CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28842/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché manifestamente infondate. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Palermo nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa a reati di cessione di sostanze stupefacenti di cui a due sentenze esecutive, che deve escludersi la sussistenza di elementi idonei a dimostrare l'identità del disegno criminoso tra essi, in considerazione dell'ampio lasso temporale intercorso tra gli stessi, per cui appare poco verosimile che [OSCURATO:PERSONA] abbia valutato fin dal mese di aprile 2018, mese del primo delitto commesso, sia pure in termini generici, la possibilità di commettere l'episodio delittuoso realizzato a distanza di quasi due anni. Si rileva, inoltre, che l'identità del movente è insufficiente a rivelare la medesimezza del disegno criminoso, come nel caso in esame in cui, comunque, le attività da compiere erano finalizzate al soddisfacimento di contingenti esigenze personali e materiali. Osservato, pertanto, che il ricorso, che insiste genericamente sul fatto che comunque si tratterebbe di violazioni del medesimo tipo nelle quali l'agente utilizzava i proventi dell'attività per rifornirsi nuovamente di stupefacente, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. tu w proc. pen. in O O - (0) (r) P.Q.M. e - e> Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ›_ L.[OSCURATO:PERSONA]: ri Così deciso in Roma, il 3 luglio 2