CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 dicembre 2022
Cassazione n. 06694/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 del GIP TRIBUNALE di SPOLETOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Spoleto del 12 luglio 2022 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. per i reati di estorsione consumata e tentata. 1.1 II difensore lamenta l'erronea qualificazione dei fatti contestati, che avrebbero dovuto integrare ipotesi di truffa aggravata, in quanto ai soggetti passivi veniva minacciato un male immaginario, ovvero il far subire un procedimento penale, che non dipendeva certo dall'imputata 1.2 Il difensore lamenta che il giudice non aveva fornito idonea motivazione in ordine alla impossibilità di emettere sentenza ex art. 129 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; pertanto, poiché il ricorso è successivo alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricorso in nessuno di quelli indicati, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Quanto infatti ai reati contestati, si deve ribadire che "il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, è rappresentato dalla concreta efficacia coercitiva, e non meramente manipolativa, della condotta minacciosa rispetto alla volontà della vittima, da valutarsi con verifica "ex ante", che prescinde dalla effettiva realizzabilità del male prospettato." (Sez.2, sentenza n.11453 del 17/02/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 267124 - 01), non vi è dubbio che il riferimento da parte dell'imputata ad una possibile denuncia nei confronti delle persone offese poteva avere tale efficacia coercitiva, posto che è indubbio che l'instaurazione di un procedimento penale è rimesso al Pubblico Ministero, ma è altrettanto indubbio che una denuncia da parte dell'imputata poteva avere come effetto l'inizio del procedimento. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22/12/2022 [OSCURATO:PERSONA]