CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03502/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 9 marzo 2021, confermava la pronuncia del Tribunale di Trani datata 4-11-2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di concorso in rapina aggravata. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, avv.to Cioce, lamentando con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen., per mancanza di una condotta sussumibile nella violenza di cui all'art. 629 cod.pen. alla luce del contenuto delle dichiarazioni rese in dibattimento dal teste Paolillo così che assente era qualsiasi azione costrittiva alla dazione del denaro; - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen., con specifico riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. da applicarsi nelle ipotesi in cui il correo ha inciso sul risultato finale dell'impresa in maniera marginale sicchè era richiesto un accertamento del grado di efficienza causale del comportamento nel caso in esame mancante avendo la stessa p.o. riferito che Cafagna aveva cercato di dissuadere il correo dal compimento di ulteriori azioni.[OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi reiterativi e manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero quanto al primo motivo, va in primo luogo rilevato come lo stesso appaia certamente eccentrico nella misura in cui lamenta il difetto degli elementi costitutivi del delitto di estorsione a fronte di una doppia affermazione di responsabilità per il differente reato di rapina pronunciata nelle fasi di merito. In ogni caso, il motivo è anche manifestamente infondato, avendo i giudici di merito concordemente ricostruito i fatti dalla dichiarazione della persona offesa la quale riferiva che a seguito della minaccia ricevuta consegnava la somma di denaro; le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente appaiono quindi prive dei lamentati vizi essendo basate sull'esatta valutazione degli elementi di prova interpretati in assenza di qualsiasi illogicità tanto più manifesta. 2.2 Il secondo motivo è puramente reiterativo di questioni già devolute alla corte di appello la quale ha sottolineato come per il ruolo di "palo" il concorrente nel grave reato di rapina avendo assicurato il conseguimento del profitto illecito evitando l'interruzione dell'azione criminosa da parte di altri non può riconoscersi l'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen.; al proposito infatti questa Corte di cassazione ha affermato che non è riconoscibile la circostanza della partecipazione di minima importanza a colui che, nel corso di una rapina, abbia ricoperto il ruolo di "palo" e, successivamente, si sia posto alla guida della vettura utilizzata dai rapinatori per la fuga. (Sez. 2 - , n. 21453 del 05/03/2019, Rv. 275817 - 01). Né assume rilievo decisivo la circostanza riportata in ricorso e ricavata dalla dichiarazione della vittima riferita ad un momento successivo la consumazione del fatto. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivaz