Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1/2020
ECLI:EU:T:2020:307
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62014TJ0758(01)_INF
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell’8 luglio 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T‑758/14 RENV)
«Concorrenza – Intese – Mercato dei chip per carte – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Scambi di informazioni commerciali sensibili – Competenza estesa al merito – Calcolo dell’importo dell’ammenda – Considerazione della partecipazione unicamente a una parte di una rete di contatti bilaterali tra concorrenti»
1.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata – Riduzione dell’importo dell’ammenda
(Artt. 101 e 261 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, § 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, § 2, e 31)
(v. punti 25-27, 147, 150, 197)
2.
Intese – Pratica concordata – Nozione – Coordinamento e cooperazione incompatibili con l’obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato – Scambio di informazioni tra concorrenti – [OSCURATO:PERSONA] o effetto anticoncorrenziale
(Art. 101, § 1, TFUE)
(v. punto 51)
3.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Portata dell’onere della prova – Prova fornita mediante un certo numero di indizi e di coincidenze che attestano l’esistenza e la durata di un comportamento anticoncorrenziale continuato – Ammissibilità
(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)
(v. punti 57-58, 64)
4.
Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Imputabilità a un’impresa dei comportamenti dei suoi dipendenti – Dipendente che agisce trasgredendo le istruzioni impartite – Irrilevanza
(Art. 101 TFUE)
(v. punto 102)
5.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Gravità dell’infrazione – Criteri di valutazione – Natura dell’infrazione – Considerazione della partecipazione dell’insieme delle imprese all’infrazione – Ammissibilità
(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 23)
(v. punti 151, 153, 155)
6.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Principio della parità di trattamento – Portata – Applicazione di un coefficiente di gravità uniforme tenendo contemporaneamente conto della partecipazione individuale di un’impresa, attraverso la concessione alla medesima di una riduzione dell’importo dell’ammenda – Ammissibilità
(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)
(v. punti 160, 162-164)
7.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Circostanze attenuanti – Partecipazione individuale di un’impresa all’infrazione – Numero limitato dei contatti anticoncorrenziali
(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29)
(v. punti 167-170, 174, 178, 191, 192)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C(2014) 6250 final della Commissione, del 3 settembre 2014, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso AT.39574 – Chip per carte), e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente.
Dispositivo
1)
L’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] dall’articolo 2, primo comma, lettera a), della decisione C(2014) 6250 final della Commissione, del 3 settembre 2014, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso AT.39574 – Chip per carte), è fissato a EUR 76871600.
2)
[OSCURATO:PERSONA] e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese, comprese quelle sostenute nell’ambito del procedimento iniziale dinanzi al Tribunale nella causa T‑758/14, quelle sostenute nell’ambito del procedimento di impugnazione nella causa C‑99/17 P e quelle sostenute nell’ambito del procedimento di rinvio.