CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 24710/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25798-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , unitamente ai quali è elett.te dom.ta in ROMA, al V.[OSCURATO:PERSONA], n. 32, presso lo studio dell’0AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 759 della [OSCURATO:PERSONA] dell’EMILIA-[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ ENI S . P . A .impugnò, innanzi alla C.T.P. di Bologna, il provvedimento con cui AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] le negò il rimborso delle accise sostenute dalla contribuente per l’uso, in un proprio impianto, di gas naturale estratto; che l’adita C.T.P., con sentenza n. 137/1/10, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della Emilia-[OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 759, depositata il 03/04/2016 rigettò il gravame osservando –per quanto in questa sede ancora rileva – come, inammissibile per novità essendo l’eccezione, sollevata dall’ AGENZIA con l’atto di appello, di inammissibilità della domanda di rimborso formulata dall’ ENI per violazione dell’art. 29 della l. n. 428 del 1990 (norma comunque ritenuta dai giudici di seconde cure inapplicabile, per essere la fattispecie – si opina - regolata dall’art. 14 del D.Lgs. n. 504 del 1995), nel merito la richiesta di rimborso della contribuente risultasse comunque fondata, per avvenire il consumo del gas in questione per autoconsumo, anche alla luce dei “chiarimenti inviati dalla Comunità e agli atti di causa” (cfr. p. 3 della motivazione); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi; si è costituita con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380- bis.1cod. proc. civ., l’ ENI S . P . A .; Rilevato che con il terzo motivo – da esaminare in via preliminare, per evidente antecedenza logico-giuridica - parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) l’“error in procedendo…per disapplicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, DLgs 31 dicembre 1992, n. 546 applicabile ex art. 61 dello stesso atto normativo nonché dell’art. 111, comma 6, Cost.” (cfr. ricorso, p. 6), per avere la C.T.R. reso una motivazione apparente circa la sussistenza dei requisiti, in capo alla contribuente, per godere del beneficio dell’esenzione dell’accisa sul consumo del gas; che il motivo è infondato; che è noto che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. 1, 3.3.2022, n. 7090, Rv. 664120-01; Cass., Sez. U, 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01); che, in particolare, ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758, Rv. 664061- 01; Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088-01); che, tanto premesso, ritiene il Collegio come il prospettato vizio non ricorra, considerato che la C.T.R. ha chiarito – sia pure sinteticamente - le ragioni per cui ha ritenuto che la contribuente avesse diritto a godere dell’agevolazione fiscale in commento, ravvisando la ricorrenza, nella specie e sulla scorta “dei chiarimenti inviati dalla Comunità e agli atti di causa”, di una ipotesi di autoconsumo di gas naturale estratto, perciò soggetta, nella lettura dei giudici di appello, alla disciplina di cui all’art. 21, comma 3, della Direttiva (CE) -altra questione è se tale decisione sia o meno corretta, ma sul punto si tornerà infra, a proposito del quarto motivo di ricorso; che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 3, cod. proc. civ.) dell’“errore in procedendo…per violazione dell’art. 57 DLgs [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546, e contestuale violazione…dell’art. 29, comma 4, della Legge 29/12/1990, n. 428, in relazione al principio di non contestazione” (cfr. ricorso, pp. 4), per non avere la C.T.R. considerato che la mancata comunicazione della richiesta di rimborso all’Agenzia delle Entrate rappresentava una circostanza non contestata dalla contribuente, peraltro ritenendo – ancora una volta erroneamente - inammissibile, per novità, la relativa eccezione che, al contrario, è “pacificamente considerata dalla giurisprudenza di legittimità come rilevabile ex officio” (cfr. ivi, penultimo cpv., ult. periodo); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione..dell’art. 29, comma 4, della Legge 29/12/1990, n. 428, in combinato disposto con gli artt. 14 e 68 del DLgs 26.10.1995, n. 504” (cfr. ricorso, p. 5), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto la fattispecie disciplinata dall’art. 14 del T.U.A., che avrebbe avuto l’effetto “in sostanza [di determinare] un’abrogazione implicita dell’art. 29, comma 4, della L. 428/90” (cfr. ivi, ult. cpv.); che i motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese – sono, nel loro complesso , fondati; che va anzitutto superata l’eccezione di inammissibilità del primo motivo, sollevata dall’ ENI alla p. 5 del controricorso: l’articolazione di un singolo motivo di ricorso per cassazione in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, infatti, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta –come nella specie - di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., Sez. U, 6.5.2015, n. 9100, Rv. 635452-01); che, posto quanto precede, l'inottemperanza all’obbligo di comunicare la domanda di rimborso anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza, previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 29, comma 4, della l. n. 428 del 1990 non solo è rilevabile d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del giudizio (e, dunque, non soggiace al divieto di nova in appello), integrando un requisito che attiene alla possibilità del contribuente di ottenere il rimborso reclamato (cfr. Cass., Sez. 5, 23.7.2019, n. 19811, non massimata, in motivazione, p. 3, penultimo cpv.), ma neppure è stato implicitamente abrogato dal sopravvenuto art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995, che impone la proposizione dell'istanza entro i due anni dal pagamento, trattandosi di disposizione meramente integrativa della precedente, siccome funzionale all'esigenza di rendere edotta l'Agenzia delle Entrate della presentazione di domande di rimborso, in relazione a possibili effetti sui redditi dichiarati dell'esercizio di competenza, né si pone in contrasto col diritto unionale, come statuito da Corte di giustizia, 9 febbraio 1999, in causa C- 343/96 (arg. da Cass., Sez. 5, 16.3.2020, n. 7279, Rv. 657547-01); che sotto altro verso, è stato altresì chiarito che il predetto obbligo di comunicazione non opera comunque indiscriminatamente, occorrendo in ogni caso che la relativa spesa abbia concorso a formare il reddito d'impresa della contribuente istante: “l'inciso contenuto nel quarto comma della previsione normativa in esame, secondo cui, ai fini del diritto al rimborso il contribuente deve, a pena di inammissibilità, fare la comunicazione dell'istanza anche all'Agenzia delle entrate, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito di impresa, deve essere letto e interpretato alla luce di quanto disposto dal comma secondo, che esclude il diritto al rimborso nel caso di traslazione dell'onere su altri soggetti, posto che è evidente che solo nel caso in cui non sia avvenuta la suddetta traslazione può ragionarsi in termini di incisione del pagamento dell'accise versate sul reddito di impresa, con conseguente diritto al rimborso” (così, in motivazione, alle pp. 3, ult. cpv. e 4, la già cit. Cass., Sez. 5, 23.7.2019, n. 19811); che, dunque, la C.T.R. ha errato (a) non solo nel ritenere l’eccezione in commento inammissibile per novità, laddove questa era invece sottratta al divieto di nova in appello , potendo essere rilevata anche ex officio in tale grado di giudizio, ma anche (b) nel considerare la fattispecie, siccome disciplinata dall’art. 14 cit., per ciò stesso non bisognosa, ai fini dell’integrazione dei requisiti per ottenere il rimborso in questione, della previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate; che quanto precede determina l’assorbimento del quarto motivo di ricorso (l’accertamento dell’avvenuta previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate rappresentando infatti, per quanto detto, un antecedente logico-giuridico rispetto alla verifica della corretta applicazione della normativa de qua vertitur, sulla quale la C.T.R. sarà nuovamente chiamata a pronunziarsi in sede di rinvio, per effetto della cassazione della decisione impugnata); Ritenuto, in conclusione che il primo ed il secondo motivo di ricorso debbano essere accolti, con rigetto del terzo ed assorbimento del quarto: non potendo la causa essere decisa nel merito, occorrendo ulteriori accertamenti in fatto (concernenti, tra l’altro, l’esistenza della comunicazione all’Agenzia delle Entrate, la relativa data ed oggetto, nonché il periodo di riferimento), la decisione impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, con rigetto del terzo ed assorbimento del quarto. Per l’effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizi