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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27084/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 3177-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] SETTENTRIONALE, in persona del -legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 248/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 02/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 03177 sez.

MT - ud. 06-07-2022 -2- Premesso che: 1.L'Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] di Venezia) proponeva, con procedura catastale Docfa in data 16.12.2014, l'attribuzione della categoria catastale E/1 (che individua immobili a destinazione particolare e precisamente le stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei) ad una banchina di sua proprietà -denominata (banchina) "Adriatica", facente parte del complesso portuale denominato [OSCURATO:PERSONA] della città di Venezia, gestita dalla spa [OSCURATO:PERSONA] (VTP) e adibita a "punto di sbarco dei passeggeri di piccole navi da crociera, aliscafi e catamarani oltre mega yacht"; 2.11Amministrazione finanziaria, con avviso VE0146576/2015, rettificava il classamento proposto attribuendo all'immobile la categoria D/8 (che individua fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale); 3.11Autorità Portuale impugnava l'avviso di rettifica davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Venezia.

La CTP accoglieva il ricorso; 4.con la sentenza in epigrafe, la CTR del Veneto ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate ritenendo che "le caratteristiche della banchina e l'uso che di essa ne viene fatto dall'[OSCURATO:PERSONA] di Venezia giustificano pienamente la classificazione proposta nella dichiarazione DOCFA in categoria E/1" In particolare la CTR, anche e segnatamente per respingere "l'osservazione della Agenzia che le disposizioni dettate dal d.l. n.26272006 convertito dalla legge n. 286/2006 non consentirebbero di includere in categorie del gruppo E immobili aventi destinazione commerciale", ha sottolineato la stretta integrazione funzionale della banchina in questione con gli altri terminal portuali di proprietà della Autorità e gestiti dalla società VTP ("la banchina può essere considerata un piccolo terminal crociere interconnesso con il restante terminal portuale gestito dalla VTP e destinato alla grandi navi da crociera o mega yacht" ... vi è "una integrazione nelle modalità di impiego della banchina con il terminal crociere VTP, la banchina è parte del porto intesa come struttura che ne integra la funzione di accesso al mare").

Ha poi aggiunto che "l'esenzione racchiusa all'art.7 del d.lgs. 504/1992 ha riguardo alla destinazione concreta dell'immobile a prescindere da qualunque dato formale e nel presente caso le caratteristiche oggettive della banchina Adriatica descritte dalla ricorrente non sono in alcun modo smentite dall'ufficio";

4. avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate.

Il ricorso è affidato a due motivi;

5. l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell' art.2 co.40 d.l. 262/06 conv. in L.286/06 e dell'art. 8 del d.P.R. 1142/1949 per non avere la CTR riconosciuto che la banchina Adriatica, essendo destinata ad uso commerciale, non poteva essere accatastata in E/1 ed era stata correttamente invece accatastata in D/8.

2. Con il secondo motivo di ricorso l'Agenzia denuncia l'inconferenza del riferimento fatto dalla CTR alla disciplina dell'art.7 del d.lgs. 504/92 essendo detto d.lgs. relativo non alla materia catastale ma all'imposta comunale sugli immobili.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato.

3.1. Per l'inquadramento della fattispecie merita premettere che le [OSCURATO:PERSONA], quali soggetti regolatori e non produttori di servizi portuali, sono, sul piano sia funzionale sia finanziario, enti pubblici non economici (Cass., Sez.

U., 24 luglio 2013, n. 17930).

Tale qualificazione, già fatta propria dalla giurisprudenza amministrativa, è frutto della scelta del legislatore della

I. 28 gennaio 1984, n. 94 di riordino della legislazione in materia portuale, di adottare per le Autorità portuali il modello della cd. landlord port model, caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo sia del territorio sia delle infrastrutture portuali, affidate alle Autorità, rispetto alle funzioni di gestione del traffico e dei terminali (banchine), affidate a privati, ferma restando la proprietà pubblica dei suoli e delle infrastrutture.

La natura di ente pubblico non economico dell'Autorità portuale è, poi, confermata dall'evoluzione normativa, la quale qualifica espressamente le Autorità di sistema portuale (ADSP), già Autorità portuali, quali enti pubblici non economici (art. 7, quinto comma, d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169).

3.2. Questa Corte ha già più volte affrontato la questione dei presupposti di attribuzione della categoria catastale "E" anche con riguardo ad aree portuali demaniali attribuite in regime di concessione ad operatori commerciali specializzati ('terminalisti'), e da questi ultimi adibite ad attività e servizi a vario titolo riconducibili al trasporto marittimo.

In materia si è formato un indirizzo interpretativo consolidato (v. tra altre Cass. n34664/2019 e Cass.n. 10674/19) i cui principi sono riferibili anche alla fattispecie che occupa e sono così fissati: "(...) ai fini del classamento di un immobile nella categoria E, come previsto dall'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 n. 2006, conv. in I. n. 286 del 2006, è necessario che lo stesso presenti caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderlo estraneo ad ogni uso commerciale o industriale, con la conseguenza che le aree portuali non sono classificabili in detta categoria se in concreto destinate a tali finalità"; la qualificazione nel gruppo E è propria di quegli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri ecc.) che presentano una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da rendersi sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di libero scambio; l'art. 2 comma 40

I. 262/2006 conferma "a contrario" questa osservazione, stabilendo che tra le "unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale", il che instaura una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale, dall'altro; la rilevanza che la legge attribuisce al tipo di destinazione d'uso dell'immobile vale anche in ambito portuale, in relazione al quale non può parimenti risultare dirimente il criterio della mera localizzazione in area adibita a servizio pubblico (stazione o terminal), dovendosi invece fare applicazione del diverso criterio di funzione o attività, così da escludersi la categoria in questione in presenza di autonomia funzionale e reddituale rinveniente dall'impiego dell'area per scopi imprenditoriali di natura commerciale, industriale, d'ufficio privato e simili; la (pacifica) natura di pubblico interesse dell'attività di trasporto e di stazione marittima non può, neppur essa, ritenersi dirimente nell'assegnazione della categoria in questione, dal momento che non è escluso che il relativo servizio sia in concreto esercitato secondo modalità economiche e remunerative tipiche dell'impresa commerciale.

Solo per effetto dell'art.1 co.578, della

I. 205/17 (norma contenuta nella legge previsionale 2018, e fatta oggetto di istruzioni applicative con Circolare AE n.16/E del 2 luglio 2019) le banchine, le aree portuali scoperte ed i relativi depositi strettamente funzionali (in base all'autorizzazione rilasciata dall'autorità portuale) alle operazioni ed ai servizi portuali non doganali "costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati".

Come è stato sottolineato (Cass34664/2019 cit) "si tratta di disposizione espressamente valevole (a conferma della legittimità del diverso regime precedentemente operante) solo per il futuro e, segnatamente, a far data dal 1^ gennaio 2020; così come solo da questa stessa data prendono effetto le procedure eventualmente intraprese dagli interessati per ottenere l'aggiornamento e la revisione di rendita delle diverse categorie catastali precedentemente attribuite ai beni in questione (co.579^)".

3.3. L'indirizzo interpretativo che si è qui richiamato denota l'erroneità del ragionamento della CTR.

La CTR, infatti, per un verso, ha dato conto del fatto che la banchina era adibita, da parte della [OSCURATO:SOCIETA], ad un servizio portuale privato e oggettivamente commerciale (la banchina è adibita a "punto di sbarco dei passeggeri di piccole navi da crociera, aliscafi e catamarani oltre mega yacht"), dall'altro lato, ha escluso l'autonomia funzionale e reddituale della banchina medesima solo perché adibita ad operazioni e servizi connessi al trasporto marittimo ("la banchina Adriatica è parte del Porto, intesa come una struttura che ne integra la funzione di servizio pubblico di accesso al mare").

Ciò che è dirimente e a cui la CTR avrebbe esclusivamente dovuto guardare è ciò di cui la CTR ha dato conto: la destinazione della banchina ad attività oggettivamente economico reddituale da parte di spa;

4. il primo motivo di ricorso deve quindi essere accolto;

5. parimenti fondato e da accogliere è il secondo motivo di ricorso.

La normativa in materia di ICI (d.lgs. 504/92) e segnatamente la normativa in materia di esenzioni dall'ICi (art. 7 del suddetto d.lgs.) è del tutto inconferente dato che qui non si controverte di imposizione tributaria ma unicamente di rettifica catastale (attività di per sé non comportante imposizione né presupposto di imposizione) di una determinata area e a tal fine rileva la destinazione funzionale dell'area nella sua obiettività;

6. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può, ex art. 384, c.p.c., essere decisa nel merito con la dichiarazione di non fondatezza del ricorso introduttivo della contribuente; 7.1e spese dell'intero giudizio di merito possono essere compensate in ragione dell'esito alterno del giudizio, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.

M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della contribuente; compensa le spese dei gradi di merito; condanna la soccombente a rifondere alla Agenzia delle Entrare le spese d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3177-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] SETTENTRIONALE, in persona del -legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 248/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 02/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 03177 sez. MT - ud. 06-07-2022 -2- Premesso che: 1.L'Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] di Venezia) proponeva, con procedura catastale Docfa in data 16.12.2014, l'attribuzione della categoria catastale E/1 (che individua immobili a destinazione particolare e precisamente le stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei) ad una banchina di sua proprietà -denominata (banchina) "Adriatica", facente parte del complesso portuale denominato [OSCURATO:PERSONA] della città di Venezia, gestita dalla spa [OSCURATO:PERSONA] (VTP) e adibita a "punto di sbarco dei passeggeri di piccole navi da crociera, aliscafi e catamarani oltre mega yacht"; 2.11Amministrazione finanziaria, con avviso VE0146576/2015, rettificava il classamento proposto attribuendo all'immobile la categoria D/8 (che individua fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale); 3.11Autorità Portuale impugnava l'avviso di rettifica davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Venezia. La CTP accoglieva il ricorso; 4.con la sentenza in epigrafe, la CTR del Veneto ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate ritenendo che "le caratteristiche della banchina e l'uso che di essa ne viene fatto dall'[OSCURATO:PERSONA] di Venezia giustificano pienamente la classificazione proposta nella dichiarazione DOCFA in categoria E/1" In particolare la CTR, anche e segnatamente per respingere "l'osservazione della Agenzia che le disposizioni dettate dal d.l. n.26272006 convertito dalla legge n. 286/2006 non consentirebbero di includere in categorie del gruppo E immobili aventi destinazione commerciale", ha sottolineato la stretta integrazione funzionale della banchina in questione con gli altri terminal portuali di proprietà della Autorità e gestiti dalla società VTP ("la banchina può essere considerata un piccolo terminal crociere interconnesso con il restante terminal portuale gestito dalla VTP e destinato alla grandi navi da crociera o mega yacht" ... vi è "una integrazione nelle modalità di impiego della banchina con il terminal crociere VTP, la banchina è parte del porto intesa come struttura che ne integra la funzione di accesso al mare"). Ha poi aggiunto che "l'esenzione racchiusa all'art.7 del d.lgs. 504/1992 ha riguardo alla destinazione concreta dell'immobile a prescindere da qualunque dato formale e nel presente caso le caratteristiche oggettive della banchina Adriatica descritte dalla ricorrente non sono in alcun modo smentite dall'ufficio"; 4. avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate. Il ricorso è affidato a due motivi; 5. l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell' art.2 co.40 d.l. 262/06 conv. in L.286/06 e dell'art. 8 del d.P.R. 1142/1949 per non avere la CTR riconosciuto che la banchina Adriatica, essendo destinata ad uso commerciale, non poteva essere accatastata in E/1 ed era stata correttamente invece accatastata in D/8. 2. Con il secondo motivo di ricorso l'Agenzia denuncia l'inconferenza del riferimento fatto dalla CTR alla disciplina dell'art.7 del d.lgs. 504/92 essendo detto d.lgs. relativo non alla materia catastale ma all'imposta comunale sugli immobili. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato. 3.1. Per l'inquadramento della fattispecie merita premettere che le [OSCURATO:PERSONA], quali soggetti regolatori e non produttori di servizi portuali, sono, sul piano sia funzionale sia finanziario, enti pubblici non economici (Cass., Sez. U., 24 luglio 2013, n. 17930). Tale qualificazione, già fatta propria dalla giurisprudenza amministrativa, è frutto della scelta del legislatore della I. 28 gennaio 1984, n. 94 di riordino della legislazione in materia portuale, di adottare per le Autorità portuali il modello della cd. landlord port model, caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo sia del territorio sia delle infrastrutture portuali, affidate alle Autorità, rispetto alle funzioni di gestione del traffico e dei terminali (banchine), affidate a privati, ferma restando la proprietà pubblica dei suoli e delle infrastrutture. La natura di ente pubblico non economico dell'Autorità portuale è, poi, confermata dall'evoluzione normativa, la quale qualifica espressamente le Autorità di sistema portuale (ADSP), già Autorità portuali, quali enti pubblici non economici (art. 7, quinto comma, d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169). 3.2. Questa Corte ha già più volte affrontato la questione dei presupposti di attribuzione della categoria catastale "E" anche con riguardo ad aree portuali demaniali attribuite in regime di concessione ad operatori commerciali specializzati ('terminalisti'), e da questi ultimi adibite ad attività e servizi a vario titolo riconducibili al trasporto marittimo. In materia si è formato un indirizzo interpretativo consolidato (v. tra altre Cass. n34664/2019 e Cass.n. 10674/19) i cui principi sono riferibili anche alla fattispecie che occupa e sono così fissati: "(...) ai fini del classamento di un immobile nella categoria E, come previsto dall'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 n. 2006, conv. in I. n. 286 del 2006, è necessario che lo stesso presenti caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderlo estraneo ad ogni uso commerciale o industriale, con la conseguenza che le aree portuali non sono classificabili in detta categoria se in concreto destinate a tali finalità"; la qualificazione nel gruppo E è propria di quegli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri ecc.) che presentano una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da rendersi sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di libero scambio; l'art. 2 comma 40 I. 262/2006 conferma "a contrario" questa osservazione, stabilendo che tra le "unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale", il che instaura una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale, dall'altro; la rilevanza che la legge attribuisce al tipo di destinazione d'uso dell'immobile vale anche in ambito portuale, in relazione al quale non può parimenti risultare dirimente il criterio della mera localizzazione in area adibita a servizio pubblico (stazione o terminal), dovendosi invece fare applicazione del diverso criterio di funzione o attività, così da escludersi la categoria in questione in presenza di autonomia funzionale e reddituale rinveniente dall'impiego dell'area per scopi imprenditoriali di natura commerciale, industriale, d'ufficio privato e simili; la (pacifica) natura di pubblico interesse dell'attività di trasporto e di stazione marittima non può, neppur essa, ritenersi dirimente nell'assegnazione della categoria in questione, dal momento che non è escluso che il relativo servizio sia in concreto esercitato secondo modalità economiche e remunerative tipiche dell'impresa commerciale. Solo per effetto dell'art.1 co.578, della I. 205/17 (norma contenuta nella legge previsionale 2018, e fatta oggetto di istruzioni applicative con Circolare AE n.16/E del 2 luglio 2019) le banchine, le aree portuali scoperte ed i relativi depositi strettamente funzionali (in base all'autorizzazione rilasciata dall'autorità portuale) alle operazioni ed ai servizi portuali non doganali "costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati". Come è stato sottolineato (Cass34664/2019 cit) "si tratta di disposizione espressamente valevole (a conferma della legittimità del diverso regime precedentemente operante) solo per il futuro e, segnatamente, a far data dal 1^ gennaio 2020; così come solo da questa stessa data prendono effetto le procedure eventualmente intraprese dagli interessati per ottenere l'aggiornamento e la revisione di rendita delle diverse categorie catastali precedentemente attribuite ai beni in questione (co.579^)". 3.3. L'indirizzo interpretativo che si è qui richiamato denota l'erroneità del ragionamento della CTR. La CTR, infatti, per un verso, ha dato conto del fatto che la banchina era adibita, da parte della [OSCURATO:SOCIETA], ad un servizio portuale privato e oggettivamente commerciale (la banchina è adibita a "punto di sbarco dei passeggeri di piccole navi da crociera, aliscafi e catamarani oltre mega yacht"), dall'altro lato, ha escluso l'autonomia funzionale e reddituale della banchina medesima solo perché adibita ad operazioni e servizi connessi al trasporto marittimo ("la banchina Adriatica è parte del Porto, intesa come una struttura che ne integra la funzione di servizio pubblico di accesso al mare"). Ciò che è dirimente e a cui la CTR avrebbe esclusivamente dovuto guardare è ciò di cui la CTR ha dato conto: la destinazione della banchina ad attività oggettivamente economico reddituale da parte di spa; 4. il primo motivo di ricorso deve quindi essere accolto; 5. parimenti fondato e da accogliere è il secondo motivo di ricorso. La normativa in materia di ICI (d.lgs. 504/92) e segnatamente la normativa in materia di esenzioni dall'ICi (art. 7 del suddetto d.lgs.) è del tutto inconferente dato che qui non si controverte di imposizione tributaria ma unicamente di rettifica catastale (attività di per sé non comportante imposizione né presupposto di imposizione) di una determinata area e a tal fine rileva la destinazione funzionale dell'area nella sua obiettività; 6. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può, ex art. 384, c.p.c., essere decisa nel merito con la dichiarazione di non fondatezza del ricorso introduttivo della contribuente; 7.1e spese dell'intero giudizio di merito possono essere compensate in ragione dell'esito alterno del giudizio, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q. M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della contribuente; compensa le spese dei gradi di merito; condanna la soccombente a rifondere alla Agenzia delle Entrare le spese d