CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20151/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bari, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 24 inRoma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 525, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 26.6.2017; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; laCorte osserva: O GGETTO : Occupazione illegittima - Risarcimento del danno - Aliquota di imposizione - Istanza di rimborso - Vizi di notificazione del ricorso in appello -Querela di falso - Non necessita. Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] subiva l’occupazione illegittima di un proprio suolo con sovrastanti fabbricati, perché destinato alla realizzazione di un’opera pubblica, effettivamente portata a termine. Il Tribunale di Potenza accertava l’illegittimità dell’occupazione e riconosceva il diritto al risarcimento del danno subito dal privato in conseguenza della perdita del complesso immobiliare. La somma erogata era sottoposta a trattenuta Irpef nella misura del 20% di cui alla legge n. 413 del 1991, per complessivi Euro 144.756,90. [OSCURATO:PERSONA], reputando di aver subito (interamente, o almeno in parte), l’assoggettamento a tributi non dovuti, presentava istanza di rimborso, ritenendo che fosse stato oggetto di espropriazione un fabbricato con area pertinenziale, pertanto non assoggettabile ad imposizione, e non un suolo edificabile (ric., p. 3). L’Amministrazione finanziaria non si pronunciava sulla richiesta del contribuente. 2. Il contribuente impugnava il silenzio-diniego opposto dall’Ente impositore, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Potenza, insistendo nella propria tesi circa la natura di fabbricato con pertinenze del suolo espropriato, conseguendone che il tributo trattenuto risultava indebito. La CTP accoglieva il ricorso, affermando in conseguenza il diritto del contribuente a conseguire per intero il rimborso invocato. 3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la pronuncia adottata dal giudice di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata. La CTR accoglieva l’impugnativa, riformava la decisione della CTP ed affermava la integrale infondatezza della richiesta di rimborso proposta dal contribuente. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello, [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria. Il ricorrente ha pure depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente censura la nullità della pronuncia adottata dalla CTR, in conseguenza della violazione degli artt. 22 e 27 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per non avere il giudice di secondo grado rilevato l’inammissibilità dell’appello, per essere stato notificato al contribuente un atto parziale, mancante di diverse pagine, e perciò incompleto ed incomprensibile, erroneamente ritenendo che la critica potesse essere introdotta soltanto mediante querela di falso. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc civ., l’Evangelista censura ancora la nullità della sentenza pronunciata dalla CTR, per non aver rilevato l’inammissibilità dell’atto di appello, perché carente, a causa della sua incompletezza, dei requisiti essenziali di cui agli artt. 27 e 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992. 3. Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente critica la violazione dell’art. 11, commi da 5 a 9, della legge n. 413 del 1991, nonché della risoluzione del Ministero delle Finanze n. 7/35 del 21.7.1993 e della circolare n. 194 del 24.7.1998, dell’art. 817 cod. civ., dell’art. 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, e dell’art. 67 del Dpr n. 917 del 1986, ed inoltre “l’omesso esame del fatto decisivo e discusso in giudizio che oggetto dell’esproprio fu un fabbricato ove veniva esercitata attività artigianale, con l’area circostante pertinenziale” (ric., p. 16). 4. Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 1 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 11, commi da 5 a 9, della legge n. 413 del 1991, in relazione all’art. 81 del Tuir, per non avere la CTR tenuto conto che in ogni caso non poteva rigettare integralmente la domanda di rimborso da lui proposta, perché la stessa Amministrazione finanziaria aveva convenuto che le somme riguardanti “i fabbricati, e i suoli di sedime e le pertinenze” dovessero essere escluse dall’imposizione. 5. Mediante i suoi primi due strumenti di impugnazione, che presentano elementi di connessione e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di connessione e di sintesi espositiva, il ricorrente contesta alla CTR di non aver rilevato il vizio di notificazione dell’atto di appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, perché recapitato in forma incompleta, mancante di diverse pagine, risultando perciò non comprensibile, e comunque perché privo, nella copia consegnata, dei suoi requisiti essenziali ai sensi di legge, non essendo necessaria la proposizione della querela di falso perpoter introdurre la censura. 5.1. Scrive in proposito la Ctr che “va disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello fondata sulla non corrispondenza del documento depositato dal convenuto rispetto alla copia del ricorso in appello esibito dall’appellante poiché l’attestazione dell’ufficiale notificatore della raccomandata A.R. di aver consegnato al destinatario l’atto ricevuto dal mittente fa fede fino a querela di falso dell’originalità e della corrispondenza dell’atto a quello consegnato presso l’ufficio postale per la spedizione (cfr. copia esibita in giudizio). Infondata appare altresì la eccezione sollevata ai sensi del combinato disposto degli art. 27 e 52 D.Lgs. 546/92 perché l’appello contiene tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per consentire al convenuto di conoscere i motivi dell’impugnazione della sentenza ed esercitare validamente il proprio diritto di difesa” (sent. CTR, p. 2). 5.2. Occorre premettere che la valutazione espressa dalla CTR con il secondo periodo, in cui siafferma la presenza nel documento dei requisiti essenziali del ricorso, deve ritenersi riferita all’atto originale, mentre oggetto di verifica, in considerazione delle critiche proposte dal contribuente, è la copia notificata. 5.3. Deve quindi rilevarsi che la tesi sostenuta dalla CTR prende le mosse dall’affermare che la contestazione della difformità tra il ricorso notificato ed il suo originale non possa essere utilmente proposta introducendo la critica in giudizio, perché l’attestazione dell’ufficiale notificatore fa fede fino a querela di falso dell’originalità e della corrispondenza dell’atto a quello consegnato presso l’ufficio postale per la spedizione. In conseguenza, non avendo il contribuente proposto la querela di falso, la sua critica non potrebbe essere apprezzata. 5.4. La valutazione proposta dalla CTR non risulta conforme con quella proposta dalla Suprema Corte in materia. Recentemente si è avuto modo di confermare, infatti, che “in tema di notificazioni, le dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario (o del messo notificatore) non fanno fede fino a querela di falso della regolarità intrinseca e della completezza dell'atto ricevuto per procedere alla notifica né della corrispondenza della copia notificata all'originale, non essendo questa l'attività giudiziaria che egli compie e deve compiere, con la conseguenza che la presunzione di conformità tra originale e copia dell'atto notificato viene meno se il destinatario produce quest'ultimo incompleto. Né si può perciò ipotizzare un contrasto tra le due relate (atti pubblici), entrambe originali, apposte dall'ufficiale giudiziario, rispettivamente, sulla copia notificata e sull'originale dell'atto notificato, proprio perché non spetta all'ufficiale giudiziario effettuare alcun controllo intrinseco, sicché, se la copia dell'atto notificato non corrisponde all'originale, è sulla copia che il destinatario fa affidamento e su cui può difendersi”, Cass. sez. V, 9.3.2020, n. 6562. Già in precedenza, del resto, si era avuto occasione di statuire che “qualora la copia notificata di un atto di citazione non sia conforme al contenuto intrinseco dell'originale per la mancanza di alcune pagine rispetto ad esso, così da non consentire al destinatario di difendersi, la notifica è nulla per inidoneità al raggiungimento dello scopo e va disposta, ai sensi degli artt. 156 e 291 cod. proc. civ., il rinnovo della notifica dell'atto originale. La costituzione del convenuto sana la nullità della notifica, dovendosi, peraltro, disporre la sua rimessione in termini per l'espletamento delle difese ed eccezioni ove il termine tra il perfezionamento della notifica e quello per la costituzione, avuto riguardo alla data di "vocatio in ius", sia insufficiente”, Cass. sez. III, 4.11.2014, n. 23420. 5.4.1. Ne discende che, diversamente da quanto affermato dal giudice dell’appello, il contribuente poteva ben proporre la propria censura, relativa alla ricevuta notificazione di un atto di citazione in giudizio incompleto e non comprensibile, anche in assenza della proposizione della querela di falso, e la questione doveva essere esaminata dal giudice dell’appello. Pertanto la CTR era tenuta ad accertare nel merito se ci fosse difformità o meno tra i due atti e, nel caso in cui lo avesse riscontrato, se il vizio fosse tale da pregiudicare effettivamente la difesa del contribuente appellato, tenuto conto che si era costituito e quindi considerate le sue difese. Si è, infatti, pure già avuto modo di chiarire che “in tema di contenzioso tributario, la difformità tra l’atto di appello notificato e quello depositato, sanzionata con l’inammissibilità dell’impugnazione dall’art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 (richiamato dal successivo art. 53, comma 2), è solo quella sostanziale idonea ad impedire effettivamente al destinatario della notifica la completa comprensione dell’atto e, quindi, a ledere il suo diritto di difesa, rendendo incerti sia “petitum” che “causa petendi”, e non quella che risulti irrilevante ai fini della comprensione del tenore dell’impugnazione ovvero tale che l’atto di costituzione dell’appellato contenga, comunque, una puntuale replica ai motivi di gravame contenuto nell’atto notificato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile l’appello per difformità, nell’atto notificato, degli estremi della sentenza impugnata rispetto a quelli, peraltro esatti, di cui all’atto depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria)”, Cass. sez. V, 24.5.2017, n. 13058. 5.5. Poiché nel caso di specie si è comunque registrata la costituzione del convenuto la CTR, esaminati gli atti, qualora avesse riscontrato l’effettiva incompletezza del ricorso notificato al contribuente, avrebbe quindi dovuto disporre la rimessione in termini del contribuente per il miglior espletamento delle proprie difese ed eccezioni. 6. Il primo ed il secondo strumento di impugnazione proposti da [OSCURATO:PERSONA] risultano pertanto fondati, e devono essere accolti. La decisione impugnata deve essere perciò cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata perché proceda a nuovo giudizio. Gli ulteriori motivi di ricorso rimangono assorbiti. La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], assorbiti il terzo ed il quarto, cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo g