CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26747/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 8549/22 RAMMAIRONE + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di riciclaggio e ricettazione); Esaminati i motivi di ricorso dei due imputati; Considerato che i motivi di ricorso proposti da entrambi gli imputati che contestano la mancata applicazione delle attenuanti generiche e di conseguenza l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono privi di specificità in quanto non si confrontano con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 4) che hanno evidenziato come la gravità dei fatti commessi in forma organizzata nonché in maniera tempestiva e repentina rispetto all'evento presupposto del furto, valutata unitariamente alla presenza di reiterati e gravi precedenti penali sia ostativa al riconoscimento delle attenuanti invocate; Rilevato che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila ciascuno; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci