CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44581/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi manifestamente infondati: quanto al giudizio di responsabilità, la Corte territoriale ha argomentato in termini immuni da vizi logici o giuridici in merito alla falsità della testimonianza resa dall'imputato nel processo a carico di Messina, richiamando la precedente e difforme versione resa dal ricorrente nel corso delle indagini preliminari (cfr. pagina 3); il bilanciamento tra le circostanze è stato correttamente operato in conformità a quanto previsto dall'art. 69, comma quarto, cod. pen.; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 20