CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2021
Cassazione n. 12744/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/cefitite le conclusioni del PG Coco.A.u.e.42-0, cg.o... 63- co.utcul p-0( ->e; te.--.. our [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza emessa in data 14 aprile 2021 ha disposto la revoca dell'affidamento in prova in casi particolari (art. 94 dPR n.309/1990) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In motivazione, quanto alla questione in rito proposta dalla difesa (relativa alla perdita di efficacia della sospensione cautelativa per l'avvenuto decorso di un intervallo temporale superiore a trenta giorni dalla ricezione degli atti) il Tribunale rileva che la sospensione è stata adottata in data 9 marzo 2021 ed eseguita il 12 marzo 2021. Il fascicolo risulta iscritto in data 17 marzo 2021, ma anche a voler porre in dubbio la tempestività della iscrizione, è presumibile (essendo il 12 marzo un venerdi) che gli atti siano pervenuti lunedi 15 marzo, con tempestività della decisione asottata in data 14 aprile. Sul punto, si rigetta la eccezione difensiva. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Ad essere contestata è la decisione sulla questione in rito. Secondo il ricorrente gli atti relativi alla esecuzione della sospensione cautelativa erano pervenuti al Tribunale nella stessa giornata del 12 marzo 2021 (data la vicinanza logistica tra gli uffici), non potendo attribuirsi fede alla data di iscrizione del fascicolo, in assenza di un timbro di ricezione degli atti. L'iscrizione è un adempimento amministrativo, privo di sottoscrizione, e ben può essere posteriore alla materiale ricezione (viene allegata all'atto di ricorso la copia della copertina del fascicolo). Si osserva inoltre che - in modo illogico - il Tribunale ha collocato, in via di ipotesi, la ricezione degli atti in data il 15 marzo solo in ragione del fatto che il 12 marzo cadeva di venerdì. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La verifica degli atti allegati al ricorso porta ad affermare che l'incarto relativo alla esecuzione della misura provvisoria è pervenuto presso la Cancelleria del Tribunale in data 17 marzo 2021, non trovando spazio ipotesi diverse (erroneamente formulate dal Tribunale, per quanto si passa a dire). Ed invero, al di là della formale iscrizione, avvenuta il 17 marzo 2021, risulta compilato, in copertina, il campo relativo all' arrivo degli atti in Cancelleria, con annotazione della medesima data del 17 marzo 2021.L'assenza di firma su tale annotazione (trattandosi di stampa di un report informatico) non ne neutralizza la validità probatoria, trattandosi di adempimento posto in essere da un operatore dell'ufficio giudiziario, tenuto ad obblighi di verità circa gli accadimenti aventi rilevanza processuale. Nè risultano formulate in modo concreto ipotesi alternative, basandosi la critica difensiva sulla mera contiguità logistica tra gli uffici, aspetto che non appare dirimente. 3.2 Va peraltro osservato, quanto alla validità della decisione emessa dal Tribunale, che, pacificamente, l'eventuale decorrenza dei trenta giorni dalla ricezione degli atti se da un lato determina la caducazione della misura provvisoria, dall'altro non priva il Tribunale del potere di decidere sulla revoca della misura alternativa (v. Sez. VII 16600 del 12.11.2020, dep.2021, rv 281309). Al rigetto del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 novembre 2021 I