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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 17832/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CI) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] cia vmm,

1. Con ordinanza del 30/11/2023, il Tribunal&idi Caltanissetta dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dalla locale Corte di appello il 13/11/2023.

2. Propone ricorso per cassazione la Bevilacqua, deducendo - con unico motivo - l'erronea interpretazione dell'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176.

Il Tribunale avrebbe dichiarato inammissibile l'impugnazione perché trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata ([OSCURATO:EMAIL] ) diverso da quello pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia ([OSCURATO:EMAIL] ), senza considerare che il primo riguarderebbe proprio lo specifico ufficio al quale l'atto era diretto e presso il quale era tempestivamente pervenuto; il raggiungimento dello scopo, pertanto, non consentirebbe di dichiarare inammissibile l'impugnazione, pena un rigido formalismo che, peraltro, vanificherebbe la natio della previsione, quale la certezza dell'identificazione del mittente, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte.

3. In data 29/2/2024, la Bevilacqua ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con atto sottoscritto e relativa autentica del difensore fiduciario.

4. Il ricorso, legittimamente rinunciato, deve esser dunque dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] igliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CI) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] cia vmm, 1. Con ordinanza del 30/11/2023, il Tribunal&idi Caltanissetta dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dalla locale Corte di appello il 13/11/2023. 2. Propone ricorso per cassazione la Bevilacqua, deducendo - con unico motivo - l'erronea interpretazione dell'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176. Il Tribunale avrebbe dichiarato inammissibile l'impugnazione perché trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata ([OSCURATO:EMAIL] ) diverso da quello pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia ([OSCURATO:EMAIL] ), senza considerare che il primo riguarderebbe proprio lo specifico ufficio al quale l'atto era diretto e presso il quale era tempestivamente pervenuto; il raggiungimento dello scopo, pertanto, non consentirebbe di dichiarare inammissibile l'impugnazione, pena un rigido formalismo che, peraltro, vanificherebbe la natio della previsione, quale la certezza dell'identificazione del mittente, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte. 3. In data 29/2/2024, la Bevilacqua ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con atto sottoscritto e relativa autentica del difensore fiduciario. 4. Il ricorso, legittimamente rinunciato, deve esser dunque dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] igliere este
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