CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21511/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05FP06Z) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Brescia, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo che, all'esito di rito abbreviato, lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 e lo aveva condannato, operata la riduzione per il rito, alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa. 2. Il ricorso é nel complesso manifestamente infondato. 2.1.Manifestamente infondata é la prima censura con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'irretrattabilità del consenso prestato dalle parti con riguardo all'art. 444 cod.proc.pen.. Ed invero, secondo la chiara sistematica del codice di rito, vi è tra i due riti alternativi un rapporto di sostanziale alternatività, resa manifesta dalle norme che, regolando la facoltà dell'imputato di operare una scelta tra i possibili giudizi speciali, gli impongono un'esplicita opzione tra l'uno e l'altro procedimento (Sez. Un., n. 12752 del 11/11/1994, dep. 23/12/1994, P.M. in proc. Abaz, Rv. 199397; Sez. 4, n. 9835 del 1/10/1997, dep. 3/10/1997, P M in proc. Perri M, Rv. 208839); sicché nell'ipotesi in cui l'imputato abbia formulato l'istanza di giudizio abbreviato, ciò determina, indipendentemente dalle ragioni che vi abbiano dato causa (ivi compreso l'illegittimo rifiuto di prestare il consenso da parte del Pubblico ministero o l'ingiustificato diniego opposto dal giudice), rinuncia al rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, dovendo escludersi la convertibilità dell'uno nell'altro (Sez. 3, n. 21456 del 29/01/2015, dep. 22/05/2015, Dorre, Rv. 263747; Sez. 1, n. 15451 del 25/03/2010, dep. 22/04/2010, Soldano, Rv. 246939; Sez. 6, n. 1940 del 10/12/2009, dep. 15/01/2010, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245705; Sez. 3, n. 32234 del 11/07/2007, dep. 7/08/2007, Lupo, Rv. 237023). Tanto è vero che, quand'anche, all'esito del giudizio abbreviato, il giudice ritenga ingiustificato il diniego del pubblico ministero alla precedente richiesta di patteggiamento, egli non può comunque pronunciare sentenza di accoglimento di tale richiesta (Sez. 5, n. 11945 del 22/09/1999, dep. 19/10/1999, [OSCURATO:PERSONA] G ed altri, Rv. 214855).2.2. Manifestamente infondata é anche la seconda censura in riferimento alla mancata riqualificazione nella meno grave ipotesi dell'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990. Ed invero la Corte territoriale, nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), ha escluso, con un apprezzamento di fatto non manifestamente illogico, l'integrazione della meno grave fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 valorizzando il rilevante dato qualitativo della sostanza pari a quasi 58 gr. di principio attivo ed il relativo grado di purezza indicativo del radicato inserimento del prevenuto nel mercato dello spaccio per la capacità di approvvigionarsi di droga c.d. pesante in quantità non indifferenti. 2.3. Manifestamente infondata é altresì la terza censura. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha rilevato l'assenza di elementi positivi (non potendo in tal senso essere valutata la confessione) così facendo buon governo del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse. (Conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339). Quanto alla determinazione della pena, va rilevato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243). In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de