CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11625/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10769-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrentei - contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1332/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita I Arelazione della causa svolta nella camera di consiglio non parteci ayAAel 7/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. - (7 [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Sulmona, accogliendo la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., dichiarò inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della società attrice, l'atto di compravendita immobiliare per notaio [OSCURATO:PERSONA] del 9 giugno 2010 (rep. n. 77491, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di L'Aquila in data 14 giugno 2010 al RG 10397/RP 7714), con cui la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva trasferito alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. gli immobili siti in Sulmona e in tale atto specificamente indicati; rigettò la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attrice nei confronti di entrambe le società convenute; dichiarò inammissibile la domanda proposta dai terzi intervenuti, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a loro volta creditori di [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti delle medesime società convenute e regolò tra le parti le spese di lite, in esse comprese quelle di c.t.u.. Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello del quale, costituendosi, la [OSCURATO:SOCIETA]. chiese il rigetto. Gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituendosi a loro volta, chiesero la conferma della sentenza impugnata. La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza n. 1332/2020, pubblicata il 12 ottobre 2020, in ossequio al principio di liquidità della decisione, esaminò anzitutto l'eccezione di improcedibilità della domanda reiterata dalla società appellante e già rigettata dal Tribunale sul rilievo che «in caso di pluralità di convenuti l'ultimo comma dell'art. 165 c.[p].c. consente di differire l'intera attività di costituzione dell'attore, con la conseguenza che ai fini del rispetto di cui all'art. 165, comma 1, c.p.c., deve farsi riferimento alla notificazione della citazione all'ultimo convenuto e quindi, nel caso di specie, alla notificazione a favore della [OSCURATO:PERSONA], perfezionatasi il [OSCURATO:DATA_NASCITA]». Quella Corte, invece, ritenendo che, nel caso di chiamata in giudizio di più convenuti, il termine di dieci giorni per la costituzione dell'attore, di cui all'art. 165, primo comma, c.p.c., si Ric. 2021 n. 10769 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -2- consuma con il decorso di dieci giorni dal perfezionamento della prima notificazione verso uno dei convenuti dell'atto di citazione, conformemente alla lettera ed alla ratio del secondo comma dello stesso articolo, in base al quale, entro dieci giorni dall'ultima notifica di esso, l'originale di tale atto va inserito nel fascicolo, il che presuppone l'avvenuta notificazione, e rilevato che, nel caso di specie, l'iscrizione a ruolo era avvenuta il 23 luglio 2010, oltre il termine di gg. dieci dalla prima notifica, accolse l'impugnazione e, in totale modifica della sentenza impugnata, dichiarò improcedibile la domanda proposta dalla società attrice e condannò gli appellati alle spese delle spese del doppio grado del giudizio di merito. Avverso la sentenza della Corte di merito [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo, rubricato «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ed in particolare dell'art. 171, comma 2 c.p.c. in ordine alla declaratoria di improcedibilità della domanda avanzata in primo grado da [OSCURATO:SOCIETA] per tardiva costituzione dell'attore», la ricorrente censura la decisione della Corte territoriale sostenendo che nel giudizio di primo grado la ritardata costituzione dell'attore, eseguita oltre il termine di dieci giorni decorrente dalla prima notificazione, come stabilito dall'art. 165 c.p.c., non comporta sic et simpliciter l'improcedibilità della domanda e la conseguente cancellazione della causa dal ruolo ma deve essere intesa, al più, quale mera irregolarità suscettibile di sanatoria e, richiamando il disposto di cui all'art. 171, secondo comma, c.p.c., evidenzia che [OSCURATO:SOCIETA]. si è costituita entro il termine alla Ric. 2021 n. 10769 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -3- medesima assegnato senza eccepire alcunché in ordine alla tardiva costituzione dell'attrice, in tal modo sanandola. Ad avviso della ricorrente, non rileva che l'altra società convenuta, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., si sia costituita successivamente in giudizio, in quanto la sanatoria in parola opererebbe nel caso di costituzione tempestiva di almeno una delle altre parti. 1.1. Il motivo è fondato. Questa Corte ha affermato che:«Th relazione al processo civile di cognizione, anche dopo l'introduzione del modello processuale speciale del cd. rito societario, nel caso di chiamata in giudizio di più convenuti, il termine di dieci giorni per la costituzione dell'attore, di cui all'art. 165, comma 1, c.p.c., si consuma con il decorso di dieci giorni dal perfezionamento della prima notificazione verso uno dei convenuti dell'atto di citazione, conformemente alla lettera ed alla "ratio" del comma 2 dello stesso articolo, in base alla quale, entro dieci giorni dall'ultima notifica di esso, l'originale di tale atto va inserito nel fascicolo, il che presuppone l'avvenuta costituzione; tale costituzione può avere luogo con il deposito di una copia della citazione, estesa anche alla procura, se essa sia stata rilasciata a margine od in calce, ovvero con il deposito di tale copia unitamente alla procura (generale o speciale) rilasciata per atto pubblico o scrittura privata, mentre nel giudizio di appello, essendo la costituzione tempestiva dell'appellante prevista a pena di improcedibilità, il mancato deposito della copia della citazione entro il suddetto termine decorrente dalla prima notificazione comporta l'improcedibilità dell'appello» (Cass. , sez. un., 18/05/2011, n. 10864; Cass. n. 89 del 4/01/2017; Cass., ord., n. 1310 del 25/01/2010; Cass. n. 17958 del 24/08/2007). Orbene, nella specie, la stessa società ricorrente ammette di essersi costituita in primo grado tardivamente, come peraltro accertato dai giudici del merito; tuttavia, risulta pure che una delle Ric. 2021 n. 10769 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -4- società convenute si è costituita nel termine alla medesima assegnato (udienza di prima comparizione fissata nell'atto di citazione 1° dicembre 2010, data di costituzione della convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. 8 novembre 2010) e ciò è sufficiente, ai sensi dell'art. 171, comma secondo, c.p.c. per il proseguimento del processo (v. Cass.19/03/2019, n. 7679, in motivazione; v. anche Cass. 12/03/1976, n. 866), a nulla rilevando, a tal fine, che l'altra convenuta si sia costituita successivamente, per eccepire la nullità della citazione per mancato rispetto dei termini a comparire ex art. 163-bis c.p.c., essendo stata disposta la rinnovazione della citazione nei confronti della stessa nel rispetto dei termini, con conseguente sanatoria di ogni vizio relativo alla regolare costituzione del rapporto processuale. Inoltre, va pure osservato che questa Corte ha altresì affermato che le disposizioni degli artt. 171 e 307, primo e secondo comma, c.p.c., sulla cancellazione della causa dal ruolo per la mancata costituzione delle parti, non si applicano se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo l'instaurazione del rapporto processuale (Cass., ord., n. 3626 del 17/02/2014), come deve ritenersi avvenuto nel caso di specie, avendo le convenute, nei rispettivi atti introduttivi di primo grado, concluso anche nel merito (v. conclusioni formulate dalle convenute in primo grado, riportate testualmente in ricorso). 2. Il ricorso va, pertanto, accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di L'Aquila, in diversa composizione. 3. Stante l'accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della Ric. 2021 n. 10769 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -5- legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di L'Aquila, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3