CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 45670/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro insisteva per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Caltanissetta, sezione per il riesame delle misure cautelari personali, rigettava l'appello proposto contro l'ordinanza che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura interdittiva del "divieto di esercizio dell'attività d'impresa", nonché del "divieto di assumere uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese" in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ad una serie di truffe aggravate in danno della Agea. A [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società agricola "[OSCURATO:PERSONA] F", si contestava di avere chiesto finanziamenti all'Unione europea, adducendo di essere conduttrice di terreni che le sarebbero stati locati da persone che non ne erano effettivamente proprietarie o che non potevano disporre dei terreni perché il contratto di compravendita era con patto di riservato dominio. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. vizio di motivazione: l'ordinanza genetica, contrariamente a quanto ritenuto, sarebbe affetta da carenza assoluta di motivazione in quanto si sarebbe limitata a riportare i contenuti della richiesta di misura cautelare, senza fornire alcuna autonoma valutazione degli elementi di prova posti a sostegno del riconoscimento dei gravi indizi di col pevolezza . 2.1.1. Il motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha rilevato che il giudice che aveva emesso il provvedimento genetico non si era limitato a recepire acriticamente le richieste del pubblico ministero, ma aveva espresso valutazioni indicative dell'effettivo vaglio del compendio indiziario raccolto. Si tratta di una valutazione coerente con la struttura del provvedimento genetico che, pur riportando l'esito dell'attività investigativa, si caratterizza per la presenza di autonome valutazioni del giudicante. 2.2. Violazione di legge (art. 640-bis cod. pen., 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: si deduceva (a) che le compravendite poste alla base dei contratti di locazione ritenute viziate erano tuttora valide civilisticamente; (b) per quanto riguarda i terreni oggetto di esproprio non sarebbe stato considerato che lo stesso, pur risalente al 23 gennaio 1985, era stato al annotato presso l'Agenzia delle entrate solo il 9 Aprile del 2021, mentre la compravendita relativa a tali terreni risaliva al 23 Aprile 2014. 2.2.1. Anche questo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa degli elementi di prova raccolti, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Con riguardo alle censure riproposte con il ricorso per cassazione i giudici dell'appello avevano già rilevato, condivisibilmente, l'irrilevanza della validità civilistica dei contratti simulati. E con riguardo al tema del terreno espropriato veniva offerta una ineccepibile motivazione, che evidenziava come fosse emerso che il terreno in questione, di natura demaniale, era stato venduto fraudolentemente da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]; il venditore aveva infatti dichiarato falsamente di avere acquisito il bene per usucapione (pag. 10 del provvedimento impugnato). Si tratta di motivazione prova di vizi logici che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.3. Violazione di legge (art. 640-bis cod. pen., 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo: non sarebbe stato considerato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato alle compravendite dei terreni che la società della quale era rappresentante aveva locato per chiedere il finanziamento, né sarebbe stato dimostrato che la ricorrente conoscesse la clausola di indivisibilità e non trasferibilità contenute nell'atto di acquisto di uno terreni (acquistato da ISMEA da [OSCURATO:PERSONA]). 2.3.1. Anche in questo caso il ricorrente invoca una rivalutazione non consentita della capacità dimostrativa delle prove. Sul punto il Tribunale ha offerto una motivazione esaustiva e non censurabile rilevando come dal compendio indiziario raccolto era emerso che [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA], avevano ideato ed attuato un consolidato sistema per trarre in inganno l'ente pagatore, che prevedeva compravendite simulate poste in essere dai parenti della ricorrente e successivi contratti di locazione dei beni così compravenduti, il tutto per ottenere la fittizia disponibilità dei fondi necessari per ottenere i contributi AGEA. Le modalità della frode, effettuata in modo reiterato e seriale, ed i rapporti di parentela sono stati considerati elementi incompatibili con l'assenza dell'elemento soggettivo (pag. 13 del provvedimento impugnato). 2.4. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari: la misura cautelare reale inibiva di fatto nuove condotte, a ciò si aggiungeva che l'Agea aveva imposto la sospensione di ogni attività istruttoria per le domande presentate per gli anni 2021 e 2022. 2.4.1. Il motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale, con motivazione ineccepibile, ha rilevato come la reiterazione delle condotte e le modalità delle stesse indicava chiaramente il pericolo di reiterazione contestato, nulla rilevando il fatto che le pratiche pendenti per ottenere i contributi fossero state sospese dall'Agea, in quanto il rischio dì reiterazione riguarda condotte fraudolente "in genere" e non necessariamente "le stesse" condotte per le quali si procede. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C