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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 09961/2022

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DM 14892 ORDINANZA sul ricorso 13840-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] I II, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] i i A, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; controricorrenti avverso la sentenza n. 673/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Marco, Simone e [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento dell'ultima rata del prezzo di cessione delle quote della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esposero che, con contratto di vendita de1118.11.2006, avevano trasferito agli opponenti le quote della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l, prevedendo il pagamento in tre rate annuali di C 110.000,00 l'una.

Gli opponenti dedussero l'esistenza di sopravvenienze passive successive alla cessione delle quote, relative a difetti della piscina, espressamente previste nel preliminare, da compensare con la somma pretesa dalle venditrici.

All'esito dei giudizi di merito, la Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 16.3.2017, confermò la sentenza di primo grado che aveva rigettato l'opposizione in quanto le clausole del preliminare, con la quale i venditori si erano impegnati a garantire a far ultimare i lavori sulla struttura a regola d'arte ed a tenere indenni i compratori da ogni sopravvenienza passiva, con garanzia a prima richiesta, non erano state trasfuse nel contratto definitivo.

Quanto all'eccezione di giudicato con riferimento alla domanda che l'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva proposto domanda nei confronti del progettista e del d.l. per risarcimento dei danni, rilevò che vi era diversità di petitum e causa petencli.

Per la cassazione della sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA], Marco, Simone e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi.

Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Qic, 2017 r, 13840 sez. 52 - ud. 03-12-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 112 c.p.c. 115 e 116 c.p.c. in quanto in primo grado Turci e Bonaccini avrebbero riconosciuto valide ed efficaci le clausole di garanzia previste nel contratto preliminare benchè non trasfuse nel rogito.

Deducono i ricorrenti che l'unico motivo di opposizione riguardava la compensazione giudiziale del credito ingiunto con il controcredito di natura risarcitoria mentre l'inapplicabilità degli art•8 e 9 del contratto preliminare sarebbero stati dedotti solo in grado di appello.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art.2909 c.c. perché sussisterebbe un giudicato implicito in merito alla validità delle clausole del preliminare dal momento che, in primo grado, le venditrici si sarebbero limitate a sostenere che le garanzie previste negli artt.8 e 9 del contratto preliminare si riferivano solo alle sopravvenienze contabili e non ai danni mentre solo in appello, avrebbero sostenuto la tesi dell'inefficacia delle clausole del preliminare perché non trasfuse nel rogito.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt, 1362 c.c. e 1367 c.c., oltre all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere il giudice di merito correttamente interpretato la volontà dei contraenti, i quali, sebbene non avessero riprodotto le clausole del preliminare relative all'obbligo di garanzia dei venditori, le avrebbero ritenute vincolanti.

La corte di merito avrebbe erroneamente interpretato la documentazione prodotta in giudizio da cui risulterebbe la chiara volontà dei contraenti di attribuire ultrattività alle clausole di garanzia..

Ric. 2017 n. 13840 sez. 52 - ud. 03-12-2021 -3- L'ultrattività delle clausole si evincerebbe dalla stessa difesa delle venditrici, incentrata sulla solo sulle compensazione delle passività contabili.

I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati.

Il vizio di omessa pronuncia è configurabile nell'ipotesi in cui il giudice non pronuncia su una domanda o su un'eccezione proposta dalla parte e non invece nell'ipotesi in cui si controverta sull'interpretazione del contratto e sui diritti e gli obblighi derivanti alle parti.

Nella specie, come risulta dallo stesso ricorso per cassazione e dalla sentenza impugnata, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, gli odierni ricorrenti avevano rilevato come, in forza dell'art. 8 e 9 del contratto preliminare dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] fossero legittimati a compensare quanto dovuto alle convenute con le sopravvenienze passive emerse successivamente alla cessione delle quote.

Ha rilevato la Corte di merito che le venditrici non avevano ammesso l'ultrattività delle clausole del preliminare sin dalla comparsa di risposta.

Il giudice era quindi investito dell'interpretazione del contratto, che non può essere censurata con riferimento alla violazione degli artt.115 c.p.c. e 116 c.p.c. , che riguardano il principio di disponibilità delle prove e di valutazione delle prove.

Come correttamente affermato dalla Corte di merito, in conformità ai principi stabiliti da questa Corte, ove alla stipula di un contratto preliminare segua ad opera delle stesse parti la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del Ric. 2017 n. 13840 sez. 52 - ud, 03-12-2021 -4- contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare , configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l'unica regolamentazione del rapporto da esse voluta.

La presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo, dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo ( Cas.

Civ., Sez. 11, 21.12.2017, n.30735), Il ricorso non censura la violazione dei canoni ermeneutici ma la ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito, traducendosi in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (tra le altre, Cass., 10 febbraio 2015, n. 2465), Questa Corte ha reiteratamente affermato che la denuncia in cassazione di un errore di diritto nell'interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., essendo necessario specificare i canoni che in concreto assuma violati e, in particolare, il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, giacche le doglianze non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, non dovendo quest'ultima essere l'unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni; pertanto, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto Ric. 2017 n. 13840 sez. 52 - ud. 03-12-2021 -5- l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass., 28 novembre 2017, n. 28319).

D'altra parte, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178), Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 gomma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 2500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 3 dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DM 14892 ORDINANZA sul ricorso 13840-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] I II, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] i i A, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; controricorrenti avverso la sentenza n. 673/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Marco, Simone e [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento dell'ultima rata del prezzo di cessione delle quote della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esposero che, con contratto di vendita de1118.11.2006, avevano trasferito agli opponenti le quote della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l, prevedendo il pagamento in tre rate annuali di C 110.000,00 l'una. Gli opponenti dedussero l'esistenza di sopravvenienze passive successive alla cessione delle quote, relative a difetti della piscina, espressamente previste nel preliminare, da compensare con la somma pretesa dalle venditrici. All'esito dei giudizi di merito, la Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 16.3.2017, confermò la sentenza di primo grado che aveva rigettato l'opposizione in quanto le clausole del preliminare, con la quale i venditori si erano impegnati a garantire a far ultimare i lavori sulla struttura a regola d'arte ed a tenere indenni i compratori da ogni sopravvenienza passiva, con garanzia a prima richiesta, non erano state trasfuse nel contratto definitivo. Quanto all'eccezione di giudicato con riferimento alla domanda che l'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva proposto domanda nei confronti del progettista e del d.l. per risarcimento dei danni, rilevò che vi era diversità di petitum e causa petencli. Per la cassazione della sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA], Marco, Simone e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Qic, 2017 r, 13840 sez. 52 - ud. 03-12-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 112 c.p.c. 115 e 116 c.p.c. in quanto in primo grado Turci e Bonaccini avrebbero riconosciuto valide ed efficaci le clausole di garanzia previste nel contratto preliminare benchè non trasfuse nel rogito. Deducono i ricorrenti che l'unico motivo di opposizione riguardava la compensazione giudiziale del credito ingiunto con il controcredito di natura risarcitoria mentre l'inapplicabilità degli art•8 e 9 del contratto preliminare sarebbero stati dedotti solo in grado di appello. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art.2909 c.c. perché sussisterebbe un giudicato implicito in merito alla validità delle clausole del preliminare dal momento che, in primo grado, le venditrici si sarebbero limitate a sostenere che le garanzie previste negli artt.8 e 9 del contratto preliminare si riferivano solo alle sopravvenienze contabili e non ai danni mentre solo in appello, avrebbero sostenuto la tesi dell'inefficacia delle clausole del preliminare perché non trasfuse nel rogito. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt, 1362 c.c. e 1367 c.c., oltre all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere il giudice di merito correttamente interpretato la volontà dei contraenti, i quali, sebbene non avessero riprodotto le clausole del preliminare relative all'obbligo di garanzia dei venditori, le avrebbero ritenute vincolanti. La corte di merito avrebbe erroneamente interpretato la documentazione prodotta in giudizio da cui risulterebbe la chiara volontà dei contraenti di attribuire ultrattività alle clausole di garanzia.. Ric. 2017 n. 13840 sez. 52 - ud. 03-12-2021 -3- L'ultrattività delle clausole si evincerebbe dalla stessa difesa delle venditrici, incentrata sulla solo sulle compensazione delle passività contabili. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati. Il vizio di omessa pronuncia è configurabile nell'ipotesi in cui il giudice non pronuncia su una domanda o su un'eccezione proposta dalla parte e non invece nell'ipotesi in cui si controverta sull'interpretazione del contratto e sui diritti e gli obblighi derivanti alle parti. Nella specie, come risulta dallo stesso ricorso per cassazione e dalla sentenza impugnata, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, gli odierni ricorrenti avevano rilevato come, in forza dell'art. 8 e 9 del contratto preliminare dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] fossero legittimati a compensare quanto dovuto alle convenute con le sopravvenienze passive emerse successivamente alla cessione delle quote. Ha rilevato la Corte di merito che le venditrici non avevano ammesso l'ultrattività delle clausole del preliminare sin dalla comparsa di risposta. Il giudice era quindi investito dell'interpretazione del contratto, che non può essere censurata con riferimento alla violazione degli artt.115 c.p.c. e 116 c.p.c. , che riguardano il principio di disponibilità delle prove e di valutazione delle prove. Come correttamente affermato dalla Corte di merito, in conformità ai principi stabiliti da questa Corte, ove alla stipula di un contratto preliminare segua ad opera delle stesse parti la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del Ric. 2017 n. 13840 sez. 52 - ud, 03-12-2021 -4- contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare , configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l'unica regolamentazione del rapporto da esse voluta. La presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo, dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo ( Cas. Civ., Sez. 11, 21.12.2017, n.30735), Il ricorso non censura la violazione dei canoni ermeneutici ma la ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito, traducendosi in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (tra le altre, Cass., 10 febbraio 2015, n. 2465), Questa Corte ha reiteratamente affermato che la denuncia in cassazione di un errore di diritto nell'interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., essendo necessario specificare i canoni che in concreto assuma violati e, in particolare, il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, giacche le doglianze non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, non dovendo quest'ultima essere l'unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni; pertanto, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto Ric. 2017 n. 13840 sez. 52 - ud. 03-12-2021 -5- l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass., 28 novembre 2017, n. 28319). D'altra parte, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178), Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 gomma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 2500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 3 dic
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