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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 24643/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Napoli con sentenza in data 23 gennaio 2024, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 21 marzo 2023 rideterminava, sull'accordo delle parti e in senso più favorevole agli imputati, la pena inflitta agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in anni sette e mesi dieci di reclusione per i reati di cui agli artt. 56, 575, 577 n. 3, 582-585 cod.pen. e art. 4 L. 110/1975.

2. Proponeva ricorso, tramite il difensore, [OSCURATO:PERSONA] lamentando con un unico motivo ex art. 606 lett e) cod. proc.pen. la genericità della motivazione in punto alla determinazione della pena base e alla quantificazione degli aumenti per la continuazione con i reati satellite.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] era affidato ad un unico motivo individuato ai sensi dell'art. 606 lett e) cod. proc.pen. nella omessa motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc.pen. 4.

Entrambi i ricorsi sono inammissibili, poiché l'impugnata sentenza è stata pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen, ovverossia sull'accordo delle parti; l'art. 610 co.5 bis cod. proc. pen., in conseguenza della modifica apportata dall'art. 1 comma 62 L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 103, a far data dal 3 agosto 2017, stabilisce l'inammissibilità dei ricorsi avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599 bis cod.proc. pen. 5.

All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli con sentenza in data 23 gennaio 2024, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 21 marzo 2023 rideterminava, sull'accordo delle parti e in senso più favorevole agli imputati, la pena inflitta agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in anni sette e mesi dieci di reclusione per i reati di cui agli artt. 56, 575, 577 n. 3, 582-585 cod.pen. e art. 4 L. 110/1975. 2. Proponeva ricorso, tramite il difensore, [OSCURATO:PERSONA] lamentando con un unico motivo ex art. 606 lett e) cod. proc.pen. la genericità della motivazione in punto alla determinazione della pena base e alla quantificazione degli aumenti per la continuazione con i reati satellite. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] era affidato ad un unico motivo individuato ai sensi dell'art. 606 lett e) cod. proc.pen. nella omessa motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc.pen. 4. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, poiché l'impugnata sentenza è stata pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen, ovverossia sull'accordo delle parti; l'art. 610 co.5 bis cod. proc. pen., in conseguenza della modifica apportata dall'art. 1 comma 62 L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 103, a far data dal 3 agosto 2017, stabilisce l'inammissibilità dei ricorsi avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599 bis cod.proc. pen. 5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme
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