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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 12275/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI-~-~strerééelperrtt udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 28224/21 [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., involgendosi una non consentita valutazione della ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e prospettata una aspecifica questione sulla qualificazione giuridica del reato.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 16.12.2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente Ang lo [OSCURATO:PERSONA] ostanzo '%fin 0 4 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI-~-~strerééelperrtt udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 28224/21 [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., involgendosi una non consentita valutazione della ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e prospettata una aspecifica questione sulla qualificazione giuridica del reato. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 16.12.2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente Ang lo [OSCURATO:PERSONA] ostanzo '%fin 0 4 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12275/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris