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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 08988/2026

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[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante2026 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]591 CASTELLESE, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 934/2022 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 27/10/2022 R.G.N. 1175/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9694/2023Numero sezionale 591/2026Data pubblicazione 09/04/20261.

Con sentenza n. 384/2020 il Tribunale di Marsala avevaintegralmente rigettato le domande che Davoli FerdinandoAntonino Arturo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.2.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Palermo, decidendo sull’appello proposto dal Davoli contro lasuddetta sentenza, e in riforma della stessa, dichiaravacostituito il rapporto di lavoro subordinato a tempoindeterminato tra le parti in causa dall’1 gennaio 1999, con ilconseguente diritto del lavoratore a ricevere il trattamentoeconomico previsto per il livello “D” di Addetto OperativoTrasporti (mansioni di autista addetto al trasporto dei prodottipostali) del CCNL applicabile ratione temporis, nei limiti dellamaturata prescrizione quinquennale, rispetto alla data dinotifica del ricorso di primo grado.3.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a)che l’attore, con il ricorso introduttivo del giudizio di primogrado, aveva dedotto di aver lavorato alle dipendenze di diverseditte che avevano operato e operavano sul territorio dellaProvincia di Trapani in appalto, in via esclusiva, con lacommittente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per i periodi in dettaglioindicati, compresi tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e la data del ricorso, ecomprensivi anche di periodi in cui egli aveva lavorato senzaformalizzazione del rapporto, per le ditte pure specificate; b)che aveva lavorato sempre con la qualifica di operaio e mansionidi autista addetto ai servizi postali, analoghe alle mansionidisimpegnate dai dipendenti diretti da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,osservando gli orari di apertura e chiusura degli uffici postalipresso i quali aveva svolto la sua attività lavorativa e ricevendoNumero registro generale 9694/2023Numero sezionale 591/2026ordini e direttive sempre da personale di [OSCURATO:PERSONA], Ncuhmeer on dei r accolta generale 8988/2026Data pubblicazione 09/04/2026aveva organizzato le prestazioni lavorative tramite l’uso dispecifici modelli; c) le articolate e complesse conclusionirassegnate dal ricorrente in quel ricorso, di cui [OSCURATO:PERSONA] inprimo grado aveva chiesto il rigetto.4.

Inoltre, la Corte territoriale riportava diffusamente imotivi d’appello formulati dal lavoratore (“Motivo A) Assenzadella eccezione di prescrizione.

Non rilevabilità d’ufficio ex art.2938 cod. civ.

Violazione dell’art. 416 cpc.

Imprescrittibilità exart. 1422 cod. civ.”; “Motivo B).

L’assenza dei contratti diappalto.

Prestazione di fatto.

Applicabilità dell’art. 2126 c.c.”;Motivo C), l’assenza di una copertura contrattuale formale dellaprestazione lavorativa del Davoli”, nonché i Motivi sub C, D edE, con i quali il Davoli si doleva della acclarata esistenza di unaorganizzazione in capo alle diverse ditte appaltatrici tali dalegittimare l’interposizione di manodopera, lamentando, invece,rispettivamente: l’esistenza di ordini e direttive in capo allasocietà committente e di organizzazione del committente inluogo dell’appaltatore; l’assenza in capo all’appaltatore del c.d.rischio di impresa; l’assenza del DUVRI, ed i profili di illegittimitàche ciò determinava sul contratto di appalto.5.

Tutto ciò premesso, la Corte giudicava l’appello dellavoratore fondato nei termini specificati nel dispositivo dellasua sentenza.6.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ArturoDavoli ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivie successiva memoria.7.

Resiste l’intimata società con controricorso.Numero registro generale 9694/2023Numero sezionale 591/2026Numero di raccolta generale 8988/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Data pubblicazione 09/04/20261.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la “nullità dellasentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazionedel principio di rispondenza tra il chiesto e il pronunciato postodall’art. 112 cod. proc. civ. – Connessa violazione e falsaapplicazione degli artt. 1 e 6, comma 2, della legge n. 71 del1994 – Erronea sussunzione della fattispecie concreta nellanorma astratta invocata”.2.

