CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 22509/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. (fatto commesso in Pagani il 6 giugno 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che censura, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, l'omessa valutazione delle deduzioni difensive articolate a sostegno della prospettata insussistenza dell'elemento soggettivo, e, quindi, denuncia la fragilità dell'impianto argomentativo sotteso alla dichiarazione di responsabilità del ricorrente, è affidato a doglianze generiche, perché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito, e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto interamente versate in fatto ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come, invece, sarebbe stato tanto più necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha indicato specificatamente i dati probatori deponenti univocamente per la volontaria e cosciente perpetrazione, da parte dell'imputato, del fatto integrante il delitto contestato) (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, che muove censure in punto di determinazione della pena e di diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in questa sede, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficienl:e motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851) e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congrue riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha evidenziato come all'imputato fosse stata irrogata una pena pari al minimo edittale - un anno di reclusione -, nonostante la spiccata capacità a delinquere emergente dal certificato del casellario giudiziale e la non trascurabile gravità della condotta tenuta, costituenti elementi certamente ostativi al riconoscimento delle circostanze ex art. 62 -bis cod. pen.). - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il