CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 24622/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 26/03/2021, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 05/04/2017 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Verbania, per quanto è qui di interesse, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con [OSCURATO:PERSONA], coimputata non ricorrente) responsabile del reato di truffa continuata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo A) e di spendita senza concerto di banconote contraffatte (così riqualificata l'imputazione originaria ex art. 455 cod. pen.) e, con le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante del risarcimento dei danni prevalente sulla ritenuta aggravante e sulla recidiva, lo aveva condannato, con la diminuente per il rito, alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione e di 300 euro di multa (pena base per il reato ex art. 455 cod. pen., anni 2 di reclusione ed euro 350 di multa; ridotta per le attenuanti a mesi 20 di reclusione ed euro 280 di multa; aumentata per la continuazione con i tre fatti di truffa, a mesi 21 di reclusione ed euro 450 di multa; ridotta per il rito alla pena finale indicata). 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità, chiesta con riguardo ai reati di truffa di cui al capo A) e non, come ha erroneamente motivato il giudice di appello, con riguardo al reato di cui all'art.455 cod. pen. sub B). 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 455 e 457 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dello stesso art. 477 cod. pen., non essendovi alcun elemento dimostrativo della consapevolezza in capo all'imputato della falsità delle banconote detenute, non potendo le modalità della detenzione essere valorizzate per provare — oltre alla consapevolezza della falsità al momento della condotta, la finalità perseguita della messa in circolazione. 2.3. Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 132, 133 e 99 cod. pen. in relazione alla mancata esclusione della recidiva e violazione dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. e dell'art. 99 cod. pen. in relazione alla ritenuta mancanza di interesse a impugnare una circostanza aggravante soccombente nel giudizio di comparazione.3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Il primo motivo è infondato. Oltre a richiamare la comminatoria edittale del reato di cui all'art. 455 cod. pen., la Corte di appello ha ritenuto ostativa all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. la serialità dei fatti. Come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591). Ne consegue che, facendo riferimento alla serialità dei fatti (i reati di truffa accertati in numero di tre e quello ex art. 455 cod. pen.), la sentenza impugnata, in buona sostanza, ha richiamato il presupposto ostativo dell'abitualità del comportamento, ritenuto insussistente dal ricorso sulla base di deduzioni assertive e comunque implicanti apprezzamenti di merito. 3. Anche il secondo motivo non merita accoglimento. Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, i reati di cui agli artt. 455 e 457 cod. pen. si differenziano sia per l'elemento oggettivo che soggettivo in quanto la prima fattispecie comprende le condotte di spendita e di messa in circolazione di monete false con la consapevolezza della falsità fin dal momento della ricezione e la mera detenzione delle stesse integra il reato solo se accompagnata dalla volontà della successiva spendita; la seconda fattispecie invece comprende la spendita o la messa in circolazione delle monete con la consapevolezza della falsità acquisita soltanto in un momento successivo alla loro ricezione, di talché la mera detenzione rappresenta un antefatto penalmente irrilevante (Sez. 4, n. 6132 del 16/11/2017, dep. 2018, Gammarano, Rv. 272210). D'altra parte, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, in tema di detenzione di monete contraffatte al fine di metterle in circolazione, di cui all'art. 455 cod. pen., la consapevolezza della falsità del denaro al momento L della sua ricezione, che vale a distinguere il reato dalla diversa ipotesi di buona fede prevista dall'art. 457 cod. pen., può essere desunta, tra l'altro, dalla pluralità delle banconote contraffatte detenute (Sez. 5, n. 40994 del 19/05/2014, Zappia, Rv. 261246) e proprio la serialità delle condotte poste in essere dal ricorrente e dalla coimputata rende irragionevole ipotizzare che in tutti e tre i casi essi, a distanza di due mesi, si siano trovati per caso per le mani banconote false dello stesso, ingente, taglio; osserva ancora il giudice di appello che la mala fede degli imputati è comprovata dal fatto che essi, residenti a Milano, avevano scelto di spendere le banconote in tutt'altra area geografica e che in tutti gli episodi gli acquisti - effettuati i quali si dileguavano con rapidità appena ricevuto il resto - avevano ad oggetto beni di basso costo sempre pagati con banconote da 100 euro. Le censure del ricorrente non inficiano la motivazione della sentenza impugnata. A venire in rilievo, nel discorso giustificativo del giudice di appello, non sono, semplicemente, le modalità della condotta, come sostiene il ricorrente, ma una pluralità di indicatori fattuali ritenuti, con argomentare immune da vizi logici, sintomatici della riconoscibilità dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 455 cod. pen. Il ricorso non si confronta, con la necessaria specificità, con il ragionamento svolto dalla sentenza impugnata e con i singoli, ma coordinati, elementi sui quali si fonda la conclusione della consapevolezza, in capo al ricorrente, della falsità del denaro fin dal momento della sua ricezione. 4. Il terzo motivo è invece fondato. Investita, come si desume dalla sintesi dei motivi di appello offerta dalla stessa sentenza impugnata, della censura relativa alla recidiva infraquinquennale ritenuta dal giudice di primo grado (ma non oggetto di specifica motivazione), la Corte distrettuale ha ritenuto inammissibile il motivo in considerazione dell'esito del giudizio di comparazione che ha visto la recidiva stessa sub-valente rispetto alle attenuanti applicate. 4.1. La statuizione della Corte di appello è in linea con l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui è inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato preordinata ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante quando la stessa sia stata già ritenuta sub-valente rispetto alle riconosciute attenuanti (Sez. 1, n. 43269 del 25/09/2019 Rv. 277144; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 38697 del 24/06/2015, Ndiaye, Rv. 264803; Sez. 3, n. 16717 del 09/03/2011, Khadim, Rv. 250000). La prospettiva dell'inammissibilità, nel caso in esame, per carenza di interesse è coltivata altresì da Sez. 4, n. 20328 del 11/01/2017, Rv. 269942, qualora, la soccombenza dell'aggravante nel giudizio di comparazione, si accompagni al rilievo che i fatti posti a suo fondamento non siano stati in alcun modo valutati dal giudice in un'ottica di maggiore gravità dell'addebito, dovendo quindi escludersi qualsiasi possibilità di effetti pregiudizievoli per l'imputato. [OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 2311 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2016, Cicala, Rv. 266056 non ritiene senz'altro applicabile l'indirizzo in esame, pur condiviso, qualora «emerga dalle pronunzie di merito che per l'appunto gli elementi circostanziali abbiano in qualche modo influito sulla determinazione della pena anche a prescindere dagli esiti del giudizio di bilanciamento». Nella medesima prospettiva, Sez. 3, n. 3214 del 22/10/2014, dep. 2015, Rv. 262022 richiama il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269, secondo cui la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso, sicché la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole. 4.2. All'orientamento fin qui esaminato, tuttavia, se ne contrappone, nella giurisprudenza di legittimità, uno difforme secondo cui sussiste l'interesse all'impugnazione dell'imputato che propone appello al fine di ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante anche quando con il provvedimento impugnato gli siano state concesse circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza su tale aggravante, poiché costituisce suo diritto vedersi riconoscere colpevole di una condotta meno grave di quella contestatagli (Sez. 1, n. 35429 del 24/06/2014, Mileti, Rv. 261453; conf., ex plurimis, Sez. 6, Sentenza n. 19188 del 10/01/2013, Rv. 255071), tanto più il giudizio di comparazione spiega i suoi effetti sulla determinazione della pena, ma lascia inalterata la valutazione deteriore del fatto e della personalità dell'imputato (Sez. 5, n. 37095 del 22/04/2009, Rv. 246580). In analoga prospettiva, si è affermato che, nel giudizio di legittimità, qualora sia esclusa un'aggravante, pur ritenuta subvalente nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla circostanza esclusa e con rinvio per la rideterminazione della pena, in quanto l'eliminazione della aggravante potrebbe implicare una diversa valutazione in ordine all'entità della riduzione sanzionatoria derivante dalle circostanze attenuanti, ove non effettuata nel massimo, e incidere sulla determinazione del danno risarcibile, ove vi sia stata costituzione di parte civile (Sez. 3, n. 13274 del 05/03/2021, Rv. 280866). L'orientamento in esame ha trovato applicazione anche con specifico riferimento alla recidiva, in forza del principio di diritto secondo cui l'imputato ha interesse ad impugnare la sentenza che riconosce l'esistenza della recidiva, anche nel caso in cui non ne sia conseguito alcun aumento di pena in ragione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti (Sez. 1, n. 27826 del 13/06/2013, Bisogno, Rv. 255991; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 3174 del 11/01/2012, Merlo, Rv. 251575). 