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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 24636/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo D t-S- '4"‘ vsj__n‘,... , [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Foggia, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625, comma 1, nn. 2, 5, 7-bis cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato a mezzo del difensore che solleva i seguenti motivi:

2.1. Errata interpretazione ed applicazione dell'art. 603 cod. proc. pen. per non avere la Corte territoriale tenuto conto, reputandone inammissibile la produzione, della sentenza irrevocabile di assoluzione, pronunciata dal Tribunale di Foggia il 20/04/2021, nei confronti dei coimputati, trasmessa dalla difesa unitamente alle conclusioni scritte.

2.2. Errata applicazione dell'art. 23-bis d.l. 137/20 convertito con legge 176/20: il comma 2 dell'art. 23-bis, invero, non sancisce alcuna violazione in ordine alla produzione documentale, ricollegabile all'assenza di richiesta di discussione orale.

Si è, pertanto, verificata una violazione del diritto di difesa.

2.3. Errata applicazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen., nonché omessa motivazione: la Corte avrebbe dovuto valutare e indicare le ragioni per cui è pervenuta, con riguardo all'odierno imputato, ad un risultato diametralmente opposto rispetto al verdetto assolutorio emesso nei confronti dei coimputati.

3. In data 01/02/23, sono pervenute note difensive scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che chiede di assolvere l'imputato per difetto della condizione di procedibilità.

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso ovvero, in subordine, in mancanza di querela, per la dichiarazione di non doversi procedere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

2. Il primo e il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente.

La Corte distrettuale ha affermato di non potere tenere conto della sentenza assolutoria pronunciata nei confronti dei coimputati, atteso che il vaglio della stessa presuppone che sia stata acquisita agli atti di causa, ciò che non è stato nel caso di specie poiché « la difesa non ha prospettato motivi nuovi, né ha richiesto la rinnovazione dell'istruzione finalizzata all'acquisizione di una prova nuova, né infine ha richiesto la trattazione orale della causa, sì da instaurare il contraddittorio con l'Accusa che ha rassegnato le conclusioni per iscritto senza avere conoscenza di quella sentenza in quanto successivamente e unilateralmente prodotta dalla difesa».

Ha, altresì, evidenziato che la sentenza in questione è stata resa all'esito di dibattimento e, perciò, sulla base di risultanze probatorie necessariamente diverse di quelle al vaglio della Corte di merito, poiché il Bozgan è stato giudicato con rito abbreviato.

Le conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello sono corrette anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 37051 del 15/09/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283790 - 01) che ha stabilito il principio a mente del quale sono inutilizzabili, ai fini della deliberazione, in quanto sottratti al contraddittorio delle parti, i documenti nuovi che i difensori allegano alle conclusioni scritte depositate in replica a quelle del Procuratore generale.

Ed invero, in relazione al tema della disciplina del procedimento c.d. a trattazione scritta in appello, deve essere evidenziato come, ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.I.149 del 2020, entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della Corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati.

La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della Corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Tale essendo la previsione normativa, secondo cui a seguito delle conclusioni del P.M. comunicate al difensore questi, a sua volta, deposita le proprie, deve essere escluso che con le conclusioni e le memorie di replica alle conclusioni del Procuratore generale la parte privata possa produrre od allegare documenti mai acquisiti precedentemente al fascicolo processuale, stante che tale atto è per sua essenziale natura diretto proprio a contrastare con argomenti propri le conclusioni dell'accusa ma non a permettere l'acquisizione di documenti od elementi nuovi ai fini della formulazione del giudizio sulla fondatezza dell'impugnazione.

Viceversa, se si dovesse ammettere che, con le proprie conclusioni finali, la difesa possa anche allegare documenti sui quali il giudice di appello è chiamato a delibare ai fini della fondatezza dei motivi, si inserirebbero nel contesto della trattazione scritta atti sottratti al contraddittorio delle parti posto che il P.G. che ha già concluso per iscritto non avrebbe possibilità di valutare gli stessi e di controdedurre, con evidente vizio del procedimento di appello.

Al proposito va infatti ricordato che le Sezioni Unite nella nota sentenza Mannino hanno affermato, tra l'altro, che nel giudizio di appello l'acquisizione di documenti, pur non subordinata alla necessità di una ordinanza che disponga la rinnovazione parziale del dibattimento, dev'essere operata dopo che al riguardo sia stato assicurato il contraddittorio tra le parti, con la sanzione, in caso contrario, della inutilizzabilità dell'atto ai fini della deliberazione, ai sensi dell'art. 526, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 33748 del 2 12/07/2005 Rv. 231676 - 01).

Dal coordinamento del suddetto principio con le forme della trattazione scritta risulta pertanto che, nella fase finale delle conclusioni, non possano essere allegati documenti sottratti al regolare contraddittorio delle parti.

Ne deriva che, ove la difesa dell'imputato nel procedimento a trattazione scritta dinanzi al giudice di appello debba procedere alla produzione di documenti sopravvenuti, la sede naturale resta quella dei motivi nuovi da presentare almeno quindici giorni prima della trattazione dell'udienza e sui quali poi il rappresentante del pubblico ministero è posto in condizioni di dedurre e formulare le proprie compiute conclusioni.

Alla luce delle predette considerazioni, dunque, il primo e il secondo motivo sono manifestamente infondati, posto che la produzione ed allegazione della sentenza nei confronti dei coimputati è stata irrituale e rispetto alla stessa alcun obbligo di compiuta valutazione sussisteva a carico del giudice di secondo grado.

Il terzo motivo resta assorbito.

3. Quanto alla richiesta difensiva di dichiarare l'improcedibilità per mancanza di querela - oggi necessaria per la procedibilità del reato sub iudice per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022 - il Collegio precisa che detta improcedibilità non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d.

"giudicato sostanziale" (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551 -01).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo D t-S- '4"‘ vsj__n‘,... , [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Foggia, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625, comma 1, nn. 2, 5, 7-bis cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato a mezzo del difensore che solleva i seguenti motivi: 2.1. Errata interpretazione ed applicazione dell'art. 603 cod. proc. pen. per non avere la Corte territoriale tenuto conto, reputandone inammissibile la produzione, della sentenza irrevocabile di assoluzione, pronunciata dal Tribunale di Foggia il 20/04/2021, nei confronti dei coimputati, trasmessa dalla difesa unitamente alle conclusioni scritte. 2.2. Errata applicazione dell'art. 23-bis d.l. 137/20 convertito con legge 176/20: il comma 2 dell'art. 23-bis, invero, non sancisce alcuna violazione in ordine alla produzione documentale, ricollegabile all'assenza di richiesta di discussione orale. Si è, pertanto, verificata una violazione del diritto di difesa. 2.3. Errata applicazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen., nonché omessa motivazione: la Corte avrebbe dovuto valutare e indicare le ragioni per cui è pervenuta, con riguardo all'odierno imputato, ad un risultato diametralmente opposto rispetto al verdetto assolutorio emesso nei confronti dei coimputati. 3. In data 01/02/23, sono pervenute note difensive scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che chiede di assolvere l'imputato per difetto della condizione di procedibilità. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso ovvero, in subordine, in mancanza di querela, per la dichiarazione di non doversi procedere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. Il primo e il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente. La Corte distrettuale ha affermato di non potere tenere conto della sentenza assolutoria pronunciata nei confronti dei coimputati, atteso che il vaglio della stessa presuppone che sia stata acquisita agli atti di causa, ciò che non è stato nel caso di specie poiché « la difesa non ha prospettato motivi nuovi, né ha richiesto la rinnovazione dell'istruzione finalizzata all'acquisizione di una prova nuova, né infine ha richiesto la trattazione orale della causa, sì da instaurare il contraddittorio con l'Accusa che ha rassegnato le conclusioni per iscritto senza avere conoscenza di quella sentenza in quanto successivamente e unilateralmente prodotta dalla difesa». Ha, altresì, evidenziato che la sentenza in questione è stata resa all'esito di dibattimento e, perciò, sulla base di risultanze probatorie necessariamente diverse di quelle al vaglio della Corte di merito, poiché il Bozgan è stato giudicato con rito abbreviato. Le conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello sono corrette anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 37051 del 15/09/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283790 - 01) che ha stabilito il principio a mente del quale sono inutilizzabili, ai fini della deliberazione, in quanto sottratti al contraddittorio delle parti, i documenti nuovi che i difensori allegano alle conclusioni scritte depositate in replica a quelle del Procuratore generale. Ed invero, in relazione al tema della disciplina del procedimento c.d. a trattazione scritta in appello, deve essere evidenziato come, ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.I.149 del 2020, entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della Corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della Corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Tale essendo la previsione normativa, secondo cui a seguito delle conclusioni del P.M. comunicate al difensore questi, a sua volta, deposita le proprie, deve essere escluso che con le conclusioni e le memorie di replica alle conclusioni del Procuratore generale la parte privata possa produrre od allegare documenti mai acquisiti precedentemente al fascicolo processuale, stante che tale atto è per sua essenziale natura diretto proprio a contrastare con argomenti propri le conclusioni dell'accusa ma non a permettere l'acquisizione di documenti od elementi nuovi ai fini della formulazione del giudizio sulla fondatezza dell'impugnazione. Viceversa, se si dovesse ammettere che, con le proprie conclusioni finali, la difesa possa anche allegare documenti sui quali il giudice di appello è chiamato a delibare ai fini della fondatezza dei motivi, si inserirebbero nel contesto della trattazione scritta atti sottratti al contraddittorio delle parti posto che il P.G. che ha già concluso per iscritto non avrebbe possibilità di valutare gli stessi e di controdedurre, con evidente vizio del procedimento di appello. Al proposito va infatti ricordato che le Sezioni Unite nella nota sentenza Mannino hanno affermato, tra l'altro, che nel giudizio di appello l'acquisizione di documenti, pur non subordinata alla necessità di una ordinanza che disponga la rinnovazione parziale del dibattimento, dev'essere operata dopo che al riguardo sia stato assicurato il contraddittorio tra le parti, con la sanzione, in caso contrario, della inutilizzabilità dell'atto ai fini della deliberazione, ai sensi dell'art. 526, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33748 del 2 12/07/2005 Rv. 231676 - 01). Dal coordinamento del suddetto principio con le forme della trattazione scritta risulta pertanto che, nella fase finale delle conclusioni, non possano essere allegati documenti sottratti al regolare contraddittorio delle parti. Ne deriva che, ove la difesa dell'imputato nel procedimento a trattazione scritta dinanzi al giudice di appello debba procedere alla produzione di documenti sopravvenuti, la sede naturale resta quella dei motivi nuovi da presentare almeno quindici giorni prima della trattazione dell'udienza e sui quali poi il rappresentante del pubblico ministero è posto in condizioni di dedurre e formulare le proprie compiute conclusioni. Alla luce delle predette considerazioni, dunque, il primo e il secondo motivo sono manifestamente infondati, posto che la produzione ed allegazione della sentenza nei confronti dei coimputati è stata irrituale e rispetto alla stessa alcun obbligo di compiuta valutazione sussisteva a carico del giudice di secondo grado. Il terzo motivo resta assorbito. 3. Quanto alla richiesta difensiva di dichiarare l'improcedibilità per mancanza di querela - oggi necessaria per la procedibilità del reato sub iudice per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022 - il Collegio precisa che detta improcedibilità non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551 -01). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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