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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19368/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6305/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Apice (BN), via della Giustizia n. 14, elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 22 gennaio2019, –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] 2008.

R.G.

N.6305/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Campania n. 7761/48/2015, depositata il 18 agosto 2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del20 febbraio 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che:

1. Con avviso di accertamento n.

TFM010400449 /2012, notificato in data 10 luglio 2012, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] accertava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (imprenditore individuale esercente l’attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti), per l’anno d’imposta 2008, ricavi non contabilizzati per € 228.675,00, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e disconosceva la deducibilità di alcune voci di costi, rideterminando maggiori imposte e sanzioni.

Con separato avviso di accertamento n.

TFM030401381/2012 l’Agenzia delle Entrate rideterminava altresì, a carico della [OSCURATO:SOCIETA]., società unipersonale con unico socio [OSCURATO:PERSONA] conferitaria dell’azienda già appartenente a quest’ultimo, maggiore IVA sulla base dei maggiori ricavi accertati nei confronti della ditta individuale, la cui azienda era stata conferita nella neo-costituita società.

2. Gli avvisi di accertamento in questione venivano impugnati dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 252/01/2013 del 12 giugno 2013, previa riunione dei ricorsi li rigettava, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate.

R.G.

N.6305/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

3. Interposto gravame da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la Commissione Tributaria R egionale della Campania , con sentenza n. 7761/48/2015, pronunciata il 5 giugno 2014 e depositata in segreteria il 18 agosto 2015, rigettava l’appello, compensando le spese.

4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di due motivi(ricorso notificato il 29 febbraio 2016).

Resistecon controricorso l’Agenzia delle Entrate.

5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione l’adunanza incamera di consiglio del 2 0 febbraio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Il ricorso in oggetto, come si è detto, è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice.

Rilevano, in particolare, che la sentenza di appello si era limitata a riprodurre il contenuto della sentenza di primo grado, senza esaminare i motivi di appello proposti.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973;10, comma 4, lett. b) della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato dall’art. 1, comma 16, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 176 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917(testo unico delle imposte sui redditi), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

R.G.

N.6305/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, i ricorrenti che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto validi gli avvisi di accertamento in contestazione, in quanto questi erano stati redatti sulla base degli studi di settore, nonostante l’espressa preclusione prevista dall’art. 10, comma 4, lett. b) della legge n. 146/1998.

2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.

2.1. Il primo motivo è infondato.

In linea generale, la sentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dallalettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (tra le tante: Cass. 18 novembre 2022, n. 34004; Cass. 11 gennaio 2022, n. 478 ; Cass. 20 dicembre 2021, n. 40697; Cass. 26 novembre 2021, n. 36895; Cass. 3 febbraio 2021, n. 2397 ; Cass. 5 agosto 2019, n. 20883).

Pertanto, si deve considerare nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudiced'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni R.G.

N.6305/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass.4 gennaio 2022, n. 11; Cass. 30 novembre 2021, n. 37486).

Di contro, si deve valutare l'adeguatezza della sentenza impugnata che, nel dare atto dei motivi di appello proposti dalla parte e delle ragioni del decisumdi prime cure, per un verso, abbia mostrato di condividere le conclusioni raggiunte dal primo giudice, così risultando legittimamente motivata per relationem e, per il resto, abbia disatteso implicitamente il motivo di gravame in trattazione, fondando la decisione su una costruzione logico-giuridica con detto motivo incompatibile (tra le tante: Cass.,sez. u n., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass.11 gennaio 2022, n. 478; Cass.30 novembre 2021, n. 37486; Cass. 20 dicembre 2021, n. 40697;Cass. 5 agosto 2019, n. 20883; Cass. 5 novembre 2018, n. 28139 ; Cass. , s ez. u n., 20 marzo 2017, n. 7074), ovvero abbia reso proprie le argomentazioni del primo giudice e, così, espresso, sia pure sinteticamente, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti (Cass. 26 novembre 2021, nn. 36895 e 36896).

Nella fattispecie in esame , la C.T.R. ha dato atto, innanzitutto, che con l’atto di appello i contribuenti si erano riportati a quanto già dedotto con il ricorso in primo grado, ed ha quindi ritenuto di dover confermare la sentenza di primo grado, motivando adeguatamente con riferimento a ciascuno dei motivi di ricorso, riproposti in appello.

La sentenza impugnata, pertanto, non solo è pienamente motivata, ma non si limita a confermare acriticamente la sentenza di primo grado, esaminando comunque i motivi di doglianza sollevati dai contribuenti e motivando su ciascuno di R.G.

N.6305/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] essi.

In questo senso, non può configurarsi alcuna omessa pronuncia né vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale ha sostanzialmente aderito alle conclusioni cui era giunta la corte di primo grado, sulla base di motivi di appello che erano anch’essi la sostanziale riproposizione dei motivi del ricorso originario.

2.2. Anche il secondo motivo è infondato.

L’accertamento impugnato, invero, non è stato basato solo sugli studi di settore, ma su una serie di incongruenze ravvisate nella contabilità aziendale, tra cui la incontestata anti- economicità dell’attività imprenditoriale (perdite continuative dichiarate da oltre cinque esercizi).

Sul punto, va rilevato che, in tema di accertamento tributario, ove la contabilità risulti formalmente regolare, ma si riveli intrinsecamente inattendibile per l'anti-economicità del comportamento del contribuente, in applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, l'Amministrazione finanziaria può desumere in via induttiva - sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti - il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, lasciando al contribuente l'onere di fornire la prova contraria mediante la dimostrazione della correttezza delle proprie dichiarazioni(Cass. 9 agosto 2022, n. 24578; Cass. 22 aprile 2022, n. 12836; Cass. 22 luglio 2021, n. 21128).

L’ufficio, quindi, ha correttamente ricostruito il reddito sulla base della evidente inattendibilità delle scritture contabili, R.G.

N.6305/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] attraverso l’applicazione del ricarico minimo sul costo del venduto.

3. Consegue il rigetto del ricorso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare ciascuno dei ricorrent i tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrentialla rifusione, in solido tra loro, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di ciascun ricorrente, di un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6305/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Apice (BN), via della Giustizia n. 14, elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 22 gennaio2019, –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] 2008. R.G. N.6305/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Campania n. 7761/48/2015, depositata il 18 agosto 2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del20 febbraio 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. Con avviso di accertamento n. TFM010400449 /2012, notificato in data 10 luglio 2012, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] accertava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (imprenditore individuale esercente l’attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti), per l’anno d’imposta 2008, ricavi non contabilizzati per € 228.675,00, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e disconosceva la deducibilità di alcune voci di costi, rideterminando maggiori imposte e sanzioni. Con separato avviso di accertamento n. TFM030401381/2012 l’Agenzia delle Entrate rideterminava altresì, a carico della [OSCURATO:SOCIETA]., società unipersonale con unico socio [OSCURATO:PERSONA] conferitaria dell’azienda già appartenente a quest’ultimo, maggiore IVA sulla base dei maggiori ricavi accertati nei confronti della ditta individuale, la cui azienda era stata conferita nella neo-costituita società. 2. Gli avvisi di accertamento in questione venivano impugnati dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 252/01/2013 del 12 giugno 2013, previa riunione dei ricorsi li rigettava, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate. R.G. N.6305/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3. Interposto gravame da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la Commissione Tributaria R egionale della Campania , con sentenza n. 7761/48/2015, pronunciata il 5 giugno 2014 e depositata in segreteria il 18 agosto 2015, rigettava l’appello, compensando le spese. 4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di due motivi(ricorso notificato il 29 febbraio 2016). Resistecon controricorso l’Agenzia delle Entrate. 5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione l’adunanza incamera di consiglio del 2 0 febbraio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 1. Il ricorso in oggetto, come si è detto, è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice. Rilevano, in particolare, che la sentenza di appello si era limitata a riprodurre il contenuto della sentenza di primo grado, senza esaminare i motivi di appello proposti. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973;10, comma 4, lett. b) della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato dall’art. 1, comma 16, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 176 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917(testo unico delle imposte sui redditi), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. R.G. N.6305/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, i ricorrenti che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto validi gli avvisi di accertamento in contestazione, in quanto questi erano stati redatti sulla base degli studi di settore, nonostante l’espressa preclusione prevista dall’art. 10, comma 4, lett. b) della legge n. 146/1998. 2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 2.1. Il primo motivo è infondato. In linea generale, la sentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dallalettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (tra le tante: Cass. 18 novembre 2022, n. 34004; Cass. 11 gennaio 2022, n. 478 ; Cass. 20 dicembre 2021, n. 40697; Cass. 26 novembre 2021, n. 36895; Cass. 3 febbraio 2021, n. 2397 ; Cass. 5 agosto 2019, n. 20883). Pertanto, si deve considerare nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudiced'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni R.G. N.6305/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass.4 gennaio 2022, n. 11; Cass. 30 novembre 2021, n. 37486). Di contro, si deve valutare l'adeguatezza della sentenza impugnata che, nel dare atto dei motivi di appello proposti dalla parte e delle ragioni del decisumdi prime cure, per un verso, abbia mostrato di condividere le conclusioni raggiunte dal primo giudice, così risultando legittimamente motivata per relationem e, per il resto, abbia disatteso implicitamente il motivo di gravame in trattazione, fondando la decisione su una costruzione logico-giuridica con detto motivo incompatibile (tra le tante: Cass.,sez. u n., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass.11 gennaio 2022, n. 478; Cass.30 novembre 2021, n. 37486; Cass. 20 dicembre 2021, n. 40697;Cass. 5 agosto 2019, n. 20883; Cass. 5 novembre 2018, n. 28139 ; Cass. , s ez. u n., 20 marzo 2017, n. 7074), ovvero abbia reso proprie le argomentazioni del primo giudice e, così, espresso, sia pure sinteticamente, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti (Cass. 26 novembre 2021, nn. 36895 e 36896). Nella fattispecie in esame , la C.T.R. ha dato atto, innanzitutto, che con l’atto di appello i contribuenti si erano riportati a quanto già dedotto con il ricorso in primo grado, ed ha quindi ritenuto di dover confermare la sentenza di primo grado, motivando adeguatamente con riferimento a ciascuno dei motivi di ricorso, riproposti in appello. La sentenza impugnata, pertanto, non solo è pienamente motivata, ma non si limita a confermare acriticamente la sentenza di primo grado, esaminando comunque i motivi di doglianza sollevati dai contribuenti e motivando su ciascuno di R.G. N.6305/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] essi. In questo senso, non può configurarsi alcuna omessa pronuncia né vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale ha sostanzialmente aderito alle conclusioni cui era giunta la corte di primo grado, sulla base di motivi di appello che erano anch’essi la sostanziale riproposizione dei motivi del ricorso originario. 2.2. Anche il secondo motivo è infondato. L’accertamento impugnato, invero, non è stato basato solo sugli studi di settore, ma su una serie di incongruenze ravvisate nella contabilità aziendale, tra cui la incontestata anti- economicità dell’attività imprenditoriale (perdite continuative dichiarate da oltre cinque esercizi). Sul punto, va rilevato che, in tema di accertamento tributario, ove la contabilità risulti formalmente regolare, ma si riveli intrinsecamente inattendibile per l'anti-economicità del comportamento del contribuente, in applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, l'Amministrazione finanziaria può desumere in via induttiva - sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti - il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, lasciando al contribuente l'onere di fornire la prova contraria mediante la dimostrazione della correttezza delle proprie dichiarazioni(Cass. 9 agosto 2022, n. 24578; Cass. 22 aprile 2022, n. 12836; Cass. 22 luglio 2021, n. 21128). L’ufficio, quindi, ha correttamente ricostruito il reddito sulla base della evidente inattendibilità delle scritture contabili, R.G. N.6305/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] attraverso l’applicazione del ricarico minimo sul costo del venduto. 3. Consegue il rigetto del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare ciascuno dei ricorrent i tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrentialla rifusione, in solido tra loro, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di ciascun ricorrente, di un