CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28325/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per i reati di atti persecutori e danneggiamento commessi ai danni di soggetto non legato da rapporti familiari; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione delle prove a discarico, non è consentito in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dal giudice di merito (cfr. pagg. 4-5) e non scaditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denuncia analoghi vizi in punto di elemento soggettivo del reato di atti persecutori, è inammissibile in quanto inerente ad una violazione di legge deducibile e non dedotta in precedenza ed inoltre è generico in quanto di risolve in assunti astratti; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.2 cod. pen., è inammissibile in quanto inerente ad una violazione di legge deducibile e non dedotta in precedenza considerato che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione non sono da considerare memorie ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. e, pertanto, soggiacciono alla disciplina prevista dall'art. 585, comma 4, e «incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione» (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020 Rv. 280294 - 01), inoltre è generico perché non indica le ragioni che poggiano alla base della richiesta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend