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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 18 giugno 2025

Cassazione n. 19798/2026

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A nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (2-17 \Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Milano il 18 giugno 2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011; Rilevato che con il ricorso, in tre distinti ma complementari motivi e nella memoria pervenuta il 7 aprile si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico, ciò nello specifico evidenziando che la motivazione resa per relazione sarebbe insufficiente circa lo stato di analfabetismo dell'imputata, che aveva ricevuto la notifica del decreto di sottoposizione alla misura solo il giorno immediatamente precedente a quello in cui è stata accertata la violazione; Rilevato che le doglianze sono manifestamene infondate in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella fornita dal giudice di primo grado, che pure ha richiamato ma ha specificato dato conto delle ragioni per cui ne condivideva il percorso motivazionale, con gli specifici riferimenti a quanto accertato dagli operanti e al comportamento tenuto dalla ricorrente sia nell'immediatezza che successivamente (cfr. pag. 5 e 6 della sentenza impugnata), ha fornito adeguata e coerente risposta alle censure sollevate con l'atto di appello circa la sussistenza del dolo generico, ora reiterate; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (2-17 \Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Milano il 18 giugno 2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011; Rilevato che con il ricorso, in tre distinti ma complementari motivi e nella memoria pervenuta il 7 aprile si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico, ciò nello specifico evidenziando che la motivazione resa per relazione sarebbe insufficiente circa lo stato di analfabetismo dell'imputata, che aveva ricevuto la notifica del decreto di sottoposizione alla misura solo il giorno immediatamente precedente a quello in cui è stata accertata la violazione; Rilevato che le doglianze sono manifestamene infondate in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella fornita dal giudice di primo grado, che pure ha richiamato ma ha specificato dato conto delle ragioni per cui ne condivideva il percorso motivazionale, con gli specifici riferimenti a quanto accertato dagli operanti e al comportamento tenuto dalla ricorrente sia nell'immediatezza che successivamente (cfr. pag. 5 e 6 della sentenza impugnata), ha fornito adeguata e coerente risposta alle censure sollevate con l'atto di appello circa la sussistenza del dolo generico, ora reiterate; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q P.Q.M
Decreto Cassazione n. 19798/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris