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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 aprile 2025

Cassazione n. 40730/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 3990/25, pronunciata in data 02/04/2025 dalla Corte di Cassazione, Seconda Sezione visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto inviato alla Procura Generale e poi inoltrato alla Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza della Corte di cassazione, Sezione Seconda, n. 15250/25 del 2 aprile 2025, adducendo che detta sentenza era contrassegnata da troppe inesattezze e da troppe incongruenze nell'apprezzamento dei fatti.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato personalmente dall'interessato e non da difensore munito di procura speciale (Sez. 5, n. n. 18325 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039) e in quanto privo della specifica individuazione di errori di fatto ascrivibili all'ambito di cognizione del giudice di legittimità, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale («l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01).

3. All'inammissibilità, rilevabile de plano ai sensi degli artt. 625-bis, comma 4, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 3990/25, pronunciata in data 02/04/2025 dalla Corte di Cassazione, Seconda Sezione visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto inviato alla Procura Generale e poi inoltrato alla Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza della Corte di cassazione, Sezione Seconda, n. 15250/25 del 2 aprile 2025, adducendo che detta sentenza era contrassegnata da troppe inesattezze e da troppe incongruenze nell'apprezzamento dei fatti. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato personalmente dall'interessato e non da difensore munito di procura speciale (Sez. 5, n. n. 18325 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039) e in quanto privo della specifica individuazione di errori di fatto ascrivibili all'ambito di cognizione del giudice di legittimità, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale («l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01). 3. All'inammissibilità, rilevabile de plano ai sensi degli artt. 625-bis, comma 4, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 40730/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris