CassazionedecretoSezione 7Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 44485/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa 1'11 novembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo presentato nell'interesse di NOBIS Salvatore avverso il decreto ministeriale di proroga di sottoposizione del ricorrente al regime detentivo di cui all'art. 41-bis ord.pen. . In motivazione, il Tribunale osserva che il decreto reclamato risulta congruamente motivato e corredato da adeguati elementi a sostegno dei presupposti richiesti dall'art. 41- bis, co. 2 e 2-bis, ord.pen., per la proroga in atto del regime detentivo speciale. Il Tribunale sottolinea che il vaglio delle fonti informative compiuto nel provvedimento reclamato fornisce sufficiente contezza delle ragioni per le quali è stata prorogata la sospensione delle regole di trattamento nei confronti del NOBIS, non essendo venuta meno la capacità del predetto di mantenere ed eventualmente ripristinare i contatti con il contesto criminale di provenienza La caratura criminale del NOBIS è delineata dalle condanne per le quali lo stesso ha espiato la pena e risulta avvalorata dalle successive evidenze processuali che confermano la preminente posizione ricoperta in seno al sodalizio di provenienza: con particolare riferimento al ruolo strategico svolto dal NOBIS nell'omicidio Lubrano del 2002 e le caratteristiche dell'operazione con cui lo stesso, già condannato per reati aggravati dal metodo mafioso e finalità mafiose, conferiva, quale socio di fatto, ingenti somme alla società [OSCURATO:PERSONA], fittiziamente intestata al fratello e alla cognata. Il Tribunale, infine, ritiene che la non sopita capacità operativa dell'organizzazione di provenienza del NOBIS, congiuntamente a quanto sopra delineato, deponga per il pericolo che l'interessato, in assenza delle perduranti restrizioni, possa reinserirsi nel circuito di origine. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - NOBIS Salvatore deducendo apparenza di motivazione ed erro0nea applicazione delle disposizioni regolatrici. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza e genericità dei motivi addotti, avendo il Tribunale esposto ed argomentato in maniera congrua gli indicatori di perdurante pericolosità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore