CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022
Cassazione n. 01035/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 27980/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di minaccia aggravata. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata qualificazione della recidiva come "semplice " anziché " reiterata" in ragione del riconoscimento della continuazione con i reati di cui alla sentenza definitiva del Tribunale di Torino del 20 dicembre 2017, è manifestamente infondato giacché il Collegio accede alla giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte — di cui Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, B., Rv. 272745 è recente espressione, in linea con Sez. U, n. 9148 del 17/04/1996, Zucca, Rv. 205543 — secondo cui non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, non è censurabile la sentenza che abbia riconosciuto la recidiva reiterata avuto riguardo a precedenti condanne tra le quali era stata riconosciuta la continuazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]