Corte per il quale, quando si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento probatorio, il ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione ai fini della cosiddetta «prova di resistenza»; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente devono incidere, scardinandola, sulla motivazione censurata e compromettere, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279829 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Lagumina, Rv. 269218 - 01). Nel caso di specie la genericità con cui viene formulato il motivo di ricorso non consente a questa Corte di apprezzare la eventuale decisività di quanto affermato dal ricorrente; non consente, in altri termini, di effettuare la prova di resistenza della motivazione e, quindi, di valutare se le residue risultanze probatorie siano comunque sufficiente a giustificare una identica decisione anche nella eventualità della sussistenza del vizio procedurale denunciato con conseguente vizio di specificità del ricorso. Peraltro, dalle cadenze motivazionali della sentenza impugnata è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata anche senza tenere in considerazione le ricevute di cui la difesa eccepisce l'inutilizzabilità. 1.3. Destituita di fondamento è, infine, la doglianza con la quale la difesa afferma il vizio di motivazione in ordine all'inattendibilità di quanto affermato dal GIACALONE in ordine ai motivi della mancata restituzione dei preziosi alle persone offesa. I giudici di appello, con percorso argomentativo del tutto coerente con il materiale probatorio, hanno affermato che il furto subito dal ricorrente è stato denunciato nel dicembre del 2015 mentre le persone offese, con dichiarazioni coerenti ed attendibili, hanno riferito di aver consegnato i preziosi all'imputato nel corso del 2016. Il ricorrente si limita ad affermare, in modo apodittico, la genericità di tale motivazione senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito, così venendo meno all'onere di specificità del motivo di impugnazione. 2. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico e manifestamente infondato. La Corte di merito, con motivazione coerente con le risultanze investigative, ha chiarito che la MANGOGNA ha dichiarato di aver consegnato i monili al GIACALONE nel luglio 2016 ed essersi resa conto che questi non voleva restituirle i preziosi solo nel settembre 2016 mentre la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di aver consegnato il bracciale al ricorrente, dapprima nel 2015 ed in seguito nel settembre 2016, e di aver più volte chiesto invano al GIACALONE la restituzione del bene, sempre rassicurata da quest'ultimo, fino a quando nel dicembre 2016 comprendeva di essere stata ingannata dall'imputato (pag. 4 della sentenza). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 3.1. La Corte di merito, con percorso argomentativo sintetico ma esaustivo, ha ritenuto condivisibile la decisione del primo giudice di subordinare la concessione della sospensione condizionale al risarcimento del danno in considerazione del fatto che il GIACALONE ha in passato già usufruito del beneficio in questione con conseguente corretta applicazione del comma secondo dell'art. 165 cod. pen.3.2. La doglianza con la quale la difesa lamenta la carenza della motivazione in ordine alla quantificazione della somma liquidata a titolo di risarcimento, non si confronta con l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento (cfr. Sez. 4, n. 18099 del 1/4/2015, Lucchelli, Rv. 263450; Sez. 6, n. 48086 del 12/9/2018, B., Rv. 274229; da ultimo Sez. 1, n. 49269 del 03/11/2022, Di Prima, non massimata). Nel caso di specie, la Corte di merito ha sottolineato, con motivazione coerente con le risultanze processuali e privo di manifeste illogicità, che, al valore del monile pari ad 800,00 euro, è stata aggiunta dal primo giudice la somma minimale di euro 400,00, ritenuta congrua al danno morale sofferto dalla parte civile. Deve ribadirsi, in proposito, che, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se essa, diversamente dal caso di specie, difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 5, n. 35104 del 22/6/2013, R.C. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257123; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258170). 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] Eleonora che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo. Il ricorrente, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere, altresì, condannato al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] Eleonora, che liquida