4.3. Ritiene il Collegio di dover aderire a questo secondo orientamento. In primo luogo, colgono nel segno le pronunce che mettono l'accento sul diritto dell'imputato a un accertamento pieno dell'affermazione di responsabilità nei suoi confronti, accertamento comprensivo anche delle circostanze aggravanti, che contribuiscono a connotare il fatto sul piano del suo complessivo disvalore. Depone in questo senso la circoscritta portata del giudizio di equivalenza o di sub-valenza delle circostanze aggravanti, posto che la soccombenza della circostanza aggravante non rende il reato circostanziato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista soltanto per la sola ipotesi base (cfr. Sez. 2, n. 24754 del 09/03/2015, Massarelli, Rv. 264208; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 24862 del 29/05/2009, Randazzo, Rv. 244340; Sez. 2, n. 44408 del 05/10/2004, Formillo, Rv. 230327; Sez. 4, n. 14502 del 12/10/1999, Benassai, Rv. 215542), né incide sulla competenza funzionale determinando l'"attrazione" del reato attribuito al tribunale ordinario nell'ambito dei reati di competenza del giudice di pace (cfr. Sez. 4, n. 38423 del 19/10/2021, Coferri, Rv. 282167; Sez. 2, n. 44408 del 05/10/2004, Formillo, Rv. 230327). Il che conferma come l'esito del giudizio di bilanciamento lasci integro il disvalore del fatto e, dunque, non privi di interesse all'impugnazione l'imputato nei cui confronti l'aggravante subvalente sia stata applicata. D'altra parte, l'"equiparazione", a determinati effetti, del fatto criminoso alla circostanza aggravante è già stata oggetto di rilevanti affermazioni di principio. Nel ritenere che gli artt. 136 Cost. e 30, commi terzo e quarto, legge n. 87 del 1953 non consentano l'esecuzione della porzione di pena inflitta dal giudice della cognizione in conseguenza dell'applicazione di una circostanza aggravante che sia stata successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, Sez. 1, n. 977 del 27/10/2011, dep. 2012, Hauohu, Rv. 252062 (richiamata adesivamente da Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260700) ha chiarito che «allorché si parla di norma penale in senso stretto, s'intende comunemente fare riferimento - nell'accezione mutuata [...] dall'art. 25, secondo comma, Cost. - alle disposizioni che comminano una pena o che determinano una differenza di pena in conseguenza di determinati comportamenti o situazioni» (e, dunque, anche alle circostanze aggravanti), sicché «nella misura in cui da dette norme deriva una sanzione criminale per un aspetto dell'agire umano, di esse può dirsi altresì che sono analoghe alle norme incriminatrici, essendo indifferente, da tale punto di vista, che istituiscano un autonomo titolo di reato o una circostanza aggravante». Né è decisivo, ai fini di accreditare l'orientamento qui disatteso, il riferimento a Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269, che ha ritenuto la carenza d'interesse dell'imputato - che aveva patteggiato la pena per il delitto di cessione illecita di una modica quantità di stupefacenti, vedendosi confiscare la somma ricavata dalla cessione - a impugnare il punto relativo alla confisca, sul rilievo che la questione relativa alla legittimità di quest'ultima era meramente teorica e astratta, una volta esclusa l'esistenza, per il cedente, in una cessione illecita per contrarietà a norme imperative, di un diritto a rientrare nella disponibilità del prezzo ricavato, e cioè la tutelabilità iure civili della sua pretesa. L'esclusione dell'interesse all'impugnazione statuito da Sez. U, Serafino si riconnette, dunque, all'assenza di qualsiasi profilo di concretezza della pretesa sottesa all'impugnazione, ma le stesse Sezioni unite non mancano di riconoscere detto interesse in «presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante»: lesione senz'altro ravvisabile nel riconoscimento di una circostanza aggravante che modifica in peius il disvalore del fatto o, come nel caso della recidiva, associa alla reiterazione dell'illecito un giudizio di effettiva sintomaticità di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). 5. Rileva il Collegio che, potendo l'esclusione della recidiva riflettersi sul complessivo trattamento sanzionatorio (cfr. Sez. 3, n. 13274 del 2021, cit.), come dimostrato dal caso di specie in cui la Corte di appello nella valutazione circa l'incidenza della riduzione conseguente all'applicazione delle circostanza attenuanti generiche ha richiamato i vari precedenti dell'imputato, ritenuti - sulla base di un apprezzamento che presenta profili di affinità con quello sotteso all'applicazione della recidiva - espressione della sua «propensione all'aggressione dell'altrui patrimonio», la sentenza impugnata deve essere annullata non solo in relazione al punto concernente la recidiva, ma in ordine al complessivo trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, che si uniformerà al principio di diritto espresso dal qui condiviso secondo orientamento. Nel resto il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla la se