Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:411
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 giugno 2006 – Commissione / Finlandia
([OSCURATO:PERSONA]249/05)
«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato — Artt. 28 CE e 49 CE — Sesta direttiva IVA — Artt. 21 e 22 — Obbligo per un soggetto passivo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] da quello ove effettua operazioni imponibili, di designare
un rappresentante fiscale non direttamente debitore dell’IVA»
Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Debitori dell’imposta (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 21 e 22) (v. punto 56 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 28 e 49 CE nonché degli artt. 21 e 22 della direttiva del Consiglio 17
maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra
d’affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) – Legislazione nazionale
che prevede l’obbligo, per un soggetto passivo non residente all’interno del paese, ma che vi effettua operazioni imponibili,
di designare un rappresentante fiscale non direttamente debitore dell’imposta
Dispositivo
1)
Imponendo la designazione di un rappresentante fiscale ai soggetti passivi non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] effettuano
operazioni imponibili e sono [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] o in uno Stato terzo con cui è stata conclusa una convenzione
in materia di assistenza reciproca delle autorità competenti per quanto riguarda le imposte indirette il cui campo di applicazione
corrisponde a quello definito nella direttiva del Consiglio 15 marzo 1976, 76/308/CEE, relativa all’assistenza reciproca in
materia di ricupero dei crediti risultanti da determinate spese, dazi, imposte ed altre operazioni, come modificata dalla
direttiva del Consiglio 15 giugno 2001, 2001/44/CE, e nel regolamento (CE) del Consiglio 7 ottobre 2003, n. 1798, relativo
alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92, la
Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi degli artt. 21 e 22 della sesta direttiva del Consiglio
17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla
cifra d’affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva
del Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/115/CE.
2)
La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.