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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 gennaio 2019

Cassazione n. 10922/2025

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24150/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del D irettore pro tempore , domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende (pec [OSCURATO:EMAIL]), –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Chiomenti, alla via XXIV Maggio n.43, (pec:[OSCURATO:EMAIL]), –controricorrente – Società di fatto – litisconsorzio – giudicato penale – effetti Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA, n. 7 72 / 201 9 depositata il 29/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte dichiari inammissibile e, comunque, rigetti il ricorso; sentito per l’Agenzia delle entrate l’Avv. dello [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA] l’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate notificava ad [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamentorelativo all’anno di imposta 2005 ed avente ad oggetto Irpef e addizionali, oltre accessori, con il quale procedeva all’automatica imputazione ai sensi dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973 di un reddito da partecipazione in società di fatto.

1.1. L’Ufficioriteneva che il contribuente fosse soci o di fatto, nell a misura del 20 per cento, dellesocietà [OSCURATO:PERSONA] B.V. e [OSCURATO:PERSONA] B.V. alle quali , per il medesimo anno di imposta, aveva notificato avvisi di accertamento contestando un maggior reddito di impresa.

Sosteneva, poi, che dettesocietà facesseroparte di un gruppo di soggetti giuridici utilizzati nel tempo per operare un complesso sistema di finanziamento a molteplici società partecipate in Italia, connotate da minimale attività operativa e da bilanci costantemente in passivo, fa centi parte del « [OSCURATO:PERSONA] »; che t uttavia, l e scelte gestionali delle aziende italiane solo in apparenzaerano il frutto delle direttive promananti dalle loro controllanti, ossia le società straniere ; che inrealtà erano le holdings estere ad essere gestite dall’Italia dai soci Campolattano, Barletta, Pisanti e Knuvers .

Aggiungeva che [OSCURATO:PERSONA] avuto nel tempo co-interessanze varie nel gruppo, rivestendo cariche strategiche.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3

2. La CTPaccoglieva il ricorso proposto dal contribuente e annullava l’avviso di accertamento. 3La CTR confermava la sentenza di primo grado.

4. Avverso detta ultima sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione eil contribuente resiste con controricorso.

5. Il controricorrente in data 27 febbraio 2025 ha depositato: 1) sentenza n. 6328/14, resa il 9 giugno 2014 dal Tribunale Ordinario di Milano in composizione monocratica e depositata in cancelleria l’11 luglio 2014, munita di attestazione di passaggio in giudicato nei confronti del sig.

Campolattano; 2) sentenza n. 3689, resa l’11 maggio 2015 dalla Corte d’Appello di Milano e depositata in cancelleria il 10 luglio 2015, munita di attestazione di passaggio in giudicato nei confronti di Pisanti, Barletta e K nuvers ; 3) sentenza n. 11270 resa il 10 ottobre 2018 dal Tribunale Penale di Milano in composizione monocratica, depositata in cancelleria il 29 novembre 2018, munita di attestazione di passaggio in giudicato nei confronti di Pisanti, Campolattano e Barletta..

Indata 6 marzo 2025, ha depositato memoria illustrativa ex art.378 cod. proc. civ., nella quale ha affermato che, in relazione ai medesimi fatti di cui è causa hanno avuto luogo diversi processi in sede penale, che si sono tutti conclusi con pronunce irrevocabili di assoluzione rese nei confronti dei presunti soci di fatto perché il fatto non sussiste e/o perché gli imputati non l’hanno commesso.

Infine, in data 7 marzo 2025, il controricorrente ha depositato Istanza di rinvio, dando atto che questa Corte di cassazione ha rimesso alla Prima Presidente gli atti di altracausa per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite per la soluzione della questione rappresentata dall’ambito di efficacia dell’art. 21-biscit.

Considerato che: Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza violazione e falsa applicazione degli artt.36, comma 2, e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. per motivazione apodittica ed apparente.

Assume che la CTR ha escluso l’esistenza di una società di fatto senza indicare il fondamento della decisione e nonostante il plurimi indizi precisiconcordanti ed univoci offerti.

2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt.14, 60 e 61 d .lgs. cit. n. 546 del 1992 e dell’art. 102 cod. proc. civ., per avere il giudice del gravame disatteso l’istanza di riunione del processocon i molteplici giudizi pendenti aventi oggetto analogo, così violando in tal modo il principio del litisconsorzio necessario.

3. Con il terzo motivo, denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. e dell’art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 cit , per non avere il giudice di appello disposto la necessaria sospensione del processo in attesa del passaggio in giudicato delle decisioni pregiudicanti emesse con riferimento agli accertamenti compiuti nei confronti delle società.

4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all ’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli art. 2247, 2727, 2729 e 2696 cod. civ..

Censura la sentenzaper non avere il giudice dell’appello fatto buon governo della prova per presunzioni, escludendo l’esistenza delle società di fatto senza esaminare gli elementi indiziari offerti che Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 deponevano, sia per la sua esistenza, sia per l’appartenenza del contribuente.

5. [OSCURATO:PERSONA] ritiene opportuno, per ragioni di tutela della funzione nomofilattica di questa Corte, rinviare la decisione della presente causa a nuovo ruolo, apparendo preliminare all’esame dei motivi di ricorso e la questione relativa all’efficacia del giudicato penale.

5.1. Il contribuente, nel rispetto del termine di quindici giorni prima dell’udienza, prescritto dall’art. 21 - bis d.lgs. n. 74 del 2000 cit. , ha depositato le citate sentenze penali, tutte passate in giudicato, evidenziare che, in relazione ai medesimi fatti di cui è causa i processi in sede penale, si erano tutti conclusi con pronunce irrevocabili di assoluzione rese nei confronti dei presunti soci di fatto perché il fatto non sussiste e/o perché gli imputati non l’hanno commesso.

5.2. In ragione dei fatti contestati negli atti impugnati nell’odierno giudizio e degli effetti del giudicato penale invocati dal contribuente, assumono rilevanza le questioni rimesse da questa sezione tributaria alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite con l’ordinanza interlocutoria n. 5714 del 2025, ovvero la riferibilità del disposto di cui all’art. 21-bis cit. all’imposta o alla sola sanzione.

5.3. Rileva, altresì, l’ulteriore profilo per il quale la Commissione di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24150/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del D irettore pro tempore , domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende (pec [OSCURATO:EMAIL]), –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Chiomenti, alla via XXIV Maggio n.43, (pec:[OSCURATO:EMAIL]), –controricorrente – Società di fatto – litisconsorzio – giudicato penale – effetti Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, n. 7 72 / 201 9 depositata il 29/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte dichiari inammissibile e, comunque, rigetti il ricorso; sentito per l’Agenzia delle entrate l’Avv. dello [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA] l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate notificava ad [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamentorelativo all’anno di imposta 2005 ed avente ad oggetto Irpef e addizionali, oltre accessori, con il quale procedeva all’automatica imputazione ai sensi dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973 di un reddito da partecipazione in società di fatto. 1.1. L’Ufficioriteneva che il contribuente fosse soci o di fatto, nell a misura del 20 per cento, dellesocietà [OSCURATO:PERSONA] B.V. e [OSCURATO:PERSONA] B.V. alle quali , per il medesimo anno di imposta, aveva notificato avvisi di accertamento contestando un maggior reddito di impresa. Sosteneva, poi, che dettesocietà facesseroparte di un gruppo di soggetti giuridici utilizzati nel tempo per operare un complesso sistema di finanziamento a molteplici società partecipate in Italia, connotate da minimale attività operativa e da bilanci costantemente in passivo, fa centi parte del « [OSCURATO:PERSONA] »; che t uttavia, l e scelte gestionali delle aziende italiane solo in apparenzaerano il frutto delle direttive promananti dalle loro controllanti, ossia le società straniere ; che inrealtà erano le holdings estere ad essere gestite dall’Italia dai soci Campolattano, Barletta, Pisanti e Knuvers . Aggiungeva che [OSCURATO:PERSONA] avuto nel tempo co-interessanze varie nel gruppo, rivestendo cariche strategiche. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 2. La CTPaccoglieva il ricorso proposto dal contribuente e annullava l’avviso di accertamento. 3La CTR confermava la sentenza di primo grado. 4. Avverso detta ultima sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione eil contribuente resiste con controricorso. 5. Il controricorrente in data 27 febbraio 2025 ha depositato: 1) sentenza n. 6328/14, resa il 9 giugno 2014 dal Tribunale Ordinario di Milano in composizione monocratica e depositata in cancelleria l’11 luglio 2014, munita di attestazione di passaggio in giudicato nei confronti del sig. Campolattano; 2) sentenza n. 3689, resa l’11 maggio 2015 dalla Corte d’Appello di Milano e depositata in cancelleria il 10 luglio 2015, munita di attestazione di passaggio in giudicato nei confronti di Pisanti, Barletta e K nuvers ; 3) sentenza n. 11270 resa il 10 ottobre 2018 dal Tribunale Penale di Milano in composizione monocratica, depositata in cancelleria il 29 novembre 2018, munita di attestazione di passaggio in giudicato nei confronti di Pisanti, Campolattano e Barletta.. Indata 6 marzo 2025, ha depositato memoria illustrativa ex art.378 cod. proc. civ., nella quale ha affermato che, in relazione ai medesimi fatti di cui è causa hanno avuto luogo diversi processi in sede penale, che si sono tutti conclusi con pronunce irrevocabili di assoluzione rese nei confronti dei presunti soci di fatto perché il fatto non sussiste e/o perché gli imputati non l’hanno commesso. Infine, in data 7 marzo 2025, il controricorrente ha depositato Istanza di rinvio, dando atto che questa Corte di cassazione ha rimesso alla Prima Presidente gli atti di altracausa per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite per la soluzione della questione rappresentata dall’ambito di efficacia dell’art. 21-biscit. Considerato che: Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza violazione e falsa applicazione degli artt.36, comma 2, e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. per motivazione apodittica ed apparente. Assume che la CTR ha escluso l’esistenza di una società di fatto senza indicare il fondamento della decisione e nonostante il plurimi indizi precisiconcordanti ed univoci offerti. 2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt.14, 60 e 61 d .lgs. cit. n. 546 del 1992 e dell’art. 102 cod. proc. civ., per avere il giudice del gravame disatteso l’istanza di riunione del processocon i molteplici giudizi pendenti aventi oggetto analogo, così violando in tal modo il principio del litisconsorzio necessario. 3. Con il terzo motivo, denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. e dell’art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 cit , per non avere il giudice di appello disposto la necessaria sospensione del processo in attesa del passaggio in giudicato delle decisioni pregiudicanti emesse con riferimento agli accertamenti compiuti nei confronti delle società. 4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all ’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli art. 2247, 2727, 2729 e 2696 cod. civ.. Censura la sentenzaper non avere il giudice dell’appello fatto buon governo della prova per presunzioni, escludendo l’esistenza delle società di fatto senza esaminare gli elementi indiziari offerti che Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 deponevano, sia per la sua esistenza, sia per l’appartenenza del contribuente. 5. [OSCURATO:PERSONA] ritiene opportuno, per ragioni di tutela della funzione nomofilattica di questa Corte, rinviare la decisione della presente causa a nuovo ruolo, apparendo preliminare all’esame dei motivi di ricorso e la questione relativa all’efficacia del giudicato penale. 5.1. Il contribuente, nel rispetto del termine di quindici giorni prima dell’udienza, prescritto dall’art. 21 - bis d.lgs. n. 74 del 2000 cit. , ha depositato le citate sentenze penali, tutte passate in giudicato, evidenziare che, in relazione ai medesimi fatti di cui è causa i processi in sede penale, si erano tutti conclusi con pronunce irrevocabili di assoluzione rese nei confronti dei presunti soci di fatto perché il fatto non sussiste e/o perché gli imputati non l’hanno commesso. 5.2. In ragione dei fatti contestati negli atti impugnati nell’odierno giudizio e degli effetti del giudicato penale invocati dal contribuente, assumono rilevanza le questioni rimesse da questa sezione tributaria alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite con l’ordinanza interlocutoria n. 5714 del 2025, ovvero la riferibilità del disposto di cui all’art. 21-bis cit. all’imposta o alla sola sanzione. 5.3. Rileva, altresì, l’ulteriore profilo per il quale la Commissione di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.
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