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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 18691/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12530/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di assicurazione S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 5; – controricorrente – F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 12530/2021 Numero sezionale 5490/2022 Numero di raccolta generale 18691/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; – intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, n. 887/2020, depositata il 19 ottobre 2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due mezzi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di assicurazione S.p.a. (che resiste con controricorso) e di [OSCURATO:PERSONA] (che non svolge difese), per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Crotone ha confermato il rigetto, pronunciato in primo grado dal Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], della sua domanda volta alla condanna del Carceo e della predetta compagnia al risarcimento dei danni subiti quale terzo trasportato nell’autovettura di proprietà del Carceo a seguito di sinistro occorso in data 8 marzo 2015. essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; la controricorrente ha depositato memoria; Considerato che: occorre preliminarmente rilevare che il ricorso non risulta notificato al Carceo; l’inammissibilità del ricorso, che si va appresso a evidenziare, rende tuttavia ultroneo ed inutilmente dispendioso e defatigante l’altrimenti necessario ordine di rinnovazione della notifica; il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 12530/2021 Numero sezionale 5490/2022 Numero di raccolta generale 18691/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti; ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (v.

Cass. Sez.

U.22/03/2010, n. 6826; Cass. 21/05/2018, n. 12515; 10/05/2018, n. 11287; 17/06/2013, n. 15106). ebbene, nella specie, il ricorso si espone ad un preliminare ed assorbente rilievo di inammissibilità, per palese inosservanza del requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.; risulta, infatti, gravemente carente l’esposizione sommaria dei fatti, da detta norma richiesta a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, allo scopo di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez.

U 18/05/2006, n. 11653); la prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 12530/2021 Numero sezionale 5490/2022 Numero di raccolta generale 18691/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez.

U 20/02/2003, n. 2602); stante tale funzione, per soddisfare detto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello; nella specie il ricorrente si limita a esporre i termini generali della lite ma non anche il contenuto della sentenza di primo grado e, soprattutto, omette del tutto di indicare le ragioni pose a fondamento della decisione impugnata, non ricavabili nemmeno dalla illustrazione dei motivi; pur prescindendo da tale preliminare rilievo i motivi palesano comunque entrambi intrinseci profili di inammissibilità; con il primo di essi il ricorrente denuncia, infatti, «violazione e falsa applicazione degli art. 165, 166, 359, 115 166, 347 c.p.c. comma 3 ed art. 88 c.p.c. nonché violazione dei principi del giusto processo ex art. 111 cost.» per avere il Tribunale omesso di acquisire il fascicolo d’ufficio del primo grado di giudizio, ma non precisa quali documenti o verbali di prova il giudice avrebbe potuto trarre e per quali ragioni questi avrebbero dovuto considerarsi decisivi ai fini di un diverso esito del giudizio; va al riguardo rammentato che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (contraddittoriamente richiamato anche dal ricorrente, che però non ne trae evidentemente le univoche conseguenze applicative) l'acquisizione del fascicolo di ufficio di primo F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 12530/2021 Numero sezionale 5490/2022 Numero di raccolta generale 18691/2022 grado, ai sensi dell'art. 347 cod. proc. civ., è affidata Data pubblicazione 09/06/2022 all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione, sicché l'omessa acquisizione, cui non consegue un vizio del procedimento di secondo grado né della relativa sentenza, può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione solo ove si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili aliunde e specificamente indicati dalla parte interessata (Cass. n. 688 del 19/01/2010; n. 20631 del 07/08/2018; n. 9498 del 04/04/2019); con il secondo motivo il ricorrente denuncia poi «violazione dell’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5 … nonché (de)gli art. 115 e 116 c.p.c. e (dell’)art. 2967 c.c. per avere il Tribunale «erroneamente interpretato le testimonianze rese in ordine alla ricostruzione del sinistro», lamentando poi anche l’omessa considerazione di prove testimoniali; muove però, al riguardo, censure: a) generiche e del tutto inosservanti dell’onere di specifica indicazione degli atti (prove testimoniali) e documenti richiamati, in violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.; b) comunque palesemente estranee ai paradigmi censori evocati, che certo non consentono la sollecitazione nel giudizio di legittimità di un mero riesame del materiale istruttorio (v.

Cass. Sez.

U. 07/04/2014, nn. 8053-8054, quanto al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; Cass. Sez.

U. n. 20867 del 30/09/2020; Cass. Sez.

U. 05/08/2016, n. 16598; Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass.20/10/2016, n. 21238); il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 12530/2021 Numero sezionale 5490/2022 Numero di raccolta generale 18691/2022 versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1Data pubblicazione 09/06/2022- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 25 maggio 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a :

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12530/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di assicurazione S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 5; – controricorrente – F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 12530/2021 Numero sezionale 5490/2022 Numero di raccolta generale 18691/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; – intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, n. 887/2020, depositata il 19 ottobre 2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due mezzi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di assicurazione S.p.a. (che resiste con controricorso) e di [OSCURATO:PERSONA] (che non svolge difese), per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Crotone ha confermato il rigetto, pronunciato in primo grado dal Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], della sua domanda volta alla condanna del Carceo e della predetta compagnia al risarcimento dei danni subiti quale terzo trasportato nell’autovettura di proprietà del Carceo a seguito di sinistro occorso in data 8 marzo 2015. essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; la controricorrente ha depositato memoria; Considerato che: occorre preliminarmente rilevare che il ricorso non risulta notificato al Carceo; l’inammissibilità del ricorso, che si va appresso a evidenziare, rende tuttavia ultroneo ed inutilmente dispendioso e defatigante l’altrimenti necessario ordine di rinnovazione della notifica; il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 12530/2021 Numero sezionale 5490/2022 Numero di raccolta generale 18691/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti; ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (v. Cass. Sez. U.22/03/2010, n. 6826; Cass. 21/05/2018, n. 12515; 10/05/2018, n. 11287; 17/06/2013, n. 15106). ebbene, nella specie, il ricorso si espone ad un preliminare ed assorbente rilievo di inammissibilità, per palese inosservanza del requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.; risulta, infatti, gravemente carente l’esposizione sommaria dei fatti, da detta norma richiesta a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, allo scopo di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. U 18/05/2006, n. 11653); la prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 12530/2021 Numero sezionale 5490/2022 Numero di raccolta generale 18691/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez. U 20/02/2003, n. 2602); stante tale funzione, per soddisfare detto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello; nella specie il ricorrente si limita a esporre i termini generali della lite ma non anche il contenuto della sentenza di primo grado e, soprattutto, omette del tutto di indicare le ragioni pose a fondamento della decisione impugnata, non ricavabili nemmeno dalla illustrazione dei motivi; pur prescindendo da tale preliminare rilievo i motivi palesano comunque entrambi intrinseci profili di inammissibilità; con il primo di essi il ricorrente denuncia, infatti, «violazione e falsa applicazione degli art. 165, 166, 359, 115 166, 347 c.p.c. comma 3 ed art. 88 c.p.c. nonché violazione dei principi del giusto processo ex art. 111 cost.» per avere il Tribunale omesso di acquisire il fascicolo d’ufficio del primo grado di giudizio, ma non precisa quali documenti o verbali di prova il giudice avrebbe potuto trarre e per quali ragioni questi avrebbero dovuto considerarsi decisivi ai fini di un diverso esito del giudizio; va al riguardo rammentato che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (contraddittoriamente richiamato anche dal ricorrente, che però non ne trae evidentemente le univoche conseguenze applicative) l'acquisizione del fascicolo di ufficio di primo F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 12530/2021 Numero sezionale 5490/2022 Numero di raccolta generale 18691/2022 grado, ai sensi dell'art. 347 cod. proc. civ., è affidata Data pubblicazione 09/06/2022 all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione, sicché l'omessa acquisizione, cui non consegue un vizio del procedimento di secondo grado né della relativa sentenza, può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione solo ove si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili aliunde e specificamente indicati dalla parte interessata (Cass. n. 688 del 19/01/2010; n. 20631 del 07/08/2018; n. 9498 del 04/04/2019); con il secondo motivo il ricorrente denuncia poi «violazione dell’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5 … nonché (de)gli art. 115 e 116 c.p.c. e (dell’)art. 2967 c.c. per avere il Tribunale «erroneamente interpretato le testimonianze rese in ordine alla ricostruzione del sinistro», lamentando poi anche l’omessa considerazione di prove testimoniali; muove però, al riguardo, censure: a) generiche e del tutto inosservanti dell’onere di specifica indicazione degli atti (prove testimoniali) e documenti richiamati, in violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.; b) comunque palesemente estranee ai paradigmi censori evocati, che certo non consentono la sollecitazione nel giudizio di legittimità di un mero riesame del materiale istruttorio (v. Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053-8054, quanto al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; Cass. Sez. U. n. 20867 del 30/09/2020; Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598; Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass.20/10/2016, n. 21238); il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 12530/2021 Numero sezionale 5490/2022 Numero di raccolta generale 18691/2022 versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1Data pubblicazione 09/06/2022- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il 25 maggio 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a :
Sentenza Cassazione n. 18691/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris