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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021

Cassazione n. 09290/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, in quanto si risolve nella valorizzazione della omogeneità dei reati e della prossimità di tempo e di luogo, dati che il primo giudice ha valutato insufficienti, nella considerazione complessiva dei dati accertati dalle sentenze di condanna, a provare l'esistenza di una deliberazione criminosa unitaria; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 dicembre 2021.

Il consigliere estensore Il Presidente frbccrilfix ap&hAAti k [OSCURATO:PERSONA] AM (\ C'[OSCURATO:PERSONA] oggi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, in quanto si risolve nella valorizzazione della omogeneità dei reati e della prossimità di tempo e di luogo, dati che il primo giudice ha valutato insufficienti, nella considerazione complessiva dei dati accertati dalle sentenze di condanna, a provare l'esistenza di una deliberazione criminosa unitaria; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente frbccrilfix ap&hAAti k [OSCURATO:PERSONA] AM (\ C'[OSCURATO:PERSONA] oggi
Sentenza Cassazione n. 09290/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris