CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 17206/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rt. 23, comma 8 bis, decreto-legge n. 137 del 2020 conv. in legge n. 176 del 2020.[OSCURATO:PERSONA] 5.Con unico motivo, deducendo violazione dell’art. 113 cod.proc.civ., della legge n.335 del 1995 e dell’art. 24 Cost., il ricorrente si duole dell’erroneità della pronuncia per avere dichiarato l’inammissibilità, per carenza di interesse, dell’opposizione all’estratto di ruolo con la quale si era agito assumendo che il credito,per le somme iscritte a ruolo, si era comunque prescritto, successivamente alla notifica delle cartelle. 6.Il ricorso è da rigettare in applicazione dei principi già affermati da Cass.n. 10595 del 2023, ed altre successive conformi, alla luce dell’intervento della sentenza n. 26283 del 2022 delle Sezioni Unite di questa Corte. 7.L’intervento delle Sezioni Unite è derivato dalla introduzione nell’ordinamento dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l.n. 215 del 2021 recante la tipizzazione dell'interesse ad agire in subiecta materia, questo può dirsi sussistente ove il contribuente dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48- bis, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. 8.Da tale decisione sono state tratte le massime ufficiali secondo cui: in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.); inoltre, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. 9. I l ricorrente principale ha proposto ricorso impugnando l’estratto di ruolo di cui era venuto a conoscenza perché recatosi spontaneamente presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate Riscossione; oggetto della domanda è stato l’accertamento della prescrizione, sul presupposto, a suo dire, della inesistenza della notifica delle plurime cartelle risultanti dall’estratto di ruolo. 10.Sulla questione dell’ ammissibilità di un’azione di tale contenuto, questa Sezione ha, prima dell’intervento delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, espresso il principio secondo cui (Cass. nn. 29294 del 2019; 15603 del 2020) in materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando -sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice. 11.In particolare, l'interesse ad agire è stato ravvisato nella contestazione da parte dell'ente previdenziale dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella. 12.Il ricorrente originario non ha provveduto a dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire richiesto nei termini sopra indicati dalle Sezioni Unite e correttamente la sentenza impugnata, accertata l’avvenuta e rituale notificazione delle cartelle, mai contestata, ha ritenuto insussistente la necessaria condizione dell'azione. 13. C onformarsi al principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, comporta il necessario superamento di quanto questa Sezione aveva affermato con la citata Cass. n. 29294 del 2019, in relazione all’ammissibilità dell’azione di accertamento dell’avvenuta prescrizione dei contributi oggetto di cartelle o avvisi di addebito, là dove si affermi di esserne venuti a conoscenza solo attraverso il rilascio di un estratto del ruolo e senza che siano intervenuti atti concreti finalizzati alla esecuzione del credito contributivo non soddisfatto. 14.Va ulteriormente osservato che Cass.,Sez.Un., n.26283 del 2022, dopo aver operato una ricognizione (nei punti da 11 a 12) dello stato della giurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardo all'interesse a promuovere azione di accertamento negativodella sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, ha chiarito che nessun vuoto di tutela deriva dal divieto di impugnare l’estratto di ruolo, in quanto, “ in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.). 15.Ebbene, in definitiva, tenuto conto della cornice illustrata, la sentenza impugnata ha accertat o, nella specie, la incontestata ritualità della notificazione delle numerose cartelle non opposte tempestivamente, e correttamente ha escluso l’interesse ad agire dell’attuale ricorrente per sentire affermare - sul presupposto (rivelatosi, dunque, infondato) di non aver mai avuto prima notizia di alcun atto impositivo o esecutivo - l’estinzione del credito portato dalle cartelle per fatti estintivi successivi alla notificazione delle cartelle. 16.Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, in favore di ADER; non si provvede alla regolazione delle spese per le parti che non hanno svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese, liquidate in favore di ADERin euro 7.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensidell’art.13,co.1-quater,d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo