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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28401/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 24742 /20 2 3 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona della legale rappresentante pro temporee amministratrice unica, [OSCURATO:PERSONA]; rappresentatae difesa da gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procuraunita al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA];rappresentat a e difes a da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura su foglio separato;con domiciliazione digitale ex lege ; -controricorrente- per la cassazione della sentenzan. 1498 /2023 della CORTE d’APPELLO di MILANO, pubblicata il 9 maggio 2023; udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L a società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – premesso che aveva intrattenuto un rapporto contrattuale professionale per consulenza commercialisticacon la società [OSCURATO:SOCIETA].; che, in ragione di tale rapporto, nel novembre 2015 aveva incaricato questa società di presentare all’[OSCURATO:PERSONA] istanza per la fruizione degli sgravi contributivi relativi ai lavoratori dipendenti apprendisti (c.d.

“ D e Minimis”) per il quadriennio 2012-2016, unitamente alla domanda di attribuzione del codice (c.d. codice “4R”) necessario per la fruizione di detti sgravi; che, infine,la società di consulenza commercialistica non aveva esattamente adempiuto a tale incarico, omettendodi corredare l’istanza della necessaria indicazione d e i nominativi degli apprendisti interessati all’esonero contributivo, nonché di dimettere per ognuno di essi il “[OSCURATO:PERSONA]” aggiornato , così determinando , anche in seguito alla mancata risposta alle richieste di integrazione successivamente fatte pervenire dall’[OSCURATO:PERSONA], la perdita irreversibile delle agevolazioni contributive – convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di Monza, chiedendone la condanna al risarcimento del danno, quantificato nella somma di 36.804,67Euro, pari all’ammontare degli sgravi perduti.

Si costituì la società convenuta, la quale resistette alla domanda e chiese, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al pagamento della somma di 1.506,70 Euro, quale corrispettivo della prestazione professionale da essa svolta in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.nel periodo ottobre-novembre 2018.

Con sentenza 20 aprile 2022, n. 927, il Tribunale adìto accolse entrambe le domande. 2.La Corte d’appello di Milano, in accoglimento dell’impugnazione propostadalla [OSCURATO:SOCIETA]. , ha riformato la sentenza di primo grado in relazione alla statuizione resa sul l a domanda principale, rigettando la richiesta risarcitoria formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

La Corte territoriale ha così deciso, per quanto ancora interessa, sulla base dei seguenti rilievi: I- sebbene la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse svolto in modo incompleto l’incarico conferitole di pr esentare all’[OSCURATO:PERSONA] , nel novembre 2015, l’istanzadi esonero contributivo per i lavoratori apprendisti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (segnatamente , omettendo l’indicazione dei nominativi dei lavoratori interessati, ad eccezione di uno), tuttavia tale inesatto adempimento non aveva ex se cagionato alcun danno poich é l ’ [OSCURATO:PERSONA], con comuni c azione del 3 febbraio 2016, aveva richiesto l’integrazione dei dati mancanti e la reiezione della domanda di attribuzione del beneficio contributivo era conseguita all’omessa risposta a questa richiesta , nonché a quella formulata dall’Istituto previdenziale nel settembre successivo; II- d’altra parte, l’incarico ass unto d a lla [OSCURATO:SOCIETA]. era limitato alla presentazione dell’istanza, non avendo essa assunto l’ulteriore obbligo di controllo e verifica dello stato di avanzamento della pratica; ciò non solo emergeva dalla documentazione allegata dalla stessa società a ttrice (da cui risultava il carattere “inequivoco” della comunicazioni intercorse tra le parti intese a circoscrivere la prestazione richiesta alla società di consulenza al mero inoltro della domanda amministrativa), ma trovava conferma nella circostanza (risultante invece dal complesso delle dichiarazioni testimoniali) che tutte le comunicazionidell’[OSCURATO:PERSONA], in particolare quelle che segnalavano la necessità di integrazione dei dati, confluivano nel c.d.

“cassetto fiscale” (recte: “previdenziale”) della [OSCURATO:PERSONA] r vice Int e grator s.r.l., la quale vi accedeva con proprie password , che cambiavano ogni tre mesi e che venivano comunicate alla [OSCURATO:SOCIETA] . solo quando quest’ultima fosse specificamente incaricata dello svolgimento di qualche operazione; III-neppure constava, inoltre, il tempestivo inoltro , da pa r te della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., delle richieste e comunicazioni provenienti dall’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]., acciocché quest’ultima fosse comunque messa in condizione di seguire l’iter della praticae di integrarne i dati mancanti; la prima comunicazione di cui era stato documentato tale inoltro, infatti, risaliva al gennaio 2018, quando ormai i termini perl’integrazione dell’istanza di concessione degli sgravi contributivierano da tempo scaduti, sebbene il rapporto professionale tra le due societàfosse proseguito sotto diversi p rofili; IV- infine, le uniche fatture che menzionavano l’attività professionale asseritamenteforiera di danno risalivanoal gennaio 2016 (in relazione all’espletamentodell’incarico di presentazione dell’istanza del novembre 2015) e al 2018, in relazione all’e s p letamento dell’attività di accertamento delegata a lla [OSCURATO:SOCIETA] solo in quest’ultimo anno, dopo la ricezione delle note di rettifica da parte dell’[OSCURATO:PERSONA]. 3.Avverso la sentenza della Corte meneghina propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sulla base di quattro motivi.

Risponde con controricorsola [OSCURATO:SOCIETA]..

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ..

Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.

La sola parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo viene denunciat o, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., «Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti».

La sentenza d’appello è censurata perché – « vagliando in modo assai distratto gli atti e i documenti di causa» (pag.14 del ricorso) e valorizzando talune testimonianze (quelle delle testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA].) « fra loro contraddittorie, e vaghissime», nonché « smentite in mo do evidente, dalle emergenzedocumentali» (pag.16), a scapito di altre (quelle dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la deposizione della quale , dipendentedi [OSCURATO:SOCIETA], era stata indebitamente reputata « subvalente », perché asseritamente «tesa a coprire le [sue] responsabilità ) – avrebbe erroneamente ritenuto: a) che l’istanza di concessione degli sgravi contenesse l’indicazione del nome di uno degli apprendisti per i quali era chiesto l’esonero (tale Gandaglia), mentre invece essa era manchevole di tutti i nominativi dei lavoratori interessati, nonché dell’indicazione del “[OSCURATO:PERSONA]”aggiornato per ognuno di essi; b) che il cassetto “fiscale” (recte: “previdenziale”) in cui confluivano le comunicazionidell’[OSCURATO:PERSONA] (e in cui era pervenuta, in particolare , quella del 3 febbraio 2016, volta a segnalare la necessità di integrazione dei datimancanti nell’istanza di concessione degli sgravi contributivi), era accessibile solo dallaEpoché Se r vice [OSCURATO:SOCIETA]. mediante l’uso di password che cambiavano ogni tre mesi e che venivano comunicate alla [OSCURATO:SOCIETA]. solo quando essa fosse stata specificamente incaricata dello svolgimento di qualche operazione; al contrario, risultava dagli atti di causa sia che alladata del 3 febbraio 2016 la [OSCURATO:SOCIETA]. dispone va ancora della pa s sword utilizzata nel novembre precedenteper presentare l’ istanza amministrativa (avendo essa assunto anche l’incarico di controllare l’esito della pratica e verificarne il buon fine), siache, al momento di tale presentazione , la stessa RS aveva indicato, ai fini dell’eventuale interlocuzione con l’[OSCURATO:PERSONA], il proprio numero di telefono e l’indirizzo e-mail del proprio dipendenteRoberto Coppa (non autorizzando invece comunicazioni via sms o notifiche a mezzo pec), sia, infine, più in generale, che le passworddi accesso al cassetto previdenziale venivano comunicate da Epochéa RS non appena quest’ ul tima ne facesse richiesta . 2.Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3cod. proc. civ., «Violazione/falsa applicazione degli artt. 2236, 1176 e 1218, cod. civ., anche con riferimento al disposto degli artt. 2697, cod. civ., e 232 cod. proc. civ.».

La società ricorrente sostiene che dagli atti di causa risulta ssero pacificamente le seguenticircostanze : che tra essa e la [OSCURATO:SOCIETA]. era stato stipulato un contratto d’opera professionale da cui era sorta, in capo alla seconda, l’obbligazione di curare la presentazione dell’istanzadi agevolazioni contributive, unitamente alla richiesta del nuovo codice di autorizzazione “4R” e all’indicazione dei nominativi di tutti gli apprendisti interessatiallo sgravio, con la precisazione del “ [OSCURATO:PERSONA]” aggiornato per ciascuno di essi ; che tale obbligazione , non implicante la soluzionedi problemi tecnici di speciale difficoltà, non era stata esattamente adempiut a , avendo la debitrice professionista eseguito in modo incompleto la prestazione richiestale; che da tale inadempimento era conseguito in via immediata e diretta in capo ad essa creditrice un danno liquidabile in Euro 36.804,67, pari all’ammontare degli sgraviirrimediabilmente perduti.

Ciò posto –soggiungela [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – , sarebbe spettato alla RS C onsulting s .r.l . fornire la prova liberatoria d alla sua responsabilità, dimostrando la causa non imputabile dell’inadempimento o la speciale difficoltà della prestazione oggetto dell’obbligazione assunta; questaprova liberatoria non era stata invece fornita,poiché la de bi trice si era limita ad affermare , « contro il vero, e comunque contro le evidenze documentali e testimoniali », che la comunicazione del 3 febbraio 2013 (con cui l’[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l’integrazione dei dati mancanti) era pervenuta al solo cassetto previdenziale della creditrice cui essa non aveva accesso, peraltro astenendosi «non una ma ben due volte dal rendere, in persona del proprio legale rappresentante, il richiesto e ammesso interrogatorio formale»(pag. 19 del ricorso).

La società ricorrente conclude che, pertanto, l a Corte d’ appello – nel ritenere che la reiezione della domanda di attribuzionedel beneficio previdenziale fosse conseguita all’omessa risposta a lla richiesta di integrazione dei dati mancanti da compiere attraverso il proprio cassetto previdenzialenon accessibile all a RS C onsulting s.r.l. (anziché all’inesatto adempimento posto in essere da quest’ultima, che, in spregio al canone di diligenza imposto dall’art. 1176 cod. civ., aveva presentatoun’istanza carente dei suoi essenziali elementi costitutivi) e nell’imputarle l’onere di dimostrare il tempestivo invio alla debitrice delle comunicazioni provenienti dall’[OSCURATO:PERSONA] – avrebbe falsamente applicato il combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 cod. civ., «mandando la convenuta indenne dall’onere probatorio su di lei incombente –o meglio invertendolo ». 3.Con il terzo motivo viene denunciata , ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «Violazione/falsa applicazione dell’art. 1362, primo comma, cod. civ., e degli artt. 1366 e 1368, secondo comma, stesso codice, anche rispetto a quanto disposto dall’art. 232, primo comma, cod. proc. civ.».

La sentenzad’appello è censurata per avere ritenuto , in violazione dei canoni interpretativi evocati in rubrica, che in base al contratto d’operaprofessionale stipulato inter partes, la prestazione che formava oggetto dell’obbligazione assunta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. fosse circoscrittaall a mera presentazione dell’istanza amministrativa e non estesa alla successiva attività di controllo e verifica dello stato di avanzamentodella pratica.

Secondo la ricorrente, al contrario, risultava chiaramente dalle intenzioni delle parti e dalla interlocuzione tra le stesse che allaRS era stato contrattualmente conferito l’ incarico di occuparsi della intera gestione dell’operazione volta al conseguimento delle agevolazioni previdenziali. 4.Con il quarto motivo, proposto in via subordinata per l’ipotesi di reiezione dei primi tre,viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «Violazione/falsa applicazione degli artt. 2055, primo e terzo comma, cod. civ., anche in relazione al disposto degli att. 1223 e 1227».

La sentenzaimpugnata è censurata per avere individuato la causa del danno in via esclusiva nel contegno omissivo a seguito del quale era stata lasciata senza risposta la richiesta dell’[OSCURATO:PERSONA] di colmare le lacune dell’istanza amministrativa inoltrata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. mediante l’indicazione dei dati mancanti relativi ai nominat i vi de gli apprendisti interessati allo sgravio e al “[OSCURATO:PERSONA]” aggiornato per ciascuno di essi.

La società ricorrentesostiene che, pur accedendo alla con trastata tesisecondo cui tale contegno, riguardatocome causa del danno, fosse imputabile ad essa creditrice anziché alla debitrice, il giudice del merito, tuttavia, non avrebbe potuto revocare in dubbio l’efficienza almeno concausale dell’inadempimento precedentemente posto in essere da quest’ultima,atteso che, se la domanda amministrativa fosse stata sin dalla sua presentazione completa di tutti i dati essenziali, l’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbeinviato alcuna richiesta di integrazione.

La Corte d’appello avrebbe quindi dovuto perlomeno accertare l’imputabilità dell’evento dannoso alle condotte di entrambe le parti contraenti, con conseguente necessità di accogliere la domanda risarcitoria proposta,sia pure riducendo il risarcimento in ragione della gravità delle rispettive colpe e dell’entità delle conseguenze derivatene. 5.I primi tre motivi del ricorso – da esaminarsi congiuntamente per evidentiragioni di connessione – sono inammissibili. 5.1.Essi, infatti, non ostante la loro formale intestazione, con cui viene apparentemente dedotta la violazione di norme di dirittoo il vizio di omesso esame di fatti decisivi e discussi, attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corte d’appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (ex plurimis, Cass. 15/07/2009, n. 16499; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass.4/07/2017, n. 16467).

La Corte territoriale, con valutazione incensurabile in questa sede, ha motivatamente accertato – sulla scorta dell a documentazione depositata dalla stessa società attrice e del complesso delle dichiarazioni testimoniali – , da un lato, che l’obbligazione contrattualmenteassunta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ad oggetto esclusivamente l’attività di presentazione dell’istanza amministrativa (non anche la successiva attività di controllo dello stato di avanzamento e di verifica dell’esito della pratica) , dall’a l tro lato, che l’evento dannoso (la reiezione della domanda di agevolazioni contributive) fosse conseguito, non già all’inadempimento della debitrice(pur sussistente, dal momento che es s a aveva presentato una domanda priva di dati essenziali), bensì al l’ omessa risposta alla successivarichiesta di integrazione di tali dati fatta pervenire dall’[OSCURATO:PERSONA]; omissione, quest’ultima, imputabile esclusivamente alla creditrice , la quale era l’unica in grado di provvedere all’ incombente operando sul proprio “cassetto previdenziale”, posto che la password di accesso al medesimo, soggettaa modifiche trimestrali, non era in possesso della [OSCURATO:SOCIETA]. al momento in cui l ’I stituto previdenziale aveva inviato la richiesta di integrazione dei dati.

Nel criticare la valutazione delle risultanzeistruttorie effettuata dal giudice d’appello(sull’assunto che quelle documentali sarebbero state vagliate in modo “distratto” mentre, tra quelletestimoniali, sarebbero state valorizzate quelle “ contraddittorie ” e “ vaghissime ” ) – e nel giustapporre a quella effettuatadalla sentenza impugnata una diversa ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini della decisione (sull’assunto che la prestazione professionaledovuta dalla [OSCURATO:SOCIETA] comprendesse anche l’attività di controllo dell’iter della pratica amministrativa successivoall’inoltro dell’istanza e che la debitrice fosse materialmente in grado di interloquire con l’[OSCURATO:PERSONA] e di provvedere alle integrazioni richieste dall’Istituto previdenziale) –la società ricorrente – tanto con le censure veicolate in ricorso quanto con la successiva illustrazione delle stesse, anche in replica alla controparte, nella memoria depositata in vista dell’adunanza camerale – te n de a suscitare un giudiziodi merito alternativo a quello espresso dalla Corte d’appello , inammissibile in questa sede di legittimità.

Deve pertantoescludersi, nonché la sussistenza, persino l’astratta configurabilità, alla stregua delle stesse allegazioni della società ricorrente ( con conseguente inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso), non solo del denunciato omesso esame di fatti decisivi e discussi, ma anche dell a denunciata violazione delle norme di diritto che individuano gli elementicostitutivi della fattispecie di responsabilità contrattuale professionale e la ripartizione tra le parti dell’onere della relativa prova, nonché della violazione delle regole di interpretazione del contratto.

5.2. Con riguardo al primo or d ine di violazioni va ulteriormente osservato che la Corte d’appello, con giudizio di merito motivato e quindi insindacabile, non ha escluso la prova dell’inadempimentodella RS Consultings.r.l. (che ha reputato invece sussistente per avere essa presentato un’istanza incompleta e priva dei requisiti essenziali), ma ha escluso la prova del nesso causale materiale tra questo inadempimentoe l’evento di danno subìto dalla Epo ché s . r.l., sul rilievo che tale evento dannoso (ovverosia, la reiezione della domanda di fruizione degli sgravi contributivi, a sua volta causa delle conseguenze economiche neg ative consistenti nella perdita delle agevolazioni previdenziali) non era conseguito direttamente all’in a de mpimento , bensìalla condotta omissiva successiva (non imputabile alla debitrice, ma unicamente alla creditrice ) , consistita nella mancata risposta alla richiesta di integrazione formulata dall’[OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe consentitodi evitare gli effetti pregiudizievoli invece sofferti.

Nell’escludere l’imputabilità di questa condotta omissiva alla RS Consultings.r.l. ( non solo sull a base dell’ insindacabile accertamento di meritoche la sua obbligazione era circoscritta alla pr esentazione della domanda amministrativae che essa non fosse in condizione di operare nel cassetto previdenziale dellacreditrice), ma anche sul presupposto che la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva fornito la prova del tempestivo invio , alla società di consulenza , della comunicazione fatta pervenire dall’[OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito no n ha violato i criteri di ripartizione dell’oneredella prova nella responsabilità contrattuale , posto che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità professionale è onere del cliente-creditore dimostrare l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista-debitore è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata ( ex multis: Cass., Sez. 3, n. 18392 del 2017; Cass, Sez. 3, n. 29315 del 2017; Cass., Sez. 3, n. 3704 del 2018; Cass., Sez. 3, n. 20812 del 2018); Cass., Sez. 3, n. 26700 del 2018; Cass., Sez. 3, n. 31556 del 2018; Cass., Sez. 1, n. 14335 del 2019, Cass., Sez. 3, n. 27606 del 2019; Cass., Sez. 3 n.10050 del 2022; Cass. n. 21511 del 2024 ) .

5.3. Quanto alla denunciata violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale , va rammentato che, s econdo il pacifico e consolidato orientamento di questa Corte, l’interpretazione del contratto, traducendosi in un’operazione di ricerca ed individuazione della comune volontà dei contraenti, costituisce un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità sulla base di una mera critica del risultato esegetico e della contrapposizione ad esso di una differente interpretazione, nel quadro delle diverse, plausibili, opzioni ermeneutiche (Cass. 2/05/2006, n. 10131; Cass.,20/11/2009, n. 24539; Cass. 15/11/2017, n. 27136; Cass. 28/11/2017, n. 28319).

Nel caso in esame, il giudice del merito ha individuato l’oggetto dell’obbligazione derivante dal contratto d’opera professionalestipulato interpartes, sulla base di una motivata – e pertanto, in questa sede, insindacabile– valutazione sia della documentazione depositata dalla stessa società attrice (da cui ha tratto il giudizio sul carattere “inequivoco” della comunicazioni tra le parti intese a circoscrivere la prestazione richiestaalla società di consulenza al la mera presentazione della domanda amministrativa), sia delle complessive risultanze della prova testimoniale (da cui era emerso che le comunicazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] intese a segnalare l a necessità di integrazione de lla pratica in itinere confluivano nel c.d.

“cassetto previdenziale” della [OSCURATO:SOCIETA]. ed erano pertanto riscontrabili solo da quest’ultima , che vi poteva accedere in via esclusiva mediante password peri odicamente modificate, trasmesse alla RS Consulti ng s.r.l. solo in occasione dell’affidamento di specifici incarichi).

Del tutto plausibile deve dunque ritenersi la ricostruzione della portata e dei limiti dell’impegno contrattualmenteassunto, la quale è stata correttamente operata dalla Corte d’ appello , attraverso la motivata valutazione di risultanze istruttorie intese a dar conto dell’intenzione delle parti e del loro contegno anche successivo alla stipulazione del contratto.

5.4. Inammissibile, infine, è pure la specifica censura volta a criticare il giudiziodi fatto espresso dalla Corte di merito , per non aver tenuto conto, in violazione dell’art. 232 cod. proc. civ. , del ripetuto rifiutodella società co nvenuta , in persona del proprio rappresentante legale, a sottoporsial richiesto (e ammesso) interrogatorio formale.

Va infatti rammentato, al riguardo, che il citato art. 232 cod. proc. civ. riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio,“valutato ogni altro elemento di prova”), onde l’esercizio di tale facoltà, rientrando nell’ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità ( cfr., di recente , Cass.16/12/2024, n. 32846), specie, nell’ipotesi in cui – come nella fattispecie– la diversa ricostruzione dei f atti op e rata dal giudice del merito trovi la sua motivata giustificazione nella valutazione di altre risultanze istruttorie , sia precostituite che costituende, le quali, ancorchéliberamente apprezzabili, siano però idonee a costituire prova piena– e non meramente indiziaria – delle circostanze rappresentate . 6.La declaratoria di inammissibilità dei primi tre motivi implica la necessaria delibazione del quarto , il quale è stato proposto subordinatamente alla reiezione degli altri.

Anche questo motivo va, peraltro , dichiarato inammissibile, in quanto volto a criticare il motivato accertamento di merito circa il carattereesclusivo, in funzione della produzione del danno, della causa (sopravvenuta all’inesatto adempimento della RS Consul t ing s.r.l. ) consistente nell’omessa risposta alle r i chieste di integrazione dell’istanza amministrativa provenienti dall’[OSCURATO:PERSONA]; omissione che – come si è veduto – il giudice del merito , alla luce della motivata valutazione delle risultanze istruttorie, ha reputato imputabile unicamente alla creditrice, avuto riguardo sia ai limiti pattiziamente previsti dell’oggetto dell’obbligazione assunta da lla società di consulenza, sia alla materiale impossibilità di quest’ ultima di operare la sollecitata integrazione dei dati in ragione dell’ accertata indisponibilitàdella password per accedere al cas s etto previdenziale e della mancata dimostrazione , da parte della danneggiata , della tempestiva trasmissione delle comunicazioni ricevute dall’Istituto previdenziale. 7.In definitiva , il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 8.Le spese del giudizio di legittimità seguono la so ccombenza e sino liquidate come da dispositivo. 9.Sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibileil ricorso.

Condanna la società ricorrente a rimborsare al la società controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; Anorma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il vers

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 24742 /20 2 3 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona della legale rappresentante pro temporee amministratrice unica, [OSCURATO:PERSONA]; rappresentatae difesa da gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procuraunita al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA];rappresentat a e difes a da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura su foglio separato;con domiciliazione digitale ex lege ; -controricorrente- per la cassazione della sentenzan. 1498 /2023 della CORTE d’APPELLO di MILANO, pubblicata il 9 maggio 2023; udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L a società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – premesso che aveva intrattenuto un rapporto contrattuale professionale per consulenza commercialisticacon la società [OSCURATO:SOCIETA].; che, in ragione di tale rapporto, nel novembre 2015 aveva incaricato questa società di presentare all’[OSCURATO:PERSONA] istanza per la fruizione degli sgravi contributivi relativi ai lavoratori dipendenti apprendisti (c.d. “ D e Minimis”) per il quadriennio 2012-2016, unitamente alla domanda di attribuzione del codice (c.d. codice “4R”) necessario per la fruizione di detti sgravi; che, infine,la società di consulenza commercialistica non aveva esattamente adempiuto a tale incarico, omettendodi corredare l’istanza della necessaria indicazione d e i nominativi degli apprendisti interessati all’esonero contributivo, nonché di dimettere per ognuno di essi il “[OSCURATO:PERSONA]” aggiornato , così determinando , anche in seguito alla mancata risposta alle richieste di integrazione successivamente fatte pervenire dall’[OSCURATO:PERSONA], la perdita irreversibile delle agevolazioni contributive – convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di Monza, chiedendone la condanna al risarcimento del danno, quantificato nella somma di 36.804,67Euro, pari all’ammontare degli sgravi perduti. Si costituì la società convenuta, la quale resistette alla domanda e chiese, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al pagamento della somma di 1.506,70 Euro, quale corrispettivo della prestazione professionale da essa svolta in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.nel periodo ottobre-novembre 2018. Con sentenza 20 aprile 2022, n. 927, il Tribunale adìto accolse entrambe le domande. 2.La Corte d’appello di Milano, in accoglimento dell’impugnazione propostadalla [OSCURATO:SOCIETA]. , ha riformato la sentenza di primo grado in relazione alla statuizione resa sul l a domanda principale, rigettando la richiesta risarcitoria formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. La Corte territoriale ha così deciso, per quanto ancora interessa, sulla base dei seguenti rilievi: I- sebbene la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse svolto in modo incompleto l’incarico conferitole di pr esentare all’[OSCURATO:PERSONA] , nel novembre 2015, l’istanzadi esonero contributivo per i lavoratori apprendisti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (segnatamente , omettendo l’indicazione dei nominativi dei lavoratori interessati, ad eccezione di uno), tuttavia tale inesatto adempimento non aveva ex se cagionato alcun danno poich é l ’ [OSCURATO:PERSONA], con comuni c azione del 3 febbraio 2016, aveva richiesto l’integrazione dei dati mancanti e la reiezione della domanda di attribuzione del beneficio contributivo era conseguita all’omessa risposta a questa richiesta , nonché a quella formulata dall’Istituto previdenziale nel settembre successivo; II- d’altra parte, l’incarico ass unto d a lla [OSCURATO:SOCIETA]. era limitato alla presentazione dell’istanza, non avendo essa assunto l’ulteriore obbligo di controllo e verifica dello stato di avanzamento della pratica; ciò non solo emergeva dalla documentazione allegata dalla stessa società a ttrice (da cui risultava il carattere “inequivoco” della comunicazioni intercorse tra le parti intese a circoscrivere la prestazione richiesta alla società di consulenza al mero inoltro della domanda amministrativa), ma trovava conferma nella circostanza (risultante invece dal complesso delle dichiarazioni testimoniali) che tutte le comunicazionidell’[OSCURATO:PERSONA], in particolare quelle che segnalavano la necessità di integrazione dei dati, confluivano nel c.d. “cassetto fiscale” (recte: “previdenziale”) della [OSCURATO:PERSONA] r vice Int e grator s.r.l., la quale vi accedeva con proprie password , che cambiavano ogni tre mesi e che venivano comunicate alla [OSCURATO:SOCIETA] . solo quando quest’ultima fosse specificamente incaricata dello svolgimento di qualche operazione; III-neppure constava, inoltre, il tempestivo inoltro , da pa r te della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., delle richieste e comunicazioni provenienti dall’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]., acciocché quest’ultima fosse comunque messa in condizione di seguire l’iter della praticae di integrarne i dati mancanti; la prima comunicazione di cui era stato documentato tale inoltro, infatti, risaliva al gennaio 2018, quando ormai i termini perl’integrazione dell’istanza di concessione degli sgravi contributivierano da tempo scaduti, sebbene il rapporto professionale tra le due societàfosse proseguito sotto diversi p rofili; IV- infine, le uniche fatture che menzionavano l’attività professionale asseritamenteforiera di danno risalivanoal gennaio 2016 (in relazione all’espletamentodell’incarico di presentazione dell’istanza del novembre 2015) e al 2018, in relazione all’e s p letamento dell’attività di accertamento delegata a lla [OSCURATO:SOCIETA] solo in quest’ultimo anno, dopo la ricezione delle note di rettifica da parte dell’[OSCURATO:PERSONA]. 3.Avverso la sentenza della Corte meneghina propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sulla base di quattro motivi. Risponde con controricorsola [OSCURATO:SOCIETA].. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. La sola parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo viene denunciat o, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., «Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti». La sentenza d’appello è censurata perché – « vagliando in modo assai distratto gli atti e i documenti di causa» (pag.14 del ricorso) e valorizzando talune testimonianze (quelle delle testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA].) « fra loro contraddittorie, e vaghissime», nonché « smentite in mo do evidente, dalle emergenzedocumentali» (pag.16), a scapito di altre (quelle dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la deposizione della quale , dipendentedi [OSCURATO:SOCIETA], era stata indebitamente reputata « subvalente », perché asseritamente «tesa a coprire le [sue] responsabilità ) – avrebbe erroneamente ritenuto: a) che l’istanza di concessione degli sgravi contenesse l’indicazione del nome di uno degli apprendisti per i quali era chiesto l’esonero (tale Gandaglia), mentre invece essa era manchevole di tutti i nominativi dei lavoratori interessati, nonché dell’indicazione del “[OSCURATO:PERSONA]”aggiornato per ognuno di essi; b) che il cassetto “fiscale” (recte: “previdenziale”) in cui confluivano le comunicazionidell’[OSCURATO:PERSONA] (e in cui era pervenuta, in particolare , quella del 3 febbraio 2016, volta a segnalare la necessità di integrazione dei datimancanti nell’istanza di concessione degli sgravi contributivi), era accessibile solo dallaEpoché Se r vice [OSCURATO:SOCIETA]. mediante l’uso di password che cambiavano ogni tre mesi e che venivano comunicate alla [OSCURATO:SOCIETA]. solo quando essa fosse stata specificamente incaricata dello svolgimento di qualche operazione; al contrario, risultava dagli atti di causa sia che alladata del 3 febbraio 2016 la [OSCURATO:SOCIETA]. dispone va ancora della pa s sword utilizzata nel novembre precedenteper presentare l’ istanza amministrativa (avendo essa assunto anche l’incarico di controllare l’esito della pratica e verificarne il buon fine), siache, al momento di tale presentazione , la stessa RS aveva indicato, ai fini dell’eventuale interlocuzione con l’[OSCURATO:PERSONA], il proprio numero di telefono e l’indirizzo e-mail del proprio dipendenteRoberto Coppa (non autorizzando invece comunicazioni via sms o notifiche a mezzo pec), sia, infine, più in generale, che le passworddi accesso al cassetto previdenziale venivano comunicate da Epochéa RS non appena quest’ ul tima ne facesse richiesta . 2.Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3cod. proc. civ., «Violazione/falsa applicazione degli artt. 2236, 1176 e 1218, cod. civ., anche con riferimento al disposto degli artt. 2697, cod. civ., e 232 cod. proc. civ.». La società ricorrente sostiene che dagli atti di causa risulta ssero pacificamente le seguenticircostanze : che tra essa e la [OSCURATO:SOCIETA]. era stato stipulato un contratto d’opera professionale da cui era sorta, in capo alla seconda, l’obbligazione di curare la presentazione dell’istanzadi agevolazioni contributive, unitamente alla richiesta del nuovo codice di autorizzazione “4R” e all’indicazione dei nominativi di tutti gli apprendisti interessatiallo sgravio, con la precisazione del “ [OSCURATO:PERSONA]” aggiornato per ciascuno di essi ; che tale obbligazione , non implicante la soluzionedi problemi tecnici di speciale difficoltà, non era stata esattamente adempiut a , avendo la debitrice professionista eseguito in modo incompleto la prestazione richiestale; che da tale inadempimento era conseguito in via immediata e diretta in capo ad essa creditrice un danno liquidabile in Euro 36.804,67, pari all’ammontare degli sgraviirrimediabilmente perduti. Ciò posto –soggiungela [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – , sarebbe spettato alla RS C onsulting s .r.l . fornire la prova liberatoria d alla sua responsabilità, dimostrando la causa non imputabile dell’inadempimento o la speciale difficoltà della prestazione oggetto dell’obbligazione assunta; questaprova liberatoria non era stata invece fornita,poiché la de bi trice si era limita ad affermare , « contro il vero, e comunque contro le evidenze documentali e testimoniali », che la comunicazione del 3 febbraio 2013 (con cui l’[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l’integrazione dei dati mancanti) era pervenuta al solo cassetto previdenziale della creditrice cui essa non aveva accesso, peraltro astenendosi «non una ma ben due volte dal rendere, in persona del proprio legale rappresentante, il richiesto e ammesso interrogatorio formale»(pag. 19 del ricorso). La società ricorrente conclude che, pertanto, l a Corte d’ appello – nel ritenere che la reiezione della domanda di attribuzionedel beneficio previdenziale fosse conseguita all’omessa risposta a lla richiesta di integrazione dei dati mancanti da compiere attraverso il proprio cassetto previdenzialenon accessibile all a RS C onsulting s.r.l. (anziché all’inesatto adempimento posto in essere da quest’ultima, che, in spregio al canone di diligenza imposto dall’art. 1176 cod. civ., aveva presentatoun’istanza carente dei suoi essenziali elementi costitutivi) e nell’imputarle l’onere di dimostrare il tempestivo invio alla debitrice delle comunicazioni provenienti dall’[OSCURATO:PERSONA] – avrebbe falsamente applicato il combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 cod. civ., «mandando la convenuta indenne dall’onere probatorio su di lei incombente –o meglio invertendolo ». 3.Con il terzo motivo viene denunciata , ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «Violazione/falsa applicazione dell’art. 1362, primo comma, cod. civ., e degli artt. 1366 e 1368, secondo comma, stesso codice, anche rispetto a quanto disposto dall’art. 232, primo comma, cod. proc. civ.». La sentenzad’appello è censurata per avere ritenuto , in violazione dei canoni interpretativi evocati in rubrica, che in base al contratto d’operaprofessionale stipulato inter partes, la prestazione che formava oggetto dell’obbligazione assunta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. fosse circoscrittaall a mera presentazione dell’istanza amministrativa e non estesa alla successiva attività di controllo e verifica dello stato di avanzamentodella pratica. Secondo la ricorrente, al contrario, risultava chiaramente dalle intenzioni delle parti e dalla interlocuzione tra le stesse che allaRS era stato contrattualmente conferito l’ incarico di occuparsi della intera gestione dell’operazione volta al conseguimento delle agevolazioni previdenziali. 4.Con il quarto motivo, proposto in via subordinata per l’ipotesi di reiezione dei primi tre,viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «Violazione/falsa applicazione degli artt. 2055, primo e terzo comma, cod. civ., anche in relazione al disposto degli att. 1223 e 1227». La sentenzaimpugnata è censurata per avere individuato la causa del danno in via esclusiva nel contegno omissivo a seguito del quale era stata lasciata senza risposta la richiesta dell’[OSCURATO:PERSONA] di colmare le lacune dell’istanza amministrativa inoltrata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. mediante l’indicazione dei dati mancanti relativi ai nominat i vi de gli apprendisti interessati allo sgravio e al “[OSCURATO:PERSONA]” aggiornato per ciascuno di essi. La società ricorrentesostiene che, pur accedendo alla con trastata tesisecondo cui tale contegno, riguardatocome causa del danno, fosse imputabile ad essa creditrice anziché alla debitrice, il giudice del merito, tuttavia, non avrebbe potuto revocare in dubbio l’efficienza almeno concausale dell’inadempimento precedentemente posto in essere da quest’ultima,atteso che, se la domanda amministrativa fosse stata sin dalla sua presentazione completa di tutti i dati essenziali, l’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbeinviato alcuna richiesta di integrazione. La Corte d’appello avrebbe quindi dovuto perlomeno accertare l’imputabilità dell’evento dannoso alle condotte di entrambe le parti contraenti, con conseguente necessità di accogliere la domanda risarcitoria proposta,sia pure riducendo il risarcimento in ragione della gravità delle rispettive colpe e dell’entità delle conseguenze derivatene. 5.I primi tre motivi del ricorso – da esaminarsi congiuntamente per evidentiragioni di connessione – sono inammissibili. 5.1.Essi, infatti, non ostante la loro formale intestazione, con cui viene apparentemente dedotta la violazione di norme di dirittoo il vizio di omesso esame di fatti decisivi e discussi, attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corte d’appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (ex plurimis, Cass. 15/07/2009, n. 16499; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass.4/07/2017, n. 16467). La Corte territoriale, con valutazione incensurabile in questa sede, ha motivatamente accertato – sulla scorta dell a documentazione depositata dalla stessa società attrice e del complesso delle dichiarazioni testimoniali – , da un lato, che l’obbligazione contrattualmenteassunta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ad oggetto esclusivamente l’attività di presentazione dell’istanza amministrativa (non anche la successiva attività di controllo dello stato di avanzamento e di verifica dell’esito della pratica) , dall’a l tro lato, che l’evento dannoso (la reiezione della domanda di agevolazioni contributive) fosse conseguito, non già all’inadempimento della debitrice(pur sussistente, dal momento che es s a aveva presentato una domanda priva di dati essenziali), bensì al l’ omessa risposta alla successivarichiesta di integrazione di tali dati fatta pervenire dall’[OSCURATO:PERSONA]; omissione, quest’ultima, imputabile esclusivamente alla creditrice , la quale era l’unica in grado di provvedere all’ incombente operando sul proprio “cassetto previdenziale”, posto che la password di accesso al medesimo, soggettaa modifiche trimestrali, non era in possesso della [OSCURATO:SOCIETA]. al momento in cui l ’I stituto previdenziale aveva inviato la richiesta di integrazione dei dati. Nel criticare la valutazione delle risultanzeistruttorie effettuata dal giudice d’appello(sull’assunto che quelle documentali sarebbero state vagliate in modo “distratto” mentre, tra quelletestimoniali, sarebbero state valorizzate quelle “ contraddittorie ” e “ vaghissime ” ) – e nel giustapporre a quella effettuatadalla sentenza impugnata una diversa ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini della decisione (sull’assunto che la prestazione professionaledovuta dalla [OSCURATO:SOCIETA] comprendesse anche l’attività di controllo dell’iter della pratica amministrativa successivoall’inoltro dell’istanza e che la debitrice fosse materialmente in grado di interloquire con l’[OSCURATO:PERSONA] e di provvedere alle integrazioni richieste dall’Istituto previdenziale) –la società ricorrente – tanto con le censure veicolate in ricorso quanto con la successiva illustrazione delle stesse, anche in replica alla controparte, nella memoria depositata in vista dell’adunanza camerale – te n de a suscitare un giudiziodi merito alternativo a quello espresso dalla Corte d’appello , inammissibile in questa sede di legittimità. Deve pertantoescludersi, nonché la sussistenza, persino l’astratta configurabilità, alla stregua delle stesse allegazioni della società ricorrente ( con conseguente inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso), non solo del denunciato omesso esame di fatti decisivi e discussi, ma anche dell a denunciata violazione delle norme di diritto che individuano gli elementicostitutivi della fattispecie di responsabilità contrattuale professionale e la ripartizione tra le parti dell’onere della relativa prova, nonché della violazione delle regole di interpretazione del contratto. 5.2. Con riguardo al primo or d ine di violazioni va ulteriormente osservato che la Corte d’appello, con giudizio di merito motivato e quindi insindacabile, non ha escluso la prova dell’inadempimentodella RS Consultings.r.l. (che ha reputato invece sussistente per avere essa presentato un’istanza incompleta e priva dei requisiti essenziali), ma ha escluso la prova del nesso causale materiale tra questo inadempimentoe l’evento di danno subìto dalla Epo ché s . r.l., sul rilievo che tale evento dannoso (ovverosia, la reiezione della domanda di fruizione degli sgravi contributivi, a sua volta causa delle conseguenze economiche neg ative consistenti nella perdita delle agevolazioni previdenziali) non era conseguito direttamente all’in a de mpimento , bensìalla condotta omissiva successiva (non imputabile alla debitrice, ma unicamente alla creditrice ) , consistita nella mancata risposta alla richiesta di integrazione formulata dall’[OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe consentitodi evitare gli effetti pregiudizievoli invece sofferti. Nell’escludere l’imputabilità di questa condotta omissiva alla RS Consultings.r.l. ( non solo sull a base dell’ insindacabile accertamento di meritoche la sua obbligazione era circoscritta alla pr esentazione della domanda amministrativae che essa non fosse in condizione di operare nel cassetto previdenziale dellacreditrice), ma anche sul presupposto che la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva fornito la prova del tempestivo invio , alla società di consulenza , della comunicazione fatta pervenire dall’[OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito no n ha violato i criteri di ripartizione dell’oneredella prova nella responsabilità contrattuale , posto che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità professionale è onere del cliente-creditore dimostrare l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista-debitore è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata ( ex multis: Cass., Sez. 3, n. 18392 del 2017; Cass, Sez. 3, n. 29315 del 2017; Cass., Sez. 3, n. 3704 del 2018; Cass., Sez. 3, n. 20812 del 2018); Cass., Sez. 3, n. 26700 del 2018; Cass., Sez. 3, n. 31556 del 2018; Cass., Sez. 1, n. 14335 del 2019, Cass., Sez. 3, n. 27606 del 2019; Cass., Sez. 3 n.10050 del 2022; Cass. n. 21511 del 2024 ) . 5.3. Quanto alla denunciata violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale , va rammentato che, s econdo il pacifico e consolidato orientamento di questa Corte, l’interpretazione del contratto, traducendosi in un’operazione di ricerca ed individuazione della comune volontà dei contraenti, costituisce un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità sulla base di una mera critica del risultato esegetico e della contrapposizione ad esso di una differente interpretazione, nel quadro delle diverse, plausibili, opzioni ermeneutiche (Cass. 2/05/2006, n. 10131; Cass.,20/11/2009, n. 24539; Cass. 15/11/2017, n. 27136; Cass. 28/11/2017, n. 28319). Nel caso in esame, il giudice del merito ha individuato l’oggetto dell’obbligazione derivante dal contratto d’opera professionalestipulato interpartes, sulla base di una motivata – e pertanto, in questa sede, insindacabile– valutazione sia della documentazione depositata dalla stessa società attrice (da cui ha tratto il giudizio sul carattere “inequivoco” della comunicazioni tra le parti intese a circoscrivere la prestazione richiestaalla società di consulenza al la mera presentazione della domanda amministrativa), sia delle complessive risultanze della prova testimoniale (da cui era emerso che le comunicazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] intese a segnalare l a necessità di integrazione de lla pratica in itinere confluivano nel c.d. “cassetto previdenziale” della [OSCURATO:SOCIETA]. ed erano pertanto riscontrabili solo da quest’ultima , che vi poteva accedere in via esclusiva mediante password peri odicamente modificate, trasmesse alla RS Consulti ng s.r.l. solo in occasione dell’affidamento di specifici incarichi). Del tutto plausibile deve dunque ritenersi la ricostruzione della portata e dei limiti dell’impegno contrattualmenteassunto, la quale è stata correttamente operata dalla Corte d’ appello , attraverso la motivata valutazione di risultanze istruttorie intese a dar conto dell’intenzione delle parti e del loro contegno anche successivo alla stipulazione del contratto. 5.4. Inammissibile, infine, è pure la specifica censura volta a criticare il giudiziodi fatto espresso dalla Corte di merito , per non aver tenuto conto, in violazione dell’art. 232 cod. proc. civ. , del ripetuto rifiutodella società co nvenuta , in persona del proprio rappresentante legale, a sottoporsial richiesto (e ammesso) interrogatorio formale. Va infatti rammentato, al riguardo, che il citato art. 232 cod. proc. civ. riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio,“valutato ogni altro elemento di prova”), onde l’esercizio di tale facoltà, rientrando nell’ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità ( cfr., di recente , Cass.16/12/2024, n. 32846), specie, nell’ipotesi in cui – come nella fattispecie– la diversa ricostruzione dei f atti op e rata dal giudice del merito trovi la sua motivata giustificazione nella valutazione di altre risultanze istruttorie , sia precostituite che costituende, le quali, ancorchéliberamente apprezzabili, siano però idonee a costituire prova piena– e non meramente indiziaria – delle circostanze rappresentate . 6.La declaratoria di inammissibilità dei primi tre motivi implica la necessaria delibazione del quarto , il quale è stato proposto subordinatamente alla reiezione degli altri. Anche questo motivo va, peraltro , dichiarato inammissibile, in quanto volto a criticare il motivato accertamento di merito circa il carattereesclusivo, in funzione della produzione del danno, della causa (sopravvenuta all’inesatto adempimento della RS Consul t ing s.r.l. ) consistente nell’omessa risposta alle r i chieste di integrazione dell’istanza amministrativa provenienti dall’[OSCURATO:PERSONA]; omissione che – come si è veduto – il giudice del merito , alla luce della motivata valutazione delle risultanze istruttorie, ha reputato imputabile unicamente alla creditrice, avuto riguardo sia ai limiti pattiziamente previsti dell’oggetto dell’obbligazione assunta da lla società di consulenza, sia alla materiale impossibilità di quest’ ultima di operare la sollecitata integrazione dei dati in ragione dell’ accertata indisponibilitàdella password per accedere al cas s etto previdenziale e della mancata dimostrazione , da parte della danneggiata , della tempestiva trasmissione delle comunicazioni ricevute dall’Istituto previdenziale. 7.In definitiva , il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 8.Le spese del giudizio di legittimità seguono la so ccombenza e sino liquidate come da dispositivo. 9.Sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la società ricorrente a rimborsare al la società controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; Anorma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il vers
Sentenza Cassazione n. 28401/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris