CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 33515/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2025 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente al diniego della non punibilità per particolare tenuità del fatto, e di dichiarare inammissibile il ricorso nel resto; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Dioum, con atto del proprio difensore, impugna la sentenza indicata in epigrafe, che ne ha confermato la condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337, cod. pen.). Il ricorso consta di tre motivi. 1.1. Il primo consiste nella violazione di legge e nei vizi della motivazione in punto di configurabilità del reato, essendo mancata la contestualità tra la condottadell'imputato e lo svolgimento del servizio da parte degli agenti di polizia municipale. Al momento della sua condotta reattiva - consistita nella sottrazione del cappello ad uno di essi e nella minaccia di non restituirglielo se non gli avessero reso lo zaino sequestratogli, nel quale era riposta la merce da lui abusivamente messa in vendita - l'attività d'ufficio si sarebbe dovuta considerare ormai esaurita, avendo gli agenti già materialmente appreso e collocato lo zaino nell'autovettura di servizio. La sentenza impugnata ha ritenuto diversamente, sostenendo che l'attività d'ufficio si sarebbe potuta ritenere conclusa solo con la redazione del relativo verbale, non ancora avvenuta, e citando a proprio conforto un precedente di giurisprudenza, che però non sarebbe conferente, poiché relativo ad un'attività d'ufficio complessa, quale invece non era quella in questione. 1.2. Analoghe censure vengono mosse con il secondo motivo, relativamente al diverso requisito della violenza della condotta, che la sentenza ha ravvisato perché l'imputato, nell'atto di sottrarre il cappello all'operatrice di polizia, le aveva tirato i capelli, pettinati con la coda, agganciata al berretto. Obietta il ricorso che l'azione dell'imputato non era diretta alla persona e la trazione dei capelli è stata soltanto una conseguenza indiretta, accidentale ed inevitabile, potendo così la sua condotta assimilarsi ad una resistenza semplicemente "passiva", penalmente non rilevante. 1.3. Il terzo motivo consiste nell'omissione della motivazione sul dolo. Sul punto, sostiene il ricorso che l'imputato non avrebbe agito al fine di ostacolare l'attività degli agenti di polizia, ma soltanto per - testuale - «invertire gli effetti di un atto già compiuto». 1.4. L'ultima censura riguarda il diniego della non punibilità per particolare tenuità del fatto, che la sentenza ha giustificato in ragione dell'inapplicabilità al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, allora prevista dall'art. 131-bis, terzo comma, n. 2), cod. pen., ma successivamente venuta meno con sentenza della Corte cost., n. 172 del 20 ottobre 2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione di legge. 2. Ha depositato la propria requisitoria scritta la Procura generale, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente al diniego della non punibilità per particolare tenuità del fatto, e di dichiarare inammissibile il ricorso nel resto. 3. La difesa ricorrente ha depositato memoria scritta, ribadendo le argomentazioni dedotte a sostegno dei primi tre motivi di ricorso, e, con separato 2atto, ha rassegnato le proprie conclusioni, insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, l'inciso «mentre compie l'atto del suo ufficio», contenuto nell'art. 337, cod. pen., presuppone una contemporaneità tra la resistenza e l'atto che non si esaurisce nell'istante in cui quest'ultimo si perfeziona, ma riconnprende necessariamente anche le fasi immediatamente precedenti e successive, purché direttamente funzionali alla completezza dello stesso (tra le più recenti, oltre a Sez. 6, n. 13465 del 23/02/2023, Bouzidy, Rv. 284574, citata dai giudici d'appello, vds. Sez. 6, n. 6867 del 26/11/2025, dep. 2026, Pellegrini, Rv. 289392, non mass. sul punto, in fattispecie sovrapponibile a quella in rassegna, di condotta tenuta, cioè, nelle more della redazione del verbale di una sanzione amministrativa; analogamente, Sez. 6, n. 13888 del 31/03/2026, Ponessa, non mass.). 2. Egualmente dicasi per il secondo motivo. La materialità del delitto di resistenza al pubblico ufficiale è integrata anche dalla violenza impropria, la quale, pur non essendo indirizzata direttamente verso l'agente pubblico, si riverbera negativamente sull'esplicazione della relativa funzione, impedendola o semplicemente ostacolandola. La c.d. "resistenza passiva" può ravvisarsi, invece, solamente nel caso di assenza di qualunque forma di violenza o di minaccia (così, tra innumerevoli altre, già Sez. 6, n. 7061 del 25/05/1996, Solfrizzi, Rv. 206021). Nello specifico, dunque, l'azione del ricorrente, connotata da una componente aggressiva, in quanto direttamente rivolta alla persona dell'agente per sottrargli un capo di abbigliamento da esso indossato, e comunque accompagnata dalla minaccia di non restituirglielo, al fine di ostacolare il perfezionamento del sequestro nel suo completo iter amministrativo, esula manifestamente dall'ambito della resistenza passiva. 3. Il terzo motivo, in tema di dolo, è anch'esso inammissibile. Stando alla sintesi dei motivi d'appello compiuta in sentenza, esso sarebbe addirittura nuovo, poiché non proposto al giudice d'appello e, pertanto, non consentito in questa sede (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). 3In ogni caso, la doglianza è manifestamente infondata, dando rilievo ai motivi dell'agire e non - come invece necessario ai fini del dolo - alla direzione dell'azione. 4. È fondata, invece, l'ultima censura. La sentenza impugnata ha respinto la richiesta difensiva di non punibilità per particolare tenuità del fatto, limitandosi a rilevare che il reato di resistenza a pubblico ufficiale era uno di quelli espressamente esclusi dal campo di applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen.. Così, però, non è più, perché successivamente la Corte costituzionale, con sentenza del 27 novembre 2025, n. 172, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione in parte qua. Ne consegue, necessariamente, che la sentenza impugnata dev'essere annullata su tale specifico punto, con rinvio al giudice di merito, affinché compia la valutazione, ad esso riservata, sulla particolare tenuità o meno dell'offesa. P.Q.MDou.s.se ppillt2 L'iriflZt-egf 4