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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13368/2026

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riesame di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 07 luglio 2025 il Tribunale del riesame diBari ha respinto la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avversol'ordinanza emessa in data 10 giugno 2025, con cui il giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Bari ha applicato al medesimo la custodia cautelare incarcere quale indagato per i delitti di cui agli artt. 110, 112, 575, 577, 416-bis.1cod. pen. ed i connessi delitti di porto di armi anche clandestine e ricettazione,commessi, quale mandante e organizzatore dell'omicidio, in data 28 maggio2015 in danno di [OSCURATO:PERSONA], soggetto appartenente al clan criminoso“Strisciuglio” e coinvolto in un conflitto con l'associazione criminosa “[OSCURATO:PERSONA]”,a cui l'istante apparteneva.Il Tribunale ha riesaminato gli elementi indiziari, costituiti dalle dichiarazionidi vari collaboratori di giustizia, dalle confessioni e dalle chiamate di correità didue esecutori materiali dell'omicidio, da alcune intercettazioni, e ne ha ribadito laconvergenza e la gravità, così come ritenuto nell'ordinanza genetica.Ha poi ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misuradella custodia in carcere in virtù della presunzione stabilita dall'art. 275, comma3, cod. proc. pen., valutando non rilevante, per il suo superamento, il decorsodel tempo, non risultando che il [OSCURATO:PERSONA] abbia reciso i legami con l'associazionedi appartenenza, recisione che non può derivare dal mero stato di detenzione peraltra causa.

In relazione all'elaborazione giurisprudenziale del c.d.

“temposilente”, il Tribunale ha ritenuto comunque sussistente la pericolosità delGuglielmi, per la sua personalità criminale di elevato spessore, dimostrata dallecondanne già subite, dalla pendenza di un altro procedimento penale peromicidio, dal ruolo di vertice assunto nella consorteria mafiosa, pericolosità chesi manifesterebbe in modo eclatante qualora il soggetto ritornasse a Bari, teatrodei crimini a lui ascritti e in cui è radicato il contesto criminale in cui egli haoperato, potendo tale ritorno innescare nuovi contrasti con i clan avversari.Il Tribunale del riesame ha ritenuto altresì necessaria la custodia in carcereperché gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, nonimpedirebbero di impartire nuove disposizioni per la commissione di omicidi,risultando quindi inidonei per contenere il pericolo di recidiva.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.2.1.

Con il primo motivo deduce la mera apparenza e manifesta illogicitàdella motivazione in merito all'attualità delle esigenze cautelari.Il Tribunale del riesame ha affermato l'inapplicabilità del concetto di “temposilente” perché non vi sarebbero elementi idonei a vincere la presunzione dipericolosità, chiedendo di fatto al ricorrente stesso di provare il suoallontanamento dal clan di appartenenza, ma non ha tenuto conto degli elementida lui evidenziati, quali il fatto che egli è stato detenuto in carcere dal dicembre2015 al 18/06/2024, dapprima per l'esecuzione di una condanna definitiva e poiper una diversa misura cautelare, e che da quella data fino al 21/05/2025 èstato ristretto in una casa di lavoro a Vasto, in esecuzione di una misura disicurezza, poi anticipatamente revocata e sostituita con la sola libertà vigilata.Tra tale ultima data e il 14/06/2025, inizio dell'esecuzione della misura cautelareimpugnata, il ricorrente è rimasto in libertà, sottoposto solo alle prescrizioni dellalibertà vigilata, senza che si siano concretizzati i pericoli ipotizzati nell'ordinanzaimpugnata.Il ricorrente, pertanto, ha dimostrato, nei nove anni di detenzione e un annodi casa di lavoro, durante i quali la sua condotta è stata sempre valutatapositivamente, la piena adesione all'opera rieducativa, che deve essere tenuta inconsiderazione quale elemento che attesta la mancanza di pericolosità.

Nonrisulta acquisito, peraltro, alcun elemento da cui desumere il perduranteinserimento in un'associazione criminosa o il compimento di delitti legati ad essa,ed il pericolo che egli, se libero, possa ordinare la commissione di nuovi reati èsolo congetturale, ed affermato nell'ordinanza impugnata in modo apodittico.L'ordinanza, infine, non ha valutato l'idoneità degli arresti domiciliari conbraccialetto elettronico.2.2.

Con un secondo motivo il ricorrente eccepisce la perdita di efficaciadell'ordinanza, ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., avendo ilTribunale del riesame depositato la motivazione in data 22 agosto 2025,quarantaseiesimo giorno dalla decisione.3.

Il Procuratore generale, con memoria scritta e con la requisitoria orale, hachiesto il rigetto del ricorso.4.

In data 26/01/2026 il ricorrente ha depositato una memoria in cuiafferma, in ordine al secondo motivo di ricorso, che il termine per il depositodella motivazione del Tribunale del riesame non è soggetto alla sospensioneferiale, e che lo si calcola dalla data dell'udienza e non da quella del deposito deldispositivo, se l'ordinanza attesta che la decisione è stata assunta nel giornodell'udienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato, in entrambi i suoi motivi, e deve essere rigettato.2.

La motivazione dell'ordinanza, in merito alla sussistenza delle esigenzecautelari, è approfondita e non manifestamente illogica.Il Tribunale, in primo luogo, ha dato atto della operatività, nel presentecaso, della doppia presunzione relativa stabilita dall'art. 275, comma 3, cod.proc. pen.

Tale presunzione comporta che l'applicazione della misura cautelaredi natura detentiva può essere esclusa solo se si acquisiscono elementi da cuidedurre l'insussistenza di esigenze cautelari o la sufficienza, per soddisfarle, dimisure meno afflittive della custodia in carcere.

Correttamente, pertanto,l'ordinanza ribadisce che non devono essere individuati elementi che dimostrinola persistenza e l'attualità delle esigenze cautelari, che sono presunte dallegislatore, bensì elementi che vincano tale presunzione.L'ordinanza, su questo punto, ha preso atto delle indicazioni del ricorrente,quanto alla sussistenza di elementi positivi costituiti dal tempo trascorso dai fattie dalla condotta corretta ed esente da ulteriori comportamenti devianti da luitenuta nel lungo tempo della sua detenzione in carcere e della sua sottoposizionead una misura di sicurezza, ma ne ha escluso la sufficienza, ai fini delsuperamento della presunzione, con motivazione non illogica e conforme aiprincipi giurisprudenziali.2.1.

In merito alla rilevanza del c.d.

“tempo silente”, il Tribunale del riesameha ribadito, sulla base della più recente giurisprudenza di legittimità, che iltempo trascorso dai fatti è un elemento che deve essere valutato, in quantopotenzialmente idoneo a dimostrare l'insussistenza o l'attenuazione delleesigenze cautelari, ma non impone alcun automatismo, bensì deve essere presoin esame dal giudice unitamente ad altri indici rivelatori della mancanza dipericolosità del soggetto.

Questa Corte, infatti, ha stabilito che «In tema dimisure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenzedi cautela sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata,con riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., acondizione che si dia conto dell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziatidalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti,in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità delfatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso delcd.

"tempo silente", posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismovalutativo» (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Rv. 286698).Gli altri elementi positivi evidenziati dal ricorrente, quali la condotta correttamantenuta durante la detenzione in carcere e la sottoposizione alla misura disicurezza, lo svolgimento di attività lavorativa e la partecipazione a corsiscolastici e professionali, l'assenza di rilievi nei giorni trascorsi in libertà el'omessa commissione di altri reati, sono stati ritenuti non idonei a superare lapresunzione di legge, pur se uniti all'elemento del “tempo silente”, attraversouna valutazione approfondita, fondata sulla natura del reato commesso, sullarilevanza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa ritenuta sussistente, e sulruolo assunto dal ricorrente all'interno della compagine mafiosa nel cui interesseegli avrebbe agito nel commissionare l'omicidio in questione, ruolo dimostratodalla pendenza di procedimenti anche per un reato analogo e per un delitto dipartecipazione ad associazione mafiosa.

Secondo l'ordinanza impugnata, infatti,i comportamenti positivi evidenziati dal ricorrente non dimostrano un suoallontanamento dall'associazione mafiosa in cui è maturato il delitto contestato,mentre le condanne già riportate, la natura dei reati per i quali pendono gliulteriori procedimenti, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia dimostrano lasua assenza di resipiscenza, la sua pervicacia criminale, il ruolo di spicco assuntoall'interno della predetta associazione, elementi ritenuti dimostrativi dellapersistenza della sua pericolosità.Tale valutazione appare non manifestamente illogica, dal momento che lamera correttezza del comportamento tenuto durante la detenzione el'astensione, in tale periodo, dalla commissione di altri reati non dimostrano unvolontario allontanamento da logiche criminali, in particolare da quelle coltivatecon la partecipazione ad un clan di tipo mafioso.

Il pericolo di recidiva, pertanto,è stato logicamente dedotto dall'assenza di elementi e comportamentidimostrativi di un allontanamento del clan, allontanamento ritenuto necessarioper poter escludere che, con l'eliminazione o l'attenuazione della misuracautelare, il ricorrente assuma di nuovo il ruolo preminente già ricoperto al suointerno, ed evidenziatosi nell'organizzazione del delitto qui contestato.La motivazione, sul punto, appare pertanto non apodittica e congetturale,come lamentato dal ricorrente, bensì fondata sugli elementi concreti elaboratidalla giurisprudenza, quali la gravità del delitto contestato e le sue specifichemodalità, la personalità criminale dimostrata dalle condanne già riportate e daiprocedimenti pendenti per condotte analoghe, la già accertata, in passato,appartenenza al clan in questione.2.2.

Questo motivo di ricorso è infondato, infine, nella parte in cui ilricorrente lamenta l'omessa valutazione dell'idoneità, quale misura cautelare,degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.Questa Corte ha affermato che, anche nel caso di operatività dellapresunzione relativa stabilita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rimane«ferma la necessità di motivare sull'inadeguatezza degli arresti domiciliariassistiti dal braccialetto elettronico» (Sez. 3, n. 12485 del 28/01/2025, Rv.287813), ma l'ordinanza si è conformata a tale principio in quanto alla pag. 49,dopo avere valutato la sussistenza del pericolo di recidiva per la forte possibilitàche il ricorrente, se non ristretto in carcere, possa impartire ulteriori disposizioniomicidiarie al fine di proseguire lo scontro con il clan avversario, haesplicitamente affermato che tale considerazione rende evidente l'inadeguatezzadella misura degli arresti domiciliari per contenere tale pericolo, dal momentoche gli arresti, «anche ove disposti nelle forme di cui all'art. 275-bis cod. proc.pen., non impediscono le comunicazioni con i terzi».

Tale valutazione è logica,alla luce del pericolo di recidiva concretamente individuato, e sufficiente persoddisfare l'onere motivazionale gravante sul giudice.3.

Il secondo motivo del ricorso, invece, è manifestamente infondato, inquanto sostiene la tardività del deposito dell'ordinanza sulla base di un datofattuale insussistente, e in contrasto con i consolidati principi giurisprudenziali diquesta Corte, secondo cui «In tema di impugnazioni cautelari personali, iltermine entro cui deve essere depositata la motivazione dell'ordinanza chedefinisce il procedimento di riesame, la cui inosservanza determina, ex art. 309,comma 10, cod. proc. pen., la perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa dellamisura, decorre dalla pubblicazione del dispositivo, integrata dal depositoconsiglio» (Sez. 2, n. 38154 del 14/10/2025, Rv. 288850).Il dispositivo dell'ordinanza qui impugnata è stato depositato in data 10luglio 2025, come risulta dagli atti presenti nel fascicolo, consultabili dal giudicedi legittimità quando, come in questo caso, il ricorso ha ad oggetto questioni dinatura procedurale (vedi Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092); non è vero, quindi, che la decisione sia stata assunta nel giornodell'udienza.

Il deposito della motivazione, risalente al 22 agosto 2025, èavvenuto pertanto entro il termine di quarantacinque giorni, fissato dal Tribunalenel rispetto della prescrizione dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen.4.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertantoessere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali.

La presente decisione non comporta la rimessione in libertà delricorrente e deve perciò, a cura della cancelleria, trasmettersi copia delprovvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 12 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
riesame di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 07 luglio 2025 il Tribunale del riesame diBari ha respinto la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avversol'ordinanza emessa in data 10 giugno 2025, con cui il giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Bari ha applicato al medesimo la custodia cautelare incarcere quale indagato per i delitti di cui agli artt. 110, 112, 575, 577, 416-bis.1cod. pen. ed i connessi delitti di porto di armi anche clandestine e ricettazione,commessi, quale mandante e organizzatore dell'omicidio, in data 28 maggio2015 in danno di [OSCURATO:PERSONA], soggetto appartenente al clan criminoso“Strisciuglio” e coinvolto in un conflitto con l'associazione criminosa “[OSCURATO:PERSONA]”,a cui l'istante apparteneva.Il Tribunale ha riesaminato gli elementi indiziari, costituiti dalle dichiarazionidi vari collaboratori di giustizia, dalle confessioni e dalle chiamate di correità didue esecutori materiali dell'omicidio, da alcune intercettazioni, e ne ha ribadito laconvergenza e la gravità, così come ritenuto nell'ordinanza genetica.Ha poi ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misuradella custodia in carcere in virtù della presunzione stabilita dall'art. 275, comma3, cod. proc. pen., valutando non rilevante, per il suo superamento, il decorsodel tempo, non risultando che il [OSCURATO:PERSONA] abbia reciso i legami con l'associazionedi appartenenza, recisione che non può derivare dal mero stato di detenzione peraltra causa. In relazione all'elaborazione giurisprudenziale del c.d. “temposilente”, il Tribunale ha ritenuto comunque sussistente la pericolosità delGuglielmi, per la sua personalità criminale di elevato spessore, dimostrata dallecondanne già subite, dalla pendenza di un altro procedimento penale peromicidio, dal ruolo di vertice assunto nella consorteria mafiosa, pericolosità chesi manifesterebbe in modo eclatante qualora il soggetto ritornasse a Bari, teatrodei crimini a lui ascritti e in cui è radicato il contesto criminale in cui egli haoperato, potendo tale ritorno innescare nuovi contrasti con i clan avversari.Il Tribunale del riesame ha ritenuto altresì necessaria la custodia in carcereperché gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, nonimpedirebbero di impartire nuove disposizioni per la commissione di omicidi,risultando quindi inidonei per contenere il pericolo di recidiva.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo deduce la mera apparenza e manifesta illogicitàdella motivazione in merito all'attualità delle esigenze cautelari.Il Tribunale del riesame ha affermato l'inapplicabilità del concetto di “temposilente” perché non vi sarebbero elementi idonei a vincere la presunzione dipericolosità, chiedendo di fatto al ricorrente stesso di provare il suoallontanamento dal clan di appartenenza, ma non ha tenuto conto degli elementida lui evidenziati, quali il fatto che egli è stato detenuto in carcere dal dicembre2015 al 18/06/2024, dapprima per l'esecuzione di una condanna definitiva e poiper una diversa misura cautelare, e che da quella data fino al 21/05/2025 èstato ristretto in una casa di lavoro a Vasto, in esecuzione di una misura disicurezza, poi anticipatamente revocata e sostituita con la sola libertà vigilata.Tra tale ultima data e il 14/06/2025, inizio dell'esecuzione della misura cautelareimpugnata, il ricorrente è rimasto in libertà, sottoposto solo alle prescrizioni dellalibertà vigilata, senza che si siano concretizzati i pericoli ipotizzati nell'ordinanzaimpugnata.Il ricorrente, pertanto, ha dimostrato, nei nove anni di detenzione e un annodi casa di lavoro, durante i quali la sua condotta è stata sempre valutatapositivamente, la piena adesione all'opera rieducativa, che deve essere tenuta inconsiderazione quale elemento che attesta la mancanza di pericolosità. Nonrisulta acquisito, peraltro, alcun elemento da cui desumere il perduranteinserimento in un'associazione criminosa o il compimento di delitti legati ad essa,ed il pericolo che egli, se libero, possa ordinare la commissione di nuovi reati èsolo congetturale, ed affermato nell'ordinanza impugnata in modo apodittico.L'ordinanza, infine, non ha valutato l'idoneità degli arresti domiciliari conbraccialetto elettronico.2.2. Con un secondo motivo il ricorrente eccepisce la perdita di efficaciadell'ordinanza, ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., avendo ilTribunale del riesame depositato la motivazione in data 22 agosto 2025,quarantaseiesimo giorno dalla decisione.3. Il Procuratore generale, con memoria scritta e con la requisitoria orale, hachiesto il rigetto del ricorso.4. In data 26/01/2026 il ricorrente ha depositato una memoria in cuiafferma, in ordine al secondo motivo di ricorso, che il termine per il depositodella motivazione del Tribunale del riesame non è soggetto alla sospensioneferiale, e che lo si calcola dalla data dell'udienza e non da quella del deposito deldispositivo, se l'ordinanza attesta che la decisione è stata assunta nel giornodell'udienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, in entrambi i suoi motivi, e deve essere rigettato.2. La motivazione dell'ordinanza, in merito alla sussistenza delle esigenzecautelari, è approfondita e non manifestamente illogica.Il Tribunale, in primo luogo, ha dato atto della operatività, nel presentecaso, della doppia presunzione relativa stabilita dall'art. 275, comma 3, cod.proc. pen. Tale presunzione comporta che l'applicazione della misura cautelaredi natura detentiva può essere esclusa solo se si acquisiscono elementi da cuidedurre l'insussistenza di esigenze cautelari o la sufficienza, per soddisfarle, dimisure meno afflittive della custodia in carcere. Correttamente, pertanto,l'ordinanza ribadisce che non devono essere individuati elementi che dimostrinola persistenza e l'attualità delle esigenze cautelari, che sono presunte dallegislatore, bensì elementi che vincano tale presunzione.L'ordinanza, su questo punto, ha preso atto delle indicazioni del ricorrente,quanto alla sussistenza di elementi positivi costituiti dal tempo trascorso dai fattie dalla condotta corretta ed esente da ulteriori comportamenti devianti da luitenuta nel lungo tempo della sua detenzione in carcere e della sua sottoposizionead una misura di sicurezza, ma ne ha escluso la sufficienza, ai fini delsuperamento della presunzione, con motivazione non illogica e conforme aiprincipi giurisprudenziali.2.1. In merito alla rilevanza del c.d. “tempo silente”, il Tribunale del riesameha ribadito, sulla base della più recente giurisprudenza di legittimità, che iltempo trascorso dai fatti è un elemento che deve essere valutato, in quantopotenzialmente idoneo a dimostrare l'insussistenza o l'attenuazione delleesigenze cautelari, ma non impone alcun automatismo, bensì deve essere presoin esame dal giudice unitamente ad altri indici rivelatori della mancanza dipericolosità del soggetto. Questa Corte, infatti, ha stabilito che «In tema dimisure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenzedi cautela sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata,con riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., acondizione che si dia conto dell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziatidalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti,in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità delfatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso delcd. "tempo silente", posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismovalutativo» (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Rv. 286698).Gli altri elementi positivi evidenziati dal ricorrente, quali la condotta correttamantenuta durante la detenzione in carcere e la sottoposizione alla misura disicurezza, lo svolgimento di attività lavorativa e la partecipazione a corsiscolastici e professionali, l'assenza di rilievi nei giorni trascorsi in libertà el'omessa commissione di altri reati, sono stati ritenuti non idonei a superare lapresunzione di legge, pur se uniti all'elemento del “tempo silente”, attraversouna valutazione approfondita, fondata sulla natura del reato commesso, sullarilevanza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa ritenuta sussistente, e sulruolo assunto dal ricorrente all'interno della compagine mafiosa nel cui interesseegli avrebbe agito nel commissionare l'omicidio in questione, ruolo dimostratodalla pendenza di procedimenti anche per un reato analogo e per un delitto dipartecipazione ad associazione mafiosa. Secondo l'ordinanza impugnata, infatti,i comportamenti positivi evidenziati dal ricorrente non dimostrano un suoallontanamento dall'associazione mafiosa in cui è maturato il delitto contestato,mentre le condanne già riportate, la natura dei reati per i quali pendono gliulteriori procedimenti, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia dimostrano lasua assenza di resipiscenza, la sua pervicacia criminale, il ruolo di spicco assuntoall'interno della predetta associazione, elementi ritenuti dimostrativi dellapersistenza della sua pericolosità.Tale valutazione appare non manifestamente illogica, dal momento che lamera correttezza del comportamento tenuto durante la detenzione el'astensione, in tale periodo, dalla commissione di altri reati non dimostrano unvolontario allontanamento da logiche criminali, in particolare da quelle coltivatecon la partecipazione ad un clan di tipo mafioso. Il pericolo di recidiva, pertanto,è stato logicamente dedotto dall'assenza di elementi e comportamentidimostrativi di un allontanamento del clan, allontanamento ritenuto necessarioper poter escludere che, con l'eliminazione o l'attenuazione della misuracautelare, il ricorrente assuma di nuovo il ruolo preminente già ricoperto al suointerno, ed evidenziatosi nell'organizzazione del delitto qui contestato.La motivazione, sul punto, appare pertanto non apodittica e congetturale,come lamentato dal ricorrente, bensì fondata sugli elementi concreti elaboratidalla giurisprudenza, quali la gravità del delitto contestato e le sue specifichemodalità, la personalità criminale dimostrata dalle condanne già riportate e daiprocedimenti pendenti per condotte analoghe, la già accertata, in passato,appartenenza al clan in questione.2.2. Questo motivo di ricorso è infondato, infine, nella parte in cui ilricorrente lamenta l'omessa valutazione dell'idoneità, quale misura cautelare,degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.Questa Corte ha affermato che, anche nel caso di operatività dellapresunzione relativa stabilita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rimane«ferma la necessità di motivare sull'inadeguatezza degli arresti domiciliariassistiti dal braccialetto elettronico» (Sez. 3, n. 12485 del 28/01/2025, Rv.287813), ma l'ordinanza si è conformata a tale principio in quanto alla pag. 49,dopo avere valutato la sussistenza del pericolo di recidiva per la forte possibilitàche il ricorrente, se non ristretto in carcere, possa impartire ulteriori disposizioniomicidiarie al fine di proseguire lo scontro con il clan avversario, haesplicitamente affermato che tale considerazione rende evidente l'inadeguatezzadella misura degli arresti domiciliari per contenere tale pericolo, dal momentoche gli arresti, «anche ove disposti nelle forme di cui all'art. 275-bis cod. proc.pen., non impediscono le comunicazioni con i terzi». Tale valutazione è logica,alla luce del pericolo di recidiva concretamente individuato, e sufficiente persoddisfare l'onere motivazionale gravante sul giudice.3. Il secondo motivo del ricorso, invece, è manifestamente infondato, inquanto sostiene la tardività del deposito dell'ordinanza sulla base di un datofattuale insussistente, e in contrasto con i consolidati principi giurisprudenziali diquesta Corte, secondo cui «In tema di impugnazioni cautelari personali, iltermine entro cui deve essere depositata la motivazione dell'ordinanza chedefinisce il procedimento di riesame, la cui inosservanza determina, ex art. 309,comma 10, cod. proc. pen., la perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa dellamisura, decorre dalla pubblicazione del dispositivo, integrata dal depositoconsiglio» (Sez. 2, n. 38154 del 14/10/2025, Rv. 288850).Il dispositivo dell'ordinanza qui impugnata è stato depositato in data 10luglio 2025, come risulta dagli atti presenti nel fascicolo, consultabili dal giudicedi legittimità quando, come in questo caso, il ricorso ha ad oggetto questioni dinatura procedurale (vedi Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092); non è vero, quindi, che la decisione sia stata assunta nel giornodell'udienza. Il deposito della motivazione, risalente al 22 agosto 2025, èavvenuto pertanto entro il termine di quarantacinque giorni, fissato dal Tribunalenel rispetto della prescrizione dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen.4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertantoessere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali. La presente decisione non comporta la rimessione in libertà delricorrente e deve perciò, a cura della cancelleria, trasmettersi copia delprovvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 12 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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