Con il secondo articolato motivo denuncia: “Violazionedel principio giurisprudenziale di non decorrenza dellaprescrizione nel corso di rapporti di lavoro di fatto – Connessa econseguente violazione dell’art. 2126 cod. civ. – Falsaapplicazione dell’art. 2948 cod. civ. per erronea sussunzionedella fattispecie concreta negli ambiti applicativi della normainvocata”.3.

Con il terzo motivo denuncia “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 2948 cod. civ. – Connessa e conseguenteviolazione ai fini della prescrizione dell’art. 18 della legge n. 300del 1970, nel testo successivo all’entrata in vigore della legge n.92 del 2012”.4.

Il primo motivo è infondato con profili d’inammissibilità.5.

Anzitutto, tale motivo non è formalmente ricondotto dalricorrente a nessuna delle tassative ipotesi di cui all’art. 360,comma primo, c.p.c.Inoltre, la prima parte del motivo, per come espressa inrubrica (“Nullità della sentenza e del procedimento perNumero registro generale 9694/2023violazione e falsa applicazione del principio di corrispondenzaN umero sezionale 591/2026Numero di raccolta generale 8988/2026tra il chiesto e il pronunciato posto dall’art. 112 cod. proc. civ.”),Data pubblicazione 09/04/2026sarebbe da sussumere nell’ipotesi di cui all’art. 360, commaprimo, n. 4), c.p.c.; mentre la seconda parte dello stesso motivo(“Connessa violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 6,comma 2, della legge n. 71 del 1994 – Erronea sussunzionedella fattispecie concreta nella norma astratta invocata”)all’evidenza dovrebbe essere ricondotta alla diversa ipotesi dicui all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.5.1.

Del resto è lo stesso ricorrente a specificare che ilmotivo di ricorso si articola in realtà su due censure,strettamente connesse ma riferibili a due vizi diversi, anche separalleli.5.2.

Tuttavia, secondo un consolidato orientamento diquesta Corte, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazioneche, attraverso la mescolanza e la sovrapposizione di ragioni traloro eterogenee, prospetti relativamente alla medesimaquestione motivi di censura tra di loro incompatibili comeavviene per i motivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360c.p.c., il primo dei quali presuppone la non contestazione dellaricostruzione fattuale mentre il secondo contesta proprio talericostruzione sulla base della non completa istruzione probatoria(così, ex plurimis, Cass. n. 1859/2021; n. 14634/2020; n.10212/2020).

Difatti, in seno al medesimo motivo di ricorso nonpossono coesistere censure caratterizzate da irredimibileeterogeneità, così che non risulti possibile scindere le ragioniposte a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando unasituazione di inestricabile promiscuità, tale da rendereNumero registro generale 9694/2023Numero sezionale 591/2026impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzioneNu mdeerol ldei r accolta generale 8988/2026Data pubblicazione 09/04/2026censure (Cass. n. 12625/2020).6.

Rileva, comunque, il Collegio che il motivo aggredisce iseguenti passaggi motivazionali dell’impugnata sentenza:“Sulla scorta delle considerazioni che precedono deve,allora, ricondursi alla mancata dimostrazione dei contratti diappalto la conseguenza della sussistenza della dedottainterposizione (L. n. 1369/1960) o somministrazione (D.Lgs n.276/2003) illecita di manodopera – almeno sino alla data distipula del primo Accordo quadro risalente all’1 dicembre 2009– interposizione vietata già dichiarata dal Tribunale, constatuizione ormai coperta da giudicato perché non contestata daPoste – con il corollario della costituzione di un rapporto dilavoro a tempo indeterminato con il soggetto utilizzatore delservizio sin dall’1 gennaio 1999, nei limiti della domanda comeconsacrata nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio.La decorrenza dell’inizio del rapporto non può retroagireall’1 settembre 1992 – come chiesto in alternativa nellemedesime conclusioni del ricorso di primo grado – ostandovi ildivieto di conversione del rapporto di lavoro alle dipendenzedella P.A., atteso che, solo a decorrere dal 1994 (con il D.L. n.487/1993, convertito nella L. n. 71/1994) l’[OSCURATO:PERSONA] e Telecomunicazioni è stata trasformata in Entepubblico economico denominato “[OSCURATO:PERSONA]” (poi divenuto,in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”) con conseguentenovazione del rapporto di lavoro dei dipendenti postali inrapporto di natura privatistica e, come tale, espressamenteregolato dalle norme di diritto privato, e soggetto alla disciplinaNumero registro generale 9694/2023Numero sezionale 591/2026del primo Ccnl stipulato in data 26 novembre 1994” (cosNì utmrearo ldai r accolta generale 8988/2026Data pubblicazione 09/04/2026pag. 10 e la pag. 11 dell’impugnata sentenza).7.

Ebbene, il ricorrente, in sintesi, dopo aver trascritto ingran parte le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo delgiudizio di primo grado, conclusioni che assume di averriproposto nell’atto di appello, sottolinea che “non sussiste unlimite nella domanda giudiziale; tanto è vero che è statarichiesta la costituzione del rapporto sin dalla data d’inizio dellaprestazione o da quella diversa data ritenuta di giustizia” (v. inextenso pagg. 4-5 del ricorso per cassazione).7.1.

Tali deduzioni, tuttavia, al di là dei rilevati profilid’inammissibilità del motivo, devono essere disattese.Giova in primo luogo mettere in luce che, come giàaccennato in narrativa, la Corte territoriale aveva avuto cura ditrascrivere in sentenza le lunghe ed articolate conclusioni chel’attore aveva formulato nel ricorso introduttivo di primo grado(v. pagg. 2-4 della sua sentenza).E in tali conclusioni l’istante chiedeva, tra l’altro, dichiararsi“costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempoindeterminato sin dalla data del 01/09/1992 e/o 01/01/1999e/o 01/03/2001 e/o 11/12/2009 e/o 14/6/2011 (o da quelladata ritenuta di giustizia), …” (nella conclusione sub 1), oppure“sin dall’inizio dalla data di inizio della prestazione (o da quelladiversa data ritenuta di giustizia)” (nella conclusione sub 6).7.2.

Incensurabilmente, perciò, la Corte territoriale non hapreso in considerazione date di decorrenza “intermedie” dicostituzione del rapporto tra quella più remota indicata dallaparte (1.9.1992) e quella dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (parimenti indicata dallaNumero registro generale 9694/2023Numero sezionale 591/2026parte), ed ha fatto capo a quest’ultima data, specificaNnudmoer o idni r accolta generale 8988/2026Data pubblicazione 09/04/2026proposito, come si è visto, “nei limiti della domanda comeconsacrata nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio”.Il ricorrente non pone in discussione il divieto diconversione del rapporto di lavoro alle dipendenze di una P.A.,quale era in origine [OSCURATO:PERSONA], considerato dalla Corte, maassume ora che tale divieto non fosse più operante dal 1°gennaio 1994, quando l’amministrazione pubblica postale erastata trasformata in ente pubblico economico, sicché sostieneche il rapporto di lavoro di cui è causa poteva decorrere appunto“dalla data del 1° gennaio 1994” (cfr. §

2. alle pagg. 5-6 delricorso).7.3.

Non censura, tuttavia, il ricorrente l’interpretazionedelle conclusioni rassegnate negli atti di parte (ricorsointroduttivo e ricorso in appello) che all’evidenza è sottesa allacensurata statuizione della Corte d’appello.Interpretazione che, del resto, è del tutto plausibile perchéin esse l’attore, poi appellante ed attuale ricorrente, si riferiva aprecise date alternative o residualmente a quella “data ritenutadi giustizia”, ma non ad una ipotetica data “intermedia” traquella del “01/9/1992” e quella del “01/01/1999”, sicché ilrimettersi anche all’individuazione giudiziale di una data“ritenuta di giustizia” ben poteva essere inteso come riferitosubordinatamente ad una data di costituzione del rapporto inipotesi ancor successiva a quella più recente (del “14/06/2011”)indicata dalla parte.7.4.

Non è, perciò, riscontrabile il vizio di minuspetizioneche deduce il ricorrente (nel senso che la Corte di meritoavrebbe dovuto accogliere la domanda con una decorrenzaNumero registro generale 9694/2023Numero sezionale 591/2026migliore ed anteriore rispetto a quella indivNiudmuerao tdai r accolta generale 8988/2026Data pubblicazione 09/04/2026nell’impugnata sentenza).8.

Parimenti infondato è il secondo motivo.9.

In tale motivo, da ricondursi ex officio esclusivamente almezzo della violazione di norme di diritto ex art. 360, commaprimo, n. 3), c.p.c., il ricorrente censura passaggi motivazionaliin realtà distinti dell’impugnata sentenza (v. pag. 6 del ricorsoper cassazione).Assume che: “La Corte d’Appello ha, dunque, attribuito iltrattamento economico e normativo nei limiti dell’eccepitaprescrizione quinquennale, dalla notifica del ricorso di primogrado.

E questo nonostante che, nello stesso brano sopracitato,sia stata accertata quanto meno la instaurazione di fatto delrapporto di natura privatistica dal 26 novembre 1994”.Sulla base di una serie di ulteriori considerazioni, sostieneche: “Pertanto pur in assenza di un valido costituirsi del rapportodi impiego, nel periodo dal 1° settembre al 1° gennaio 1994, ilricorrente ha diritto a percepire il trattamento economicostipendiale, per la prestazione resa di fatto a favoredell’amministrazione pubblica delle poste e telecomunicazioni”,e conclude che: “La Corte d’Appello di Palermo avrebbe infattidovuto riconoscere il diritto al trattamento economico estipendiale dalla data del 1° settembre 1992”.10.

Per disattendere tale doglianza, però, è sufficienteconsiderare che, come si è visto nell’esaminare e disattendereil primo motivo di ricorso, in base a statuizione risultataincensurabile in questa sede di legittimità la Corte d’appello hagiudicato possibile dichiarare costituito tra le parti un rapportoNumero registro generale 9694/2023di lavoro a tempo indeterminato inter partes solo “dall’1 gennaioN umero sezionale 591/2026Numero di raccolta generale 8988/20261999”, e non da data anteriore, sia pure in via di fatto, ai fini diData pubblicazione 09/04/2026cui all’art. 2126 c.c., invocato dal ricorrente.11.

E’ invece fondato il terzo motivo.12.

Com’è noto, questa Corte Suprema, nell’affrontare exprofesso la questione postasi in merito all’incidenza sul regimedella prescrizione delle modifiche alla disciplina dei licenziamentiintrodotte a cominciare dalla legge n. 92/2012, ha enunciato ilseguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempoindeterminato, così come modulato per effetto della l. n. 92 del2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti dipredeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di unaloro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità,sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momentodi entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine diprescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”(così Cass., sez. lav., sent., 6.8.2022, n. 26246).12.1.

Tale orientamento è stato successivamenteconfermato in numerose decisioni di legittimità (v., tra le altre,Cass. n. 29831/2022; n. 19493/2023; n. 21332/2023; n.21640/2023, n. 25477/2023).13.

La sentenza impugnata, perciò, non è conforme al suriportato principio di diritto, laddove in dispositivo quanto altrattamento economico riconosciuto al lavoratore si riferisce ai“limiti della maturata prescrizione quinquennale, rispetto alladata di notifica del ricorso di primo grado”.Numero registro generale 9694/2023Numero sezionale 591/202614.

In conclusione, rigettati il primo ed il secondo mNumoetriov doi r accolta generale 8988/2026Data pubblicazione 09/04/2026di ricorso, in accoglimento del terzo motivo la sentenzaimpugnata dev’essere cassata con rinvio alla medesima Corteterritoriale che, in differente composizione, dovrà provvedereanche circa le spese processuali, comprese quelle del giudizio dicassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati il primoe il secondo motivo.

Cassa la sentenza impugnata in relazioneal motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Palermo, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAntonella Pagetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante2026 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]591 CASTELLESE, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 934/2022 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 27/10/2022 R.G.N. 1175/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9694/2023Numero sezionale 591/2026Data pubblicazione 09/04/20261. Con sentenza n. 384/2020 il Tribunale di Marsala avevaintegralmente rigettato le domande che Davoli FerdinandoAntonino Arturo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Palermo, decidendo sull’appello proposto dal Davoli contro lasuddetta sentenza, e in riforma della stessa, dichiaravacostituito il rapporto di lavoro subordinato a tempoindeterminato tra le parti in causa dall’1 gennaio 1999, con ilconseguente diritto del lavoratore a ricevere il trattamentoeconomico previsto per il livello “D” di Addetto OperativoTrasporti (mansioni di autista addetto al trasporto dei prodottipostali) del CCNL applicabile ratione temporis, nei limiti dellamaturata prescrizione quinquennale, rispetto alla data dinotifica del ricorso di primo grado.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a)che l’attore, con il ricorso introduttivo del giudizio di primogrado, aveva dedotto di aver lavorato alle dipendenze di diverseditte che avevano operato e operavano sul territorio dellaProvincia di Trapani in appalto, in via esclusiva, con lacommittente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per i periodi in dettaglioindicati, compresi tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e la data del ricorso, ecomprensivi anche di periodi in cui egli aveva lavorato senzaformalizzazione del rapporto, per le ditte pure specificate; b)che aveva lavorato sempre con la qualifica di operaio e mansionidi autista addetto ai servizi postali, analoghe alle mansionidisimpegnate dai dipendenti diretti da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,osservando gli orari di apertura e chiusura degli uffici postalipresso i quali aveva svolto la sua attività lavorativa e ricevendoNumero registro generale 9694/2023Numero sezionale 591/2026ordini e direttive sempre da personale di [OSCURATO:PERSONA], Ncuhmeer on dei r accolta generale 8988/2026Data pubblicazione 09/04/2026aveva organizzato le prestazioni lavorative tramite l’uso dispecifici modelli; c) le articolate e complesse conclusionirassegnate dal ricorrente in quel ricorso, di cui [OSCURATO:PERSONA] inprimo grado aveva chiesto il rigetto.4. Inoltre, la Corte territoriale riportava diffusamente imotivi d’appello formulati dal lavoratore (“Motivo A) Assenzadella eccezione di prescrizione. Non rilevabilità d’ufficio ex art.2938 cod. civ. Violazione dell’art. 416 cpc. Imprescrittibilità exart. 1422 cod. civ.”; “Motivo B). L’assenza dei contratti diappalto. Prestazione di fatto. Applicabilità dell’art. 2126 c.c.”;Motivo C), l’assenza di una copertura contrattuale formale dellaprestazione lavorativa del Davoli”, nonché i Motivi sub C, D edE, con i quali il Davoli si doleva della acclarata esistenza di unaorganizzazione in capo alle diverse ditte appaltatrici tali dalegittimare l’interposizione di manodopera, lamentando, invece,rispettivamente: l’esistenza di ordini e direttive in capo allasocietà committente e di organizzazione del committente inluogo dell’appaltatore; l’assenza in capo all’appaltatore del c.d.rischio di impresa; l’assenza del DUVRI, ed i profili di illegittimitàche ciò determinava sul contratto di appalto.5. Tutto ciò premesso, la Corte giudicava l’appello dellavoratore fondato nei termini specificati nel dispositivo dellasua sentenza.6. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ArturoDavoli ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivie successiva memoria.7. Resiste l’intimata società con controricorso.Numero registro generale 9694/2023Numero sezionale 591/2026Numero di raccolta generale 8988/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Data pubblicazione 09/04/20261. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la “nullità dellasentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazionedel principio di rispondenza tra il chiesto e il pronunciato postodall’art. 112 cod. proc. civ. – Connessa violazione e falsaapplicazione degli artt. 1 e 6, comma 2, della legge n. 71 del1994 – Erronea sussunzione della fattispecie concreta nellanorma astratta invocata”.2. Con il secondo articolato motivo denuncia: “Violazionedel principio giurisprudenziale di non decorrenza dellaprescrizione nel corso di rapporti di lavoro di fatto – Connessa econseguente violazione dell’art. 2126 cod. civ. – Falsaapplicazione dell’art. 2948 cod. civ. per erronea sussunzionedella fattispecie concreta negli ambiti applicativi della normainvocata”.3. Con il terzo motivo denuncia “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 2948 cod. civ. – Connessa e conseguenteviolazione ai fini della prescrizione dell’art. 18 della legge n. 300del 1970, nel testo successivo all’entrata in vigore della legge n.92 del 2012”.4. Il primo motivo è infondato con profili d’inammissibilità.5. Anzitutto, tale motivo non è formalmente ricondotto dalricorrente a nessuna delle tassative ipotesi di cui all’art. 360,comma primo, c.p.c.Inoltre, la prima parte del motivo, per come espressa inrubrica (“Nullità della sentenza e del procedimento perNumero registro generale 9694/2023violazione e falsa applicazione del principio di corrispondenzaN umero sezionale 591/2026Numero di raccolta generale 8988/2026tra il chiesto e il pronunciato posto dall’art. 112 cod. proc. civ.”),Data pubblicazione 09/04/2026sarebbe da sussumere nell’ipotesi di cui all’art. 360, commaprimo, n. 4), c.p.c.; mentre la seconda parte dello stesso motivo(“Connessa violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 6,comma 2, della legge n. 71 del 1994 – Erronea sussunzionedella fattispecie concreta nella norma astratta invocata”)all’evidenza dovrebbe essere ricondotta alla diversa ipotesi dicui all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.5.1. Del resto è lo stesso ricorrente a specificare che ilmotivo di ricorso si articola in realtà su due censure,strettamente connesse ma riferibili a due vizi diversi, anche separalleli.5.2. Tuttavia, secondo un consolidato orientamento diquesta Corte, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazioneche, attraverso la mescolanza e la sovrapposizione di ragioni traloro eterogenee, prospetti relativamente alla medesimaquestione motivi di censura tra di loro incompatibili comeavviene per i motivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360c.p.c., il primo dei quali presuppone la non contestazione dellaricostruzione fattuale mentre il secondo contesta proprio talericostruzione sulla base della non completa istruzione probatoria(così, ex plurimis, Cass. n. 1859/2021; n. 14634/2020; n.10212/2020). Difatti, in seno al medesimo motivo di ricorso nonpossono coesistere censure caratterizzate da irredimibileeterogeneità, così che non risulti possibile scindere le ragioniposte a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando unasituazione di inestricabile promiscuità, tale da rendereNumero registro generale 9694/2023Numero sezionale 591/2026impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzioneNu mdeerol ldei r accolta generale 8988/2026Data pubblicazione 09/04/2026censure (Cass. n. 12625/2020).6. Rileva, comunque, il Collegio che il motivo aggredisce iseguenti passaggi motivazionali dell’impugnata sentenza:“Sulla scorta delle considerazioni che precedono deve,allora, ricondursi alla mancata dimostrazione dei contratti diappalto la conseguenza della sussistenza della dedottainterposizione (L. n. 1369/1960) o somministrazione (D.Lgs n.276/2003) illecita di manodopera – almeno sino alla data distipula del primo Accordo quadro risalente all’1 dicembre 2009– interposizione vietata già dichiarata dal Tribunale, constatuizione ormai coperta da giudicato perché non contestata daPoste – con il corollario della costituzione di un rapporto dilavoro a tempo indeterminato con il soggetto utilizzatore delservizio sin dall’1 gennaio 1999, nei limiti della domanda comeconsacrata nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio.La decorrenza dell’inizio del rapporto non può retroagireall’1 settembre 1992 – come chiesto in alternativa nellemedesime conclusioni del ricorso di primo grado – ostandovi ildivieto di conversione del rapporto di lavoro alle dipendenzedella P.A., atteso che, solo a decorrere dal 1994 (con il D.L. n.487/1993, convertito nella L. n. 71/1994) l’[OSCURATO:PERSONA] e Telecomunicazioni è stata trasformata in Entepubblico economico denominato “[OSCURATO:PERSONA]” (poi divenuto,in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”) con conseguentenovazione del rapporto di lavoro dei dipendenti postali inrapporto di natura privatistica e, come tale, espressamenteregolato dalle norme di diritto privato, e soggetto alla disciplinaNumero registro generale 9694/2023Numero sezionale 591/2026del primo Ccnl stipulato in data 26 novembre 1994” (cosNì utmrearo ldai r accolta generale 8988/2026Data pubblicazione 09/04/2026pag. 10 e la pag. 11 dell’impugnata sentenza).7. Ebbene, il ricorrente, in sintesi, dopo aver trascritto ingran parte le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo delgiudizio di primo grado, conclusioni che assume di averriproposto nell’atto di appello, sottolinea che “non sussiste unlimite nella domanda giudiziale; tanto è vero che è statarichiesta la costituzione del rapporto sin dalla data d’inizio dellaprestazione o da quella diversa data ritenuta di giustizia” (v. inextenso pagg. 4-5 del ricorso per cassazione).7.1. Tali deduzioni, tuttavia, al di là dei rilevati profilid’inammissibilità del motivo, devono essere disattese.Giova in primo luogo mettere in luce che, come giàaccennato in narrativa, la Corte territoriale aveva avuto cura ditrascrivere in sentenza le lunghe ed articolate conclusioni chel’attore aveva formulato nel ricorso introduttivo di primo grado(v. pagg. 2-4 della sua sentenza).E in tali conclusioni l’istante chiedeva, tra l’altro, dichiararsi“costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempoindeterminato sin dalla data del 01/09/1992 e/o 01/01/1999e/o 01/03/2001 e/o 11/12/2009 e/o 14/6/2011 (o da quelladata ritenuta di giustizia), …” (nella conclusione sub 1), oppure“sin dall’inizio dalla data di inizio della prestazione (o da quelladiversa data ritenuta di giustizia)” (nella conclusione sub 6).7.2. Incensurabilmente, perciò, la Corte territoriale non hapreso in considerazione date di decorrenza “intermedie” dicostituzione del rapporto tra quella più remota indicata dallaparte (1.9.1992) e quella dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (parimenti indicata dallaNumero registro generale 9694/2023Numero sezionale 591/2026parte), ed ha fatto capo a quest’ultima data, specificaNnudmoer o idni r accolta generale 8988/2026Data pubblicazione 09/04/2026proposito, come si è visto, “nei limiti della domanda comeconsacrata nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio”.Il ricorrente non pone in discussione il divieto diconversione del rapporto di lavoro alle dipendenze di una P.A.,quale era in origine [OSCURATO:PERSONA], considerato dalla Corte, maassume ora che tale divieto non fosse più operante dal 1°gennaio 1994, quando l’amministrazione pubblica postale erastata trasformata in ente pubblico economico, sicché sostieneche il rapporto di lavoro di cui è causa poteva decorrere appunto“dalla data del 1° gennaio 1994” (cfr. § 2. alle pagg. 5-6 delricorso).7.3. Non censura, tuttavia, il ricorrente l’interpretazionedelle conclusioni rassegnate negli atti di parte (ricorsointroduttivo e ricorso in appello) che all’evidenza è sottesa allacensurata statuizione della Corte d’appello.Interpretazione che, del resto, è del tutto plausibile perchéin esse l’attore, poi appellante ed attuale ricorrente, si riferiva aprecise date alternative o residualmente a quella “data ritenutadi giustizia”, ma non ad una ipotetica data “intermedia” traquella del “01/9/1992” e quella del “01/01/1999”, sicché ilrimettersi anche all’individuazione giudiziale di una data“ritenuta di giustizia” ben poteva essere inteso come riferitosubordinatamente ad una data di costituzione del rapporto inipotesi ancor successiva a quella più recente (del “14/06/2011”)indicata dalla parte.7.4. Non è, perciò, riscontrabile il vizio di minuspetizioneche deduce il ricorrente (nel senso che la Corte di meritoavrebbe dovuto accogliere la domanda con una decorrenzaNumero registro generale 9694/2023Numero sezionale 591/2026migliore ed anteriore rispetto a quella indivNiudmuerao tdai r accolta generale 8988/2026Data pubblicazione 09/04/2026nell’impugnata sentenza).8. Parimenti infondato è il secondo motivo.9. In tale motivo, da ricondursi ex officio esclusivamente almezzo della violazione di norme di diritto ex art. 360, commaprimo, n. 3), c.p.c., il ricorrente censura passaggi motivazionaliin realtà distinti dell’impugnata sentenza (v. pag. 6 del ricorsoper cassazione).Assume che: “La Corte d’Appello ha, dunque, attribuito iltrattamento economico e normativo nei limiti dell’eccepitaprescrizione quinquennale, dalla notifica del ricorso di primogrado. E questo nonostante che, nello stesso brano sopracitato,sia stata accertata quanto meno la instaurazione di fatto delrapporto di natura privatistica dal 26 novembre 1994”.Sulla base di una serie di ulteriori considerazioni, sostieneche: “Pertanto pur in assenza di un valido costituirsi del rapportodi impiego, nel periodo dal 1° settembre al 1° gennaio 1994, ilricorrente ha diritto a percepire il trattamento economicostipendiale, per la prestazione resa di fatto a favoredell’amministrazione pubblica delle poste e telecomunicazioni”,e conclude che: “La Corte d’Appello di Palermo avrebbe infattidovuto riconoscere il diritto al trattamento economico estipendiale dalla data del 1° settembre 1992”.10. Per disattendere tale doglianza, però, è sufficienteconsiderare che, come si è visto nell’esaminare e disattendereil primo motivo di ricorso, in base a statuizione risultataincensurabile in questa sede di legittimità la Corte d’appello hagiudicato possibile dichiarare costituito tra le parti un rapportoNumero registro generale 9694/2023di lavoro a tempo indeterminato inter partes solo “dall’1 gennaioN umero sezionale 591/2026Numero di raccolta generale 8988/20261999”, e non da data anteriore, sia pure in via di fatto, ai fini diData pubblicazione 09/04/2026cui all’art. 2126 c.c., invocato dal ricorrente.11. E’ invece fondato il terzo motivo.12. Com’è noto, questa Corte Suprema, nell’affrontare exprofesso la questione postasi in merito all’incidenza sul regimedella prescrizione delle modifiche alla disciplina dei licenziamentiintrodotte a cominciare dalla legge n. 92/2012, ha enunciato ilseguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempoindeterminato, così come modulato per effetto della l. n. 92 del2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti dipredeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di unaloro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità,sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momentodi entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine diprescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”(così Cass., sez. lav., sent., 6.8.2022, n. 26246).12.1. Tale orientamento è stato successivamenteconfermato in numerose decisioni di legittimità (v., tra le altre,Cass. n. 29831/2022; n. 19493/2023; n. 21332/2023; n.21640/2023, n. 25477/2023).13. La sentenza impugnata, perciò, non è conforme al suriportato principio di diritto, laddove in dispositivo quanto altrattamento economico riconosciuto al lavoratore si riferisce ai“limiti della maturata prescrizione quinquennale, rispetto alladata di notifica del ricorso di primo grado”.Numero registro generale 9694/2023Numero sezionale 591/202614. In conclusione, rigettati il primo ed il secondo mNumoetriov doi r accolta generale 8988/2026Data pubblicazione 09/04/2026di ricorso, in accoglimento del terzo motivo la sentenzaimpugnata dev’essere cassata con rinvio alla medesima Corteterritoriale che, in differente composizione, dovrà provvedereanche circa le spese processuali, comprese quelle del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati il primoe il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazioneal motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Palermo, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAntonella Pagetta
Sentenza Cassazione n. 08988/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris