CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 09923/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa il 18 ottobre 2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città il 18 settembre 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. Considerato che le doglianze in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte d'appello: sul punto si veda, in particolare, pagine 2 e 3 della sentenza impugnata sulle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia Legnante e D'Angelo, che hanno "riferito dell'appartenenza del ricorrente al gruppo camorristico facente capo al boss di [OSCURATO:PERSONA]"; dichiarazioni confortate da plurimi riscontri individualizzanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] 'dente