CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 45654/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata nei confronti, per quel che qui rileva, di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Bari - previa rinuncia da parte dell'imputato do tutti i motivi di appello, fatta eccezione per quelli inerenti all'individuazione delle pene - ha accolto la proposta di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. e ha rideterminato la pena irrogata in anni 1, mesi 6 e giorni 6 di reclusione. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena. Il ricorso è inammissibile, proponendo censure relative a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si sono trasfusi nella illegalità della pena stessa (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso