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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 gennaio 2025

Cassazione n. 27606/2026

Testo disponibile della fonte

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e di appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si celebra in camera di consiglio concontraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di ritualerichiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnatalimitatamente alle circostanze aggravanti dello stato di bisogno e della recidiva;lette le conclusioni scritte depositate in data 12/05/2024 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Sassano, difensore della ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato lapronuncia emessa in data 28/01/2025 dal Tribunale di Rieti che aveva dichiaratoPia Spada responsabile del delitto di usura aggravata, con irrogazione della penadi anni 2 mesi 9 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, previo riconoscimentodi attenuanti generiche equivalenti alla recidiva infraquinquennale e alleaggravanti dell’avere commesso il fatto in danno di persona in stato di bisognoed esercente attività imprenditoriale, con confisca delle somme di denaro e deibeni nella sua disponibilità, anche per interposta persona, fino alla concorrenzadell’importo degli interessi usurari, pari a euro 11.424,00.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata,tramite il difensore di fiducia che ha articolato quattro motivi.2.1.

Con il primo motivo si deducono la violazione di legge con riferimentoall’art. 644 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di giudizio diresponsabilità.Dopo avere premesso che la condanna si fonda su “ un travisamento dellaprova”, la difesa censura in primo luogo il giudizio di attendibilità espresso dallaCorte di appello con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, sentita indibattimento solo a seguito di accompagnamento coattivo.[OSCURATO:PERSONA] ha reso una testimonianza intrinsecamentecontraddittoria, in contrasto con dati probatori oggettivi, costellata da “nonricordo” con formali contestazioni ai sensi dell’art. 500 cod. proc. pen.; in alcunipassaggi costui ha addirittura riferito di volere ritirare la querela che ha originatoil presente procedimento; il racconto è, del resto, anche privo di riscontri.In ogni caso, il narrato della persona offesa ha attinto esclusivamente lafigura di [OSCURATO:PERSONA], non quella dell’odierna ricorrente rispetto alla qualemateriale o morale alla contestata azione usuraria.Il coinvolgimento dell’imputata non può desumersi dalla conversazione trapresenti intercorsa il 14/09/2016 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della cui autenticità edutilizzabilità deve dubitarsi; né ha rilievo la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] chepresenta le medesime criticità della deposizione della persona offesa e che,peraltro, nulla di univoco indica in ordine alla condotta illecita contestataall’imputata.Sotto altro profilo si deduce l’assenza di prova del dolo del reato di usura.Non risulta dimostrato che l’imputata fosse a conoscenza della natura delletransazioni di denaro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e fosse consapevole che il denaroconsegnato dalla persona offesa corrispondesse agli interessi maturati su uncapitale, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che il prestito originario era statoconcordato esclusivamente con [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna compartecipazione dellaSpada; nessun rilievo assume, sul piano dell’elemento soggettivo, la ricevutasottoscritta dall’imputata che fa riferimento al saldo del prestito ma non agliinteressi praticati.2.2.

Con il secondo motivo si deducono la violazione dell’art. 644, commaquinto, n. 3 cod. pen., nonché il vizio di motivazione in punto di sussistenza dellacircostanza aggravante dello stato di bisogno.La Corte territoriale, nonostante lo specifico motivo di appello dedotto, haomesso di pronunciarsi sulla ricorrenza di tale aggravante che, peraltro, nonsussiste in quanto la stessa persona offesa ha escluso la propria condizione dibisogno.2.3.

Con il terzo motivo si deducono la violazione dell’art. 99 cod. pen.,nonché il vizio di motivazione in punto di mancata esclusione della ritenutarecidiva.La Corte territoriale non ha speso alcuna argomentazione al riguardo, cosìomettendo di confrontarsi con le prospettazioni difensive che erano statedevolute al riguardo e cioè che che l’imputata è stata, quasi inconsapevolmentecoinvolta da terzi, ha svolto un ruolo del tutto marginale, le iscrizioni presenti nelcasellario giudiziale sono numericamente ridotte, non specifiche e molto risalentinel tempo.2.4.

Con il quarto motivo si deducono la violazione dell’art. 69 cod. pen.,nonché il vizio di motivazione con riferimento al mancato giudizio di prevalenzadelle riconosciute attenuanti generiche sulle ritenute aggravanti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, per alcuni profili inammissibile, è nel complesso infondato e varigettato.2.

Il primo motivo di ricorso si risolve in una non consentita pretesa dirivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità.Ed invero, la difesa prospetta un non meglio specificato “travisamento dellaprova”, per poi censurare il giudizio di attendibilità espresso dalla Corte diappello con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa e della testimoneRoberta [OSCURATO:PERSONA] e, altresì, dedurre l’erronea valutazione probatoria in punto disussistenza dell’elemento soggettivo del contestato reato di usura, proponendouna diversa lettura del compendio istruttorio.Il collegio di merito ha proceduto correttamente al vaglio della testimonianzaresa dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA].In particolare, ha riportato i punti salienti della deposizione (pagg. 5 e 6della sentenza impugnata), ne ha analizzato i contenuti intrinseci dando contoche nel corso dell’esame dibattimentale – pur avendo, in esordio, affermato dinon avere mai avuto necessità di ricorrere al prestito, spiegabile con il timorenutrito nei confronti degli imputati emerso nel corso dell’esame- Formichettiaveva poi ricostruito, in termini sovrapponibili a quanto dichiarato in fase diindagini, il rapporto di debito-credito con riferimento alla sua durata, all’entitàdella somma originariamente mutuata, agli interessi corrisposti e alla cadenzadei pagamenti; ha altresì evidenziato che tale narrato era anche corredato daplurimi riscontri che ulteriormente rafforzavano tale ricostruzione.Al riguardo, ha dato rilievo ai dati documentali acquisiti agli atti (le ricevutematerialmente all’odierna ricorrente, un biglietto manoscritto riepilogativo diquanto restituito per capitale ed interessi), alla conversazione tra presentiintercorsa il 14/09/2016 e registrata dalla persona (rispetto alla quale la difesadeduce la dubbia autenticità ed utilizzabilità, senza addurre alcunchè di specifico)e, infine alla testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA] (valutata anch’essa credibilepoiché, a seguito di contestazioni, la dichiarante aveva reiteratamenteconfermato la veridicità di quanto riferito in sede di indagini).Si è dunque al cospetto di un apprezzamento del materiale probatoriocondotto nell’osservanza dei criteri di valutazione delle prove dichiarative, cometale non sindacabile in sede di legittimità.Proprio alla luce dell’esame del racconto della persona offesa e dellaconversazione ambientale intercettata il 14/09/2016, la Corte di appello haanche compiutamente delineato il ruolo di partecipazione dell’odierna ricorrenteal reato, con concreto ausilio al coimputato [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicato) epiena consapevolezza della natura usuraria del prestito.Al riguardo, ha dato conto che le risultanze probatorie attestavano comel’imputata aveva più volte materialmente ritirato le somme dovute daoccasione di uno degli incontri finalizzati alla riscossione, costui le avevaesplicitamente rappresentato di avere già corrisposto, rispetto alla quota capitaledi 4.000,00 euro ricevuta nel 2009, ben 12.000,00 euro di interessi e, dunque dinon dovere più nulla.Con tali convergenti elementi la difesa ricorrente non si confronta eprospetta, con lettura alternativa non corrispondente a quanto richiamato nellasentenza impugnata, che la ricostruzione della persona offesa e la captazioneambientale avevano attinto la sola persona del [OSCURATO:PERSONA] senza alcuna attribuzionedi ruolo alla Spada.3.

Infondato è il secondo motivo di ricorso relativo alla sussistenza dellacircostanza aggravante dello stato sulla quale, secondo la difesa, la Corteterritoriale ha omesso di pronunciarsi.Della proposizione di tale censura viene dato atto in sentenza nella parterelativa all’illustrazione dei motivi di gravame (pag. 4), la stessa è stata quindipresa in carico, ma anche espressamente disattesa avendo il collegio affermatoche il giudizio di responsabilità era da confermarsi “anche con riferimento allacontestate aggravanti”.La relativa motivazione va individuata, in via implicita dalla complessivastruttura argomentativa della sentenza che ha riportato (e correttamentevalutato) la ricostruzione operata dalla persona offesa.Orbene, la Corte di appello ha posto in luce che [OSCURATO:PERSONA], pur avendo, inesordio riferito di non avere mai avuto problemi economici, nel prosieguo delladeposizione aveva delineato un quadro ben diverso affermando di essere ricorsoal credito e di avere corrisposto interessi di entità elevatissima (12 mila euro su4.000 di capitale) che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte,costituisce, già di per sé, prova dello stato di bisogno, potendo da essaragionevolmente presumersi che solo un soggetto in tale condizione possacontrarre il prestito tanto iniquo ed oneroso ( Sez. , n. 51670 del 23/11/2023,Spada, Rv. 285670; Sez. 2, n. 21993 del 03/03/2017, Surgo, Rv. 270064; Sez.2, n. 12791 del 13/12/2012-dep. 2013, Cerra, Rv. 255357; Sez. 2, n. 20868 del30/04/2009, Acri, Rv. 244884).A ciò si salda la sentenza di primo grado, vertendosi, nella specie in caso di“doppia conforme”, che è espressamente richiamata da quella impugnata propriocon riferimento alla ricostruzione operata dalla persona offesa la quale avevaanche riferito che nel 2009 si era rivolto per un prestito ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] eSpada, dopo avere tentato invano di ricorrere al credito bancario, indispensabileper saldare il canone di locazione della lavanderia da lui gestita, per evitare losfratto e la chiusura dell’attività stessa, unica fonte di sostentamento del nucleofamiliare.4.

Il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancatadisapplicazione della recidiva infraquinquennale, non è proponibile in questa sedein quanto tema non sottoposto alla cognizione della Corte di merito con l’atto diappello, il quale non contiene alcun riferimento al riguardo.5.

Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso che concerne ilmancato giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche sulleritenute aggravanti.La Corte di appello, ha escluso il più favorevole giudizio di bilanciamentodando rilievo al concreto spessore e “peso specifico” della recidiva (l’imputata eraedifici e evasione) e alla sussistenza di due ulteriori aggravanti (lo stato dibisogno della persona offesa, esercente attività imprenditoriale).Il giudizio di bilanciamento tra circostanze implica una valutazionediscrezionale tipica del giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimitàqualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta dasufficiente motivazione, come nella specie.6.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali relative al presente grado di giudizio.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si celebra in camera di consiglio concontraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di ritualerichiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnatalimitatamente alle circostanze aggravanti dello stato di bisogno e della recidiva;lette le conclusioni scritte depositate in data 12/05/2024 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Sassano, difensore della ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato lapronuncia emessa in data 28/01/2025 dal Tribunale di Rieti che aveva dichiaratoPia Spada responsabile del delitto di usura aggravata, con irrogazione della penadi anni 2 mesi 9 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, previo riconoscimentodi attenuanti generiche equivalenti alla recidiva infraquinquennale e alleaggravanti dell’avere commesso il fatto in danno di persona in stato di bisognoed esercente attività imprenditoriale, con confisca delle somme di denaro e deibeni nella sua disponibilità, anche per interposta persona, fino alla concorrenzadell’importo degli interessi usurari, pari a euro 11.424,00.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata,tramite il difensore di fiducia che ha articolato quattro motivi.2.1. Con il primo motivo si deducono la violazione di legge con riferimentoall’art. 644 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di giudizio diresponsabilità.Dopo avere premesso che la condanna si fonda su “ un travisamento dellaprova”, la difesa censura in primo luogo il giudizio di attendibilità espresso dallaCorte di appello con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, sentita indibattimento solo a seguito di accompagnamento coattivo.[OSCURATO:PERSONA] ha reso una testimonianza intrinsecamentecontraddittoria, in contrasto con dati probatori oggettivi, costellata da “nonricordo” con formali contestazioni ai sensi dell’art. 500 cod. proc. pen.; in alcunipassaggi costui ha addirittura riferito di volere ritirare la querela che ha originatoil presente procedimento; il racconto è, del resto, anche privo di riscontri.In ogni caso, il narrato della persona offesa ha attinto esclusivamente lafigura di [OSCURATO:PERSONA], non quella dell’odierna ricorrente rispetto alla qualemateriale o morale alla contestata azione usuraria.Il coinvolgimento dell’imputata non può desumersi dalla conversazione trapresenti intercorsa il 14/09/2016 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della cui autenticità edutilizzabilità deve dubitarsi; né ha rilievo la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] chepresenta le medesime criticità della deposizione della persona offesa e che,peraltro, nulla di univoco indica in ordine alla condotta illecita contestataall’imputata.Sotto altro profilo si deduce l’assenza di prova del dolo del reato di usura.Non risulta dimostrato che l’imputata fosse a conoscenza della natura delletransazioni di denaro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e fosse consapevole che il denaroconsegnato dalla persona offesa corrispondesse agli interessi maturati su uncapitale, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che il prestito originario era statoconcordato esclusivamente con [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna compartecipazione dellaSpada; nessun rilievo assume, sul piano dell’elemento soggettivo, la ricevutasottoscritta dall’imputata che fa riferimento al saldo del prestito ma non agliinteressi praticati.2.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione dell’art. 644, commaquinto, n. 3 cod. pen., nonché il vizio di motivazione in punto di sussistenza dellacircostanza aggravante dello stato di bisogno.La Corte territoriale, nonostante lo specifico motivo di appello dedotto, haomesso di pronunciarsi sulla ricorrenza di tale aggravante che, peraltro, nonsussiste in quanto la stessa persona offesa ha escluso la propria condizione dibisogno.2.3. Con il terzo motivo si deducono la violazione dell’art. 99 cod. pen.,nonché il vizio di motivazione in punto di mancata esclusione della ritenutarecidiva.La Corte territoriale non ha speso alcuna argomentazione al riguardo, cosìomettendo di confrontarsi con le prospettazioni difensive che erano statedevolute al riguardo e cioè che che l’imputata è stata, quasi inconsapevolmentecoinvolta da terzi, ha svolto un ruolo del tutto marginale, le iscrizioni presenti nelcasellario giudiziale sono numericamente ridotte, non specifiche e molto risalentinel tempo.2.4. Con il quarto motivo si deducono la violazione dell’art. 69 cod. pen.,nonché il vizio di motivazione con riferimento al mancato giudizio di prevalenzadelle riconosciute attenuanti generiche sulle ritenute aggravanti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, per alcuni profili inammissibile, è nel complesso infondato e varigettato.2. Il primo motivo di ricorso si risolve in una non consentita pretesa dirivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità.Ed invero, la difesa prospetta un non meglio specificato “travisamento dellaprova”, per poi censurare il giudizio di attendibilità espresso dalla Corte diappello con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa e della testimoneRoberta [OSCURATO:PERSONA] e, altresì, dedurre l’erronea valutazione probatoria in punto disussistenza dell’elemento soggettivo del contestato reato di usura, proponendouna diversa lettura del compendio istruttorio.Il collegio di merito ha proceduto correttamente al vaglio della testimonianzaresa dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA].In particolare, ha riportato i punti salienti della deposizione (pagg. 5 e 6della sentenza impugnata), ne ha analizzato i contenuti intrinseci dando contoche nel corso dell’esame dibattimentale – pur avendo, in esordio, affermato dinon avere mai avuto necessità di ricorrere al prestito, spiegabile con il timorenutrito nei confronti degli imputati emerso nel corso dell’esame- Formichettiaveva poi ricostruito, in termini sovrapponibili a quanto dichiarato in fase diindagini, il rapporto di debito-credito con riferimento alla sua durata, all’entitàdella somma originariamente mutuata, agli interessi corrisposti e alla cadenzadei pagamenti; ha altresì evidenziato che tale narrato era anche corredato daplurimi riscontri che ulteriormente rafforzavano tale ricostruzione.Al riguardo, ha dato rilievo ai dati documentali acquisiti agli atti (le ricevutematerialmente all’odierna ricorrente, un biglietto manoscritto riepilogativo diquanto restituito per capitale ed interessi), alla conversazione tra presentiintercorsa il 14/09/2016 e registrata dalla persona (rispetto alla quale la difesadeduce la dubbia autenticità ed utilizzabilità, senza addurre alcunchè di specifico)e, infine alla testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA] (valutata anch’essa credibilepoiché, a seguito di contestazioni, la dichiarante aveva reiteratamenteconfermato la veridicità di quanto riferito in sede di indagini).Si è dunque al cospetto di un apprezzamento del materiale probatoriocondotto nell’osservanza dei criteri di valutazione delle prove dichiarative, cometale non sindacabile in sede di legittimità.Proprio alla luce dell’esame del racconto della persona offesa e dellaconversazione ambientale intercettata il 14/09/2016, la Corte di appello haanche compiutamente delineato il ruolo di partecipazione dell’odierna ricorrenteal reato, con concreto ausilio al coimputato [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicato) epiena consapevolezza della natura usuraria del prestito.Al riguardo, ha dato conto che le risultanze probatorie attestavano comel’imputata aveva più volte materialmente ritirato le somme dovute daoccasione di uno degli incontri finalizzati alla riscossione, costui le avevaesplicitamente rappresentato di avere già corrisposto, rispetto alla quota capitaledi 4.000,00 euro ricevuta nel 2009, ben 12.000,00 euro di interessi e, dunque dinon dovere più nulla.Con tali convergenti elementi la difesa ricorrente non si confronta eprospetta, con lettura alternativa non corrispondente a quanto richiamato nellasentenza impugnata, che la ricostruzione della persona offesa e la captazioneambientale avevano attinto la sola persona del [OSCURATO:PERSONA] senza alcuna attribuzionedi ruolo alla Spada.3. Infondato è il secondo motivo di ricorso relativo alla sussistenza dellacircostanza aggravante dello stato sulla quale, secondo la difesa, la Corteterritoriale ha omesso di pronunciarsi.Della proposizione di tale censura viene dato atto in sentenza nella parterelativa all’illustrazione dei motivi di gravame (pag. 4), la stessa è stata quindipresa in carico, ma anche espressamente disattesa avendo il collegio affermatoche il giudizio di responsabilità era da confermarsi “anche con riferimento allacontestate aggravanti”.La relativa motivazione va individuata, in via implicita dalla complessivastruttura argomentativa della sentenza che ha riportato (e correttamentevalutato) la ricostruzione operata dalla persona offesa.Orbene, la Corte di appello ha posto in luce che [OSCURATO:PERSONA], pur avendo, inesordio riferito di non avere mai avuto problemi economici, nel prosieguo delladeposizione aveva delineato un quadro ben diverso affermando di essere ricorsoal credito e di avere corrisposto interessi di entità elevatissima (12 mila euro su4.000 di capitale) che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte,costituisce, già di per sé, prova dello stato di bisogno, potendo da essaragionevolmente presumersi che solo un soggetto in tale condizione possacontrarre il prestito tanto iniquo ed oneroso ( Sez. , n. 51670 del 23/11/2023,Spada, Rv. 285670; Sez. 2, n. 21993 del 03/03/2017, Surgo, Rv. 270064; Sez.2, n. 12791 del 13/12/2012-dep. 2013, Cerra, Rv. 255357; Sez. 2, n. 20868 del30/04/2009, Acri, Rv. 244884).A ciò si salda la sentenza di primo grado, vertendosi, nella specie in caso di“doppia conforme”, che è espressamente richiamata da quella impugnata propriocon riferimento alla ricostruzione operata dalla persona offesa la quale avevaanche riferito che nel 2009 si era rivolto per un prestito ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] eSpada, dopo avere tentato invano di ricorrere al credito bancario, indispensabileper saldare il canone di locazione della lavanderia da lui gestita, per evitare losfratto e la chiusura dell’attività stessa, unica fonte di sostentamento del nucleofamiliare.4. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancatadisapplicazione della recidiva infraquinquennale, non è proponibile in questa sedein quanto tema non sottoposto alla cognizione della Corte di merito con l’atto diappello, il quale non contiene alcun riferimento al riguardo.5. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso che concerne ilmancato giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche sulleritenute aggravanti.La Corte di appello, ha escluso il più favorevole giudizio di bilanciamentodando rilievo al concreto spessore e “peso specifico” della recidiva (l’imputata eraedifici e evasione) e alla sussistenza di due ulteriori aggravanti (lo stato dibisogno della persona offesa, esercente attività imprenditoriale).Il giudizio di bilanciamento tra circostanze implica una valutazionediscrezionale tipica del giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimitàqualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta dasufficiente motivazione, come nella specie.6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali relative al presente grado di giudizio. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27606/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris