CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 18392/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamentosenza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al profilodella sua omessa traduzione, con trasmissione degli atti al Tribunale diletti i motivi aggiunti del ricorrente depositati in data 23/04/2026.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ordinanza del 23/01/2026 il Tribunale di Firenze, a seguitodell’appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. da DakaniChakir, ha confermato l’ordinanza di aggravamento della misuracautelare della custodia in carcere, disposta dal Gip presso il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso percassazione, per il tramite del difensore, [OSCURATO:PERSONA], articolandomotivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessariper la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione di norme processuali in relazione agli artt.606, lett. c), 310, comma 2, cod. proc. pen. e 100 disp. att. cod. proc.pen.; la difesa ha evidenziato come la sequenza procedimentale, conla trasmissione degli atti rilevanti, al Tribunale de riesame, fosse daritenere gravemente carente e avesse inciso sulla regolare valutazionedelle censure introdotte con l’atto di appello, quanto alla effettivanecessità di tradurre al ricorrente l’aggravamento della misuracautelare imposta nei confronti dello stesso (con particolare riferimentoalla documentazione indicata a pag. 3 dalla lett. a alla lett. f).2.2. Violazione del diritto di difesa e di norme processualiin relazione agli artt. 143 e 177, 178 cod. proc. pen. per mancatatraduzione della ordinanza di aggravamento della misura cautelare del01/0/2024.2.3. La difesa ha inoltre depositato in data 23/04/2026motivi nuovi.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che l’ordinanzaimpugnata venga annullata senza rinvio.4. Il secondo motivo di ricorso è fondato per le ragioni cheseguono. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso determinal’assorbimento del primo motivo proposto, nulla aggiungendo invece imotivi nuovi, tra l’altro tardivamente depositati.5. La motivazione resa dal Tribunale appare carente esostanzialmente omessa, attesa la mancata considerazione di una seriedi censure specifiche proposte quanto alla ricorrenza di elementisignificativi in ordine alla mancata conoscenza da parte del ricorrentedella lingua italiana. Il Tribunale si è difatti limitato ad unaconsiderazione parziale degli atti del procedimento a carico delricorrente, nonostante specifiche deduzioni sul punto allegate ingiudizio dalla difesa, anche per il tramite dell’analitico richiamo ad attidel procedimento. Come correttamente osservato dal Procuratoregenerale nella sua requisitoria, il ricorso deve essereconseguentemente accolto quanto alla omessa traduzionedell’ordinanza di rigetto dell’appello, attesa la persistente attualità deltermine per proporre l’impugnazione.6. Sul tema si deve rammentare che questa Corte ha affermato,con principio che qui si intende ribadire, in quanto applicabile anche alcaso di specie, che l'omessa traduzione in lingua nota all'interessatodell'ordinanza del Tribunale del riesame con cui, in accoglimentodell'appello proposto dal Pubblico ministero, sia applicata unamisura cautelare personale più gravosa di quella originariamentedisposta e non ancora eseguita od eseguibile non ne determina lanullità, ma impone esclusivamente la sua traduzione, sicché i terminiper l'eventuale proposizione del ricorso per cassazione decorrerannodalla notifica all'interessato del provvedimento tradotto (Sez. 2, n.10485 del 05/03/2025, Jiang, Rv. 287580-01). In conclusione,l’assenza di esecutività dell’ordinanza cautelare comporta per ildestinatario alloglotta al quale il provvedimento non è stato tradotto, ilsolo pregiudizio di non poter compiutamente esplicare innanzi a questaCorte di legittimità (ancorché con il necessario supporto del difensore)i propri argomenti difensivi, non creandogli la tempistica necessaria aprovvedere a tale traduzione alcun ulteriore pregiudizio. Si deve, infineosservare, la tardività della memoria con motivi aggiunti, depositata indata 23/04/2026.7. L’ordinanza impugnata deve quindi essere annullata con rinvioper nuovo giudizio sul tema appena richiamato al Tribunale di Firenzecompetente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.8. [OSCURATO:PERSONA] dovrà provvedere agli incombenti di cui all’art.94, comma 1-ter cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 23/04/2026La Cons. est. Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]