CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2022
Cassazione n. 46646/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato per il reato di illecita permanenza nel territorio dello Stato, ex art. 10-bis T.U. imm.; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto al primo motivo, che, benché sia esatto che lo straniero abbia diritto di rimanere in Italia in pendenza del procedimento per il rinnovo del permesso di soggiorno (Sez. 1 civ., n. 20930 del 30/06/2022, Rv. 665230-01), la relativa circostanza è in ricorso prospettata in violazione del principio di autosufficienza del medesimo, cui la richiesta di rinnovo non è allegata; che, quanto al secondo motivo, la causa di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 34 d.lgs. n. 74 del 2000, non può essere dichiarata dal Giudice di pace in assenza di deduzione specifica della difesa, o almeno di una previa sua interlocuzione sul punto, richiedendo la relativa declaratoria la mancata opposizione dell'imputato, oltre che dell'eventuale persona offesa, e pertanto il coinvolgimento di questi soggetti, incompatibile con un'iniziativa officiosa non anticipatamente partecipata; con la conseguenza che la doglianza relativa al mancato riconoscimento di una tale causa di improcedibilità, ove una tale pronuncia, come nella specie, non sia stata almeno sollecitata nel giudizio di merito, non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 1, n. 49171 del 28/09/2016, Chebouti, Rv. 268458-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d