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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18676/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]' avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI • dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio della motivazione della sentenza impugnata in riferimento alla mancata prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata (comma quarto dell'art. 99 cod. pen.), è manifestamente infondato in diritto, giacché in contrasto con una precisa disposizione di legge impeditiva (art. 69, comma quarto, cod. pen.); che gli altri argomenti peccano di assoluta genericità, soprattutto se posti a fronte di una motivazione che diffusamente si è spesa sul trattamento sanzionatorio, caratterizzato da ampia discrezionalità decisoria del giudice di merito; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]' avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI • dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio della motivazione della sentenza impugnata in riferimento alla mancata prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata (comma quarto dell'art. 99 cod. pen.), è manifestamente infondato in diritto, giacché in contrasto con una precisa disposizione di legge impeditiva (art. 69, comma quarto, cod. pen.); che gli altri argomenti peccano di assoluta genericità, soprattutto se posti a fronte di una motivazione che diffusamente si è spesa sul trattamento sanzionatorio, caratterizzato da ampia discrezionalità decisoria del giudice di merito; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 18676/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris