CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 marzo 2026
Cassazione n. 32955/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 aprile 1985 avverso l'ordinanza del 09/03/2026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Livorno, in funzione di Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di sospensione condizionale della pena proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza n. 1806/2023. 2. Il Tribunale evidenziava che la sentenza richiamata, la cui pena irrogata in sede di cumulo con i precedenti giudicati non superava comunque la soglia dei due anni di reclusione, esclude la meritevolezza del beneficio e che l'intervenuta riduzione della pena di un sesto ex art. 442, comma 2 bis, cod. proc. pen. non rileva sulle ragioni per cui il beneficio è stato escluso. 2. Avverso l'ordinanza, l'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto a firma del suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando, con un unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., la violazione in relazione anche agli artt. 133, 164 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. (Deduce il ricorrente che la intenzione del ricorrente di collaborare con la giustizia e la rideterminazione della pena operata per mancata proposizione dell'appello alla sentenza, consentono al Giudice dell'esecuzione di riesaminare e valutare la concessione della sospensione condizionale della pena. 3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], concludeva per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto non offre alcun argomento in grado di confutare la puntualissima ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli. 2. Va premesso che "il giudice dell'esecuzione può concedere la sospensione condizionale al condannato nei confronti del quale, per effetto della mancata impugnazione della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, abbia ridotto la pena di un sesto, a norma dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., facendola rientrare nei limiti di cui all'art. 163 cod. pen., quando risulti che il beneficio non è stato riconosciuto in sede di cognizione a cagione della misura della pena inflitta, ma non anche quando la sua concedibilità è stata in quella sede espressamente esclusa a seguito di prognosi negativa, ex art. 164, comma primo, cod. pen., in ordine alla futura astensione dalla commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 6790 del 11/12/2025, dep. 2026, Rv. 289495 - 03). 3. "Come è noto, l'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. introduce un meccanismo premiale, per effetto del quale la pena viene ridotta di un sesto nell'ipotesi in cui il soggetto, dichiarato colpevole in esito a un giudizio abbreviato, non proponga impugnazione contro la sentenza di condanna. Tale riduzione è espressamente indicata dalla legge quale «ulteriore» rispetto a quella della metà, o di un terzo, già prevista dal comma 2 in conseguenza della scelta del rito, e risponde alla medesima logica deflattiva, quella di incentivare, dopo la già avvenuta adozione di un modello processuale più celere, perché caratterizzato dalla rinuncia alle garanzie del contraddittorio nella formazione della prova, la rinuncia aggiuntiva a coltivare impugnazioni volte alla sola mitigazione del trattamento sanzionatorio. 4. Poiché, quale portato necessario del meccanismo normativo, alla rideterminazione della pena è chiamato non già il giudice di cognizione, ma quello dell'esecuzione, sul piano esegetico si è posto da subito il quesito se, nel silenzio del legislatore, anche il secondo giudice fosse abilitato a valutare la possibilità di applicare i benefici di legge, e anzitutto la sospensione condizionale della pena, quando per effetto della riduzione di un sesto la sospensione stessa, in precedenza negata solo perché non rientrante nei limiti di legge, risultasse viceversa 2concedibile. Alla iniziale risposta negativa al quesito, fornita dalla giurisprudenza di questa Corte sulla base del diritto positivo (Sez. 1, n. 37899 del 09/07/2024, Focsa, Rv. 287012-01), ha fatto seguito la sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 2024, che ha reputato l'assetto normativo conseguente incompatibile con plurime disposizioni della Costituzione (e, segnatamente, con gli artt. 3, 27, commi primo e terzo, 111, 117, primo comma, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU), dichiarandone per l'effetto l'illegittimità costituzionale nella parte in cui esso non prevede che il giudice dell'esecuzione possa concedere, tra l'altro, la sospensione della pena, nei casi previsti dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., «quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge». 5. L'esercizio del potere surrogatorio del giudice dell'esecuzione presuppone quindi, secondo la ratio che ha presieduto alla declaratoria di illegittimità costituzionale, che, in sede di cognizione, l'unico e determinante motivo della mancata applicazione della sospensione condizionale sia statola misura della pena inflitta, operante come limite e sbarramento ad una valutazione di merito. Solo in questo caso «non può certamente ravvisarsi alcun reale vulnus al giudicato qualora quel giudizio prognostico che non è stato compiuto dal giudice della cognizione sia compiuto, poi, dal giudice dell'esecuzione», anche alla luce di eventuali elementi sintomatici sopravvenuti (così Corte cost. cit., § 4.1.2. del Cons. dir.). I poteri del giudice dell'esecuzione in tema di sospensione condizionale della pena, conseguente alla sua rimodulazione sotto soglia ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., si espandono, in altre parole, nella sola misura in cui, rimosso l'ostacolo normativo che aveva impedito al giudice della cognizione di provvedere sul beneficio, risulti che il mancato riconoscimento di quest'ultimo fosse realmente il prodotto di quell'ostacolo; il che, invero, deve ritenersi ogniqualvolta, a fronte di pene inflitte in misura eccedente i limiti di cui all'art. 163 cod. pen., la decisione giudiziale di condanna sia rimasta silente in argomento. 6. Ove, viceversa, il giudice di cognizione, prescindendo dalla misura della pena, abbia effettuato una prognosi di merito sul punto e questa sia stata di segno negativo, non vi è spazio per la rimeditazione del tema nella sede esecutiva preposta all'applicazione del citato art. 442, comma 2-bis. L'intervento del giudice dell'esecuzione si giustifica soltanto, infatti, in funzione recuperatoria di una decisione che in cognizione non si sia potuta assumere (Sez. 1, n. 18351 del 29/02/2024, [OSCURATO:PERSONA], a proposito dell'art. 671 cod. proc. pen., al cui modulo decisorio, quanto alla statuizione accessoria della sospensione condizionale, Corte cost. n. 208 del 2024 dichiaratamente si ispira) e non può essere esteso sino a ricomprendere la rivalutazione della questione concernente la prognosi di non 3recidiva nel crimine, che sia stata già espressamente trattata nel processo ed ivi risolta con decisione ormai divenuta irrevocabile. 7. Nel caso in esame, il giudizio prognostico di cui all'art. 164, primo comma, cod. pen. è stato compiuto dal giudice di cognizione, con esito sfavorevole al condannato, e la relativa pronuncia - giusta o meno che fosse - è divenuta anche sul punto definitiva. Da tale rilievo derivano l'inconferenza delle obiezioni, mosse dal ricorrente, riguardanti la latitudine dei poteri istruttori del giudice a quo, e l'irrilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale. 8. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q. P.Q.M