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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37918/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 18/10/2021 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi, letta per la parte civile la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la conferma della condanna anche per i capi civili, letta per gli imputati la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 18 ottobre 2021 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza in data 12 aprile 2017 del Tribunale di Torino, ha dichiarato prescritta la parte di reato commessa da [OSCURATO:PERSONA] e relativa alla dichiarazione fiscale resa il 25 febbraio 2011 e ha confermato la condanna per la restante parte nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Con un unico articolato motivo di ricorso la difesa lamenta il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità di entrambi gli imputati per plurime violazioni dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, all'entità della confisca per Slaverio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche per [OSCURATO:PERSONA].

Ritiene la contraddittorietà della decisione in relazione agli atti del processo perché il dato dell'assenza di struttura organizzativa e di magazzino o deposito era smentito dalle risultanze della visura camerale della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che il reato del capo 4, che era il più grave, era stato dichiarato prescritto, la pena avrebbe dovuto essere rideterminata e non semplicemente ridotta, espungendo l'aumento per la continuazione.

Inoltre, pur seguendo tale criterio, la sentenza era errata perché, togliendo quattro mesi di aumento, si sarebbe dovuti pervenire alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione, anziché alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione.

Contesta l'entità della confisca, poiché in motivazione si parlava di IRES e in dispositivo di IVA, ma né nel dispositivo né in motivazione era specificato l'importo dell'imposta evasa.

Aggiunge che l'importo non era specificato neanche nel capo d'imputazione cosicché non era certa la somma da confiscare.

Osserva infine che al [OSCURATO:PERSONA] spettavano le attenuanti generiche perché incensurato e perché la condotta penalmente rilevante era limitata a tre mesi. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato in parte.

Immune da censure è la motivazione in merito all'accertamento di responsabilità basato sulle verifiche della Guardia di finanza, a prescindere dalla visura camerale, di per sé non decisiva in frodi di tipo cartolare.

In primo grado è stato ampiamente spiegato il meccanismo violativo dell'art. 2 e la ricostruzione dei fatti è stata confermata dalla Corte territoriale, all'esito di un percorso di valutazione critica del compendio probatorio logico e razionale.

Errata è invece la quantificazione della pena, perché, al di là del vizio del calcolo dei mesi, la Corte territoriale ha apoditticamente eliminato l'aumento per la continuazione, quando la prescrizione aveva inciso sul reato base.

Infatti, il primo Giudice aveva calcolato la pena in anni due di reclusione, pena base per il reato più grave del capo 4), anni 1 e mesi 8 di reclusione, aumentata per la continuazione ad anni 2 di reclusione.

Invece, la Corte territoriale, ha tolto quattro mesi di continuazione e ha indicato in dispositivo la condanna ad anni 1 e mesi 10 di reclusione.

La parziale prescrizione del capo 4), invece, avrebbe imposto la rivisitazione di tutto il trattamento- sanzionatorio nonché l'esplicitazione dell'entità precisa della confisca.L'accoglimento della parte del motivo sulla pena impone di dichiarare la prescrizione dell'intera condotta del capo 4), maturata dopo la sentenza di secondo grado, stante la corretta instaurazione del rapporto processuale (Cass., Sez. 5, n. 26409 del 07/05/2019, Pappadà, Rv. 2766995-01).

Considerata l'eliminazione del reato del capo 4) e l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità del reato del capo 5), s'impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché altra Sezione della Corte di appello di Torino riveda il calcolo della pena e l'entità della somma da sottoporre a confisca.

Per il [OSCURATO:PERSONA] valgono le stesse considerazioni svolte sull'accertamento di responsabilità per lo Slaverio, mentre fondato è il motivo sul diniego delle attenuanti generiche su cui la Corte territoriale non ha speso argomenti, nonostante il punto le fosse stato espressamente devoluto.

Pertanto, va dichiarata l'irrevocabilità della responsabilità per il reato del capo 6) e va disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché altra Sezione della Corte di appello di Torino verifichi l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione all'imputato [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al residuo capo 4, perché estinto per prescrizione e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione della pena e della somma confiscabile.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso dello Slaverio.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dello Slaverio in ordine al reato di cui al capo

5. Annulla la medesima sentenza in relazione all'imputato [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.

Dichiara inammissibile il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] nel resto.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 18/10/2021 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi, letta per la parte civile la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la conferma della condanna anche per i capi civili, letta per gli imputati la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 18 ottobre 2021 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza in data 12 aprile 2017 del Tribunale di Torino, ha dichiarato prescritta la parte di reato commessa da [OSCURATO:PERSONA] e relativa alla dichiarazione fiscale resa il 25 febbraio 2011 e ha confermato la condanna per la restante parte nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con un unico articolato motivo di ricorso la difesa lamenta il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità di entrambi gli imputati per plurime violazioni dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, all'entità della confisca per Slaverio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche per [OSCURATO:PERSONA]. Ritiene la contraddittorietà della decisione in relazione agli atti del processo perché il dato dell'assenza di struttura organizzativa e di magazzino o deposito era smentito dalle risultanze della visura camerale della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che il reato del capo 4, che era il più grave, era stato dichiarato prescritto, la pena avrebbe dovuto essere rideterminata e non semplicemente ridotta, espungendo l'aumento per la continuazione. Inoltre, pur seguendo tale criterio, la sentenza era errata perché, togliendo quattro mesi di aumento, si sarebbe dovuti pervenire alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione, anziché alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione. Contesta l'entità della confisca, poiché in motivazione si parlava di IRES e in dispositivo di IVA, ma né nel dispositivo né in motivazione era specificato l'importo dell'imposta evasa. Aggiunge che l'importo non era specificato neanche nel capo d'imputazione cosicché non era certa la somma da confiscare. Osserva infine che al [OSCURATO:PERSONA] spettavano le attenuanti generiche perché incensurato e perché la condotta penalmente rilevante era limitata a tre mesi. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato in parte. Immune da censure è la motivazione in merito all'accertamento di responsabilità basato sulle verifiche della Guardia di finanza, a prescindere dalla visura camerale, di per sé non decisiva in frodi di tipo cartolare. In primo grado è stato ampiamente spiegato il meccanismo violativo dell'art. 2 e la ricostruzione dei fatti è stata confermata dalla Corte territoriale, all'esito di un percorso di valutazione critica del compendio probatorio logico e razionale. Errata è invece la quantificazione della pena, perché, al di là del vizio del calcolo dei mesi, la Corte territoriale ha apoditticamente eliminato l'aumento per la continuazione, quando la prescrizione aveva inciso sul reato base. Infatti, il primo Giudice aveva calcolato la pena in anni due di reclusione, pena base per il reato più grave del capo 4), anni 1 e mesi 8 di reclusione, aumentata per la continuazione ad anni 2 di reclusione. Invece, la Corte territoriale, ha tolto quattro mesi di continuazione e ha indicato in dispositivo la condanna ad anni 1 e mesi 10 di reclusione. La parziale prescrizione del capo 4), invece, avrebbe imposto la rivisitazione di tutto il trattamento- sanzionatorio nonché l'esplicitazione dell'entità precisa della confisca.L'accoglimento della parte del motivo sulla pena impone di dichiarare la prescrizione dell'intera condotta del capo 4), maturata dopo la sentenza di secondo grado, stante la corretta instaurazione del rapporto processuale (Cass., Sez. 5, n. 26409 del 07/05/2019, Pappadà, Rv. 2766995-01). Considerata l'eliminazione del reato del capo 4) e l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità del reato del capo 5), s'impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché altra Sezione della Corte di appello di Torino riveda il calcolo della pena e l'entità della somma da sottoporre a confisca. Per il [OSCURATO:PERSONA] valgono le stesse considerazioni svolte sull'accertamento di responsabilità per lo Slaverio, mentre fondato è il motivo sul diniego delle attenuanti generiche su cui la Corte territoriale non ha speso argomenti, nonostante il punto le fosse stato espressamente devoluto. Pertanto, va dichiarata l'irrevocabilità della responsabilità per il reato del capo 6) e va disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché altra Sezione della Corte di appello di Torino verifichi l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione all'imputato [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al residuo capo 4, perché estinto per prescrizione e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione della pena e della somma confiscabile. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso dello Slaverio. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dello Slaverio in ordine al reato di cui al capo 5. Annulla la medesima sentenza in relazione all'imputato [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] nel resto. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale r
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