CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 gennaio 2026
Cassazione n. 00352/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 1569/2017 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 14/09/2017 R.G.N. 534/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHELa Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia diprimo grado che aveva respinto la domanda di GiuseppeNumero registro generale 28281/2017Numero sezionale 4962/2025Numero di raccolta generale 352/2026Data pubblicazione 07/01/2026Orlando di autorizzazione al versamento dei contributivolontari di cui all’art.6, co.1 d. lgs. n.184/97 relativi aisei mesi antecedenti alla domanda presentata all’Inps il6.4.82, nonché la domanda di costituzione di renditavitalizia di cui all’art.13 l. n.1338/62 relativa a quattrosettimane di contribuzione dell’anno 1974, presentatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La Corte rilevava, con riguardo alla domanda diautorizzazione al versamento dei contributi volontari,che, trattandosi di domanda presentata nel 1982 e quindianteriormente all’entrata in vigore del d. l. n.184/97, nonera applicabile l’istituto della contribuzione volontariarelativamente ai sei mesi antecedenti alla domanda. Insecondo luogo, comunque, il diritto doveva dirsiprescritto, poiché soggetto a prescrizione decennale, e ladomanda di autorizzazione al versamento dei contributivolontari era stata presentata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre diecianni dopo l’entrata in vigore del d. lgs. n.184/97. Conriguardo alla costituzione di rendita vitalizia, la Corteaffermava l’intervenuta prescrizione del diritto poichéerano passati oltre dieci anni dalla data di prescrizionedel diritto dell’Inps al pagamento dei contributi: icontributi erano relativi al 1974, con prescrizionedecennale maturata nel 1984, e la domanda di rendita fupresentata solo nel 2010.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per unmotivo.Inps resiste con controricorso.A seguito di infruttuosa trattazione prima in sedecamerale e poi in sede pubblica, la causa era rinviataall’odierna adunanza, in esito alla quale il collegioNumero registro generale 28281/2017Numero sezionale 4962/2025Numero di raccolta generale 352/2026Data pubblicazione 07/01/2026riservava 60 giorni per il deposito della presenteordinanza.In vista dell’udienza pubblica, l’ufficio della ProcuraGenerale aveva concluso per iscritto chiedendo il rigettodel ricorso.RITENUTO CHECon l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione e/o falsa applicazione dell’art.2935 c.c., eomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, conriferimento all’erronea valutazione dei mezzi di provadisponibili e al difetto integrale di attività istruttoria. LaCorte avrebbe respinto l’appello dichiarando laprescrizione quando la facoltà di chiedere lacontribuzione volontaria e la costituzione di renditavitalizia non sarebbero soggette ad alcun termine diprescrizione. La Corte – prosegue il motivo – si è limitataa richiamare le ragioni della pronuncia di primo grado,senza alcuna motivazione sugli elementi che potevanocondurre a una diversa decisione, e senza svolgerealcuna attività istruttoria.Il motivo risulta per un verso inammissibile e per altroinfondato.Premesso che la Corte ha respinto le domande delricorrente per ragioni di diritto, e che per tale ragione haritenuto non necessario dare ingresso ad alcunaistruttoria, va detto che è inammissibile il motivoriguardo alla domanda di versamento della contribuzionevolontaria.Sul punto, la sentenza impugnata poggia su una doppiaratio decidendi: da un lato, la Corte ha affermato che laNumero registro generale 28281/2017Numero sezionale 4962/2025Numero di raccolta generale 352/2026Data pubblicazione 07/01/2026possibilità di versare la contribuzione volontaria per ilperiodo dei 6 mesi antecedenti alla domandaamministrativa, introdotta dall’art.9 d.lgs. n.184/97, nonsi applicava alle domande presentate precedentementel’entrata in vigore di tale norma. Dall’altro lato, haritenuto che il diritto fosse prescritto, poiché soggetto aprescrizione decennale: la domanda di autorizzazione alversamento dei contributi volontari era stata presentatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre dieci anni dopo l’entrata in vigore deld. lgs. n.184/97.Il motivo di ricorso censura solo questa seconda ratio,contestando l’esistenza di un termine di prescrizione.Nulla invece argomenta sull’inapplicabilità del d.lgs.n.184/97 al caso di specie, essendo la domanda dicontribuzione volontaria stata presentata nel 1982.Va ricordato (Cass.2108/12, Cass.9752/17,Cass.18119/20) che, ove la sentenza sia sorretta da unapluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna dellequali giuridicamente e logicamente sufficiente agiustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazionedi una di esse rende inammissibile, per difetto diinteresse, la censura relativa alle altre, la quale, essendodivenuta definitiva l’autonoma motivazione nonimpugnata, in nessun caso potrebbe produrrel'annullamento della sentenza.Il motivo risulta poi infondato riguardo alla domanda direndita vitalizia. La tesi della imprescrittibilità del dirittoè stata respinta da questa Corte a sezioni unite (Cass.S.U. 21302/17), che ha affermato il principio per cui ildiritto del lavoratore alla costituzione, a spese del datoredi lavoro, la rendita vitalizia di cui all’art.13 l. n.1338/62,Numero registro generale 28281/2017Numero sezionale 4962/2025Numero di raccolta generale 352/2026Data pubblicazione 07/01/2026per effetto del mancato versamento da parte diquest’ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto altermine ordinario di prescrizione, decorrente dalla datadi prescrizione del credito contributivo dell'INPS, senzache rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore,della omissione contributiva.La tesi della prescrittibilità è stata ribadita dalle sezioniunite nel presente anno (Cass. S.U. 22802/25), con laspecificazione che, per il lavoratore, la prescrizionedecorre da quando è maturata la prescrizione del dirittodel datore di lavoro di chiedere la costituzione dellarendita.In particolare, il dies a quo del diritto del lavoratore neiconfronti dell’Inps decorre non dalla prescrizione dellapretesa contributiva dell’Inps, ma dalla prescrizione deldiritto del datore di lavoro alla costituzione della rendita,ovvero nel complesso considerando 25 anni dalla data diciascuna annualità contributiva omessa (5 anni per laprescrizione del diritto dell’Inps, 10 anni per laprescrizione del diritto del datore, 10 anni per laprescrizione del diritto del lavoratore).Nel caso di specie i contributi erano relativi al 1974 e ladomanda di rendita fu presentata solo nel 2010, edunque oltre il termine di prescrizione.In conclusione, il ricorso va rigettato con compensazionedelle spese di lite del presente giudizio di cassazioneP.q.m.La Corte rigetta il ricorso;Numero registro generale 28281/2017Numero sezionale 4962/2025Numero di raccolta generale 352/2026compensa le spese di lite del presente giudizio diData pubblicazione 07/01/2026cassazione;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, atteso il rigetto, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte diparte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso anorma dello stesso art. 13, comma 1 bis.Roma, nella camera di consiglio del 28.11.25La PresidenteNumero registro generale 4487/2026Numero sezionale 2674/2026Numero di raccolta generale 22530/2026AULA 'B'Data pubblicazione 01/07/2026OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N ESEZIONE LAVORO R.G.N. 4487/2026Cron.Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] MATERIALEsul ricorso 4487-2026 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso2026 dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA2673 D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPEMATANO;- controricorrente -per la correzione della ordinanza n. 352/2026 della CORTE SUPREMADI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 07/01/2026 R.G.N.28281/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4487/2026Numero sezionale 2674/2026Numero di raccolta generale 22530/2026Data pubblicazione 01/07/2026RILEVATO CHE:con decreto presidenziale del 25.2.26 è stata disposta laprocedura per l’eventuale correzione dell’erroremateriale dell’ordinanza n.352/26, a seguito disegnalazione pervenuta via pec alla cancelleria;l’ordinanza reca in effetti l’errata indicazione delnominativo del difensore del ricorrente, che è daindividuarsi non nell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ma nell’avv.si rientra nell’ipotesi di errore materiale (v.Cass.24494/06);va dunque disposta la correzione dell’intestazione dellasentenza nel senso che al posto delle parole “MauroMantica” deve leggersi “[OSCURATO:PERSONA]”;nulla sulle spese trattandosi di procedimento noncontenzioso P.Q.MCorregge l’ordinanza di questa Corte n.352/26 nei sensidi cui in motivazione.Roma, deciso all’adunanza camerale del 27.5.26La PresidenteLucia EspositoDